Sentenza 2 novembre 2010
Massime • 1
In tema di estradizione esecutiva per l'estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio che ha fondato la decisione esecutiva emessa dall'autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame solo formale del titolo esecutivo straniero. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione esecutiva proposta dalle autorità albanesi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2010, n. 40036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40036 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 02/11/2010
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1652
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 25852/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA EDISON, N. IL 04/11/1975;
avverso la sentenza n. 34/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del 25/05/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Genova ha "disposto l'estradizione" in Albania del cittadino albanese Malaj Edison, per l'esecuzione della pena detentiva di quindici anni in relazione alla condanna relativa a due furti di autovettura (in realtà si tratta di due rapine di autovettura, con armi), ricorre per Cassazione, nell'interesse del Malaj, il difensore. Con unico motivo denuncia vizi di motivazione, perché erroneamente la Corte avrebbe ritenuto di non dover delibare il merito probatorio, a fronte degli elementi introdotti dalla difesa, attestanti l'assoluta mancanza di prova a carico di Malaj, ed all'omesso invio degli atti, comprensivi dei verbali di udienza, inizialmente richiesti dalla stessa Corte genovese che invece poi, in diversa composizione collegiale, aveva ritenuto l'originaria documentazione completa. Ma, secondo il ricorrente, da tale documentazione non risultava alcuna prova contro l'estradando.
Nel procedimento albanese, poi, sarebbero stati violati i fondamentali diritti di difesa e ad avere un giusto processo.
2. Il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il secondo motivo è inammissibile per la sua palese genericità. Il primo motivo è infondato.
Nelle estradizioni ed esecutive, relative quindi all'esecuzione di sentenze irrevocabili, passate in giudicato secondo le norme proprie dello Stato richiedente, è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio che ha fondato la decisione esecutiva dell'autorità giudiziaria straniera. Ciò che solo rileva, specialmente nel caso di regime convenzionale (che per definizione presuppone il reciproco affidamento degli Stati contraenti) ma anche secondo il nostro art.705 c.p.p. (che limita - nel caso di assenza di convenzione -
l'indagine sui gravi indizi di colpevolezza ai casi di richieste di consegna non per l'esecuzione di sentenze irrevocabili), è l'esistenza di un titolo esecutivo, il cui esame da parte del giudice nazionale può essere solo formale (Sez. 6, sent. 24763 del 8.5 - 22.6.2007). D'altronde, il motivo di ricorso sul punto è anche manifestamente infondato, laddove la sentenza albanese da tra l'altro conto di una situazione probatoria - LA visto alla guida di una delle due autovetture rapinate, la persona che lo ha visto che si reca dal sindaco del villaggio, entrambi che rintracciano LA che ammette con loro i fatti - del tutto non smentita dalle fonti di prova introdotte dalla difesa nel corso della procedura estradizionale (sia per i contenuti delle dichiarazioni che per le generalità dei soggetti). Sicché va anche escluso pacificamente che nella fattispecie ricorra una situazione di "evidente prova di innocenza", non conosciuta dalle autorità dello Stato estero (Sez. 6, sent. 36550 del 1.7 - 23.9.2003, relativa tuttavia al diverso caso della gravità indiziaria di estradizione "istruttoria") e risultante dallo stesso atto azionato dalle medesime autorità. Del resto, ogni questione afferente l'eventuale revisione di una sentenza irrevocabile non può che essere proposta all'autorità dello Stato in cui tale sentenza irrevocabile è stata deliberata. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2010