Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2010, n. 40036
CASS
Sentenza 2 novembre 2010

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In tema di estradizione esecutiva per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio che ha fondato la decisione esecutiva emessa dall'autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame solo formale del titolo esecutivo straniero. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva proposta dalle autorità albanesi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2010, n. 40036
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40036
    Data del deposito : 2 novembre 2010

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