Sentenza 10 gennaio 2003
Commentario • 1
- 1. Corte Costituzionale: parzialmente incostituzionale la Legge PecorellaFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 7 febbraio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2003, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0 0 1 6 5 / 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ·legali. Muro divi Composta dagli Irlm g Ma ist ti: LE Dott. Mario SPADONL R.G.N. 8808/00Presidente Consigliere Cron. 361 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 66 Dott. Giovanni SETTIMJ Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.17/10/02 Dott. Umberto GOLDONI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: ZA NN, CC OR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CANESTRELLI, che li difende unitamente all'avvocato BONIFACIO GIUDICEANDREA, giusta delega in atti;
му - ricorrenti
contro
IMP. COSTR. BATTAINI SRL, in persona della liquidatrice SIG.RA AR LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ANTONINI, che la difende 2002 unitamente all'avvocato GIORGIO DE PILATI, giusta 1347 -1- delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 34/00 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 24/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/10/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito 1'Avvocato CANESTRELLI ROBERTO, difensore del l'accoglimento ricorrente che ha chiesto del my. ricorso;
udito 1'Avvocato ANTONINI GIUSEPPE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto. -2- Svolgimento del processo Con citazione dell'8.7.1993 NA ON e TO CH quali eredi di UN CH proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Trento n.469/92 del 26.5.1992 con cui era stata rigettata la loro domanda volta ad ottenere l'arretramento della costruzione innalzata, senza il rispetto delle distanze legali, della srl Impresa costruzioni TT. La sentenza in particolare veniva censurata nella parte in cui aveva ritenuto che la edificazione effettuata dalla TT non risultasse in concreto, e valutate le tolleranze d'uso, più alta di quella preesistente mentre la consulenza tecnica effettuata aveva dato chiara dimostrazione del suo innalzamento. Anche la struttura dell'edificio innalzato dalla TT aveva una volumetria assai اسر diversa e più ampia rispetto a quella dell'edificio preesistente. Si costituiva in giudizio l'Impresa costruzioni TT (oggi in liquidazione) che osservava che l'edificio costruito non superava l'altezza del vecchio muro (da ritenersi comune) e che comunque la parte eccedente la preesistente altezza non poteva considerarsi tecnicamente costruzione. A seguito di ordinanza collegiale veniva disposta nuova consulenza tecnica accertativa in particolare delle disposizioni di tipo regolamentare vigenti. Con sentenza in data 21.12.1999/24.1.2000, la Corte di appello di Trento respingeva l'appello, regolando le spese. Osservava la Corte adita che la soluzione della controversia doveva muovere dalle risultanze della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio di appello dalla quale era emerso che in base all'art. 18 del piano di fabbrica vigente al momento dell'edificazione, le costruzioni del nucleo abitato esistente (come quelle oggetto della presente causa) potevano essere costruite unite o aderenti a costruzioni già esistenti. Per verità, il CTU aveva escluso l'applicabilità di tale normativa al caso di specie escludendo (implicitamente) che il muro innalzato a confine tra le due proprietà avesse l'idoneità ad essere considerato costruzione ai sensi e per gli effetti del piano di fabbrica. Ed invece, proprio le indiscusse dimensioni del muro permettevano di ritenere che allo stesso debba attribuirsi ai sensi dell'art.878 c.c. la qualifica di costruzione essendo del tutto pacifico che il muro medesiso avesse fin dall'origine un'altezza ben superiore ai 5 metri. In altre parole quel muro, non poteva non essere qualificato che costruzione avendone le caratteristiche previste dal codice civile, con la conseguenza inevitabile, secondo le disposizioni del regolamento edilizio (prevalente com'è ovvio sul codice civile), della possibilità di costruzione in aderenza e му quindi senza rispetto di distanza alcuna dal confine (come preteso dall'appellante). Inoltre, le fotografie prodotte dalle parti (relative ai luoghi prima dell'innalzamento delle costruzioni) e le risultanze della consulenza tecnica (circa la vetustà del muro originario) dimostravano che prima della costruzione della tettoia (poi demolita per far posto all'attuale edificio) il muro esistente tra le due proprietà aveva la funzione originaria, ai sensi dell'art.880 c.c., di separare due entità omogenee (cortili) e come tale pienamente rientrante nella definizione di cui alla norma suddetta. Occorreva infatti avere a riferimento la situazione originale desumibile dalle fotografie e dalle indagini del CTU e non quella derivante dalla costruzione, dal solo lato della proprietà TT di una tettoia in appoggio al muro originario. Ma la questione della proprietà del muro risultava irrilevante ai fini della domanda proposta perché, come si evinceva dalle conclusioni versate in causa, l'accertamento della linea di confine, aveva lo scopo di identificare di 2 quanto l'edificio dell'appellata risultasse difforme dalle prescrizioni regolamentari. Naturalmente non rilevava in questo giudizio (poiché la questione non era stata mai introdotta) la assunta irregolarità delle vedute. Restavano assorbiti tutti gli altri profili della vertenza sollevati dalle parti. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NA ON e TO CH, con due motivi;
resiste con controricorso l'Impresa costruzioni TT, che ha altresì presentato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione degli artt.878 c.c. e 18 delle norme di attuazione del programma di fabbricazione del Comune di Mezzolombardo;
si assume che la sentenza impugnata dopo aver му correttamente qualificato costruzione il muro a confine, non ne ha tratto le dovute conseguenze in ordine alla distanza che la sopraelevazione realizzata dalla controparte doveva osservare in base alla normativa edilizia comunale. Con il secondo mezzo, si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc consistente di omessa pronuncia e, comunque, omessa motivazione e ciò in quanto la sentenza impugnata nulla ha osservato circa la denunciata sopraelevazione svettante al di sopra del muro originario. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, atteso che la censura in essi contenuta, sotto profili diversi, investe lo stesso aspetto del problema. Non risulta affatto in contestazione la natura di costruzione da attribuirsi al muro, la cui altezza appare in complesso ben superiore ai cinque metri. Non appare invece chiarito il profilo, pure ampiamente enunciato e sviluppato in sede di merito, relativo alla pretesa sopraelevazione che, rispetto proprio al muro, sarebbe stata realizzata dalla soc. TT. In altre parole, risulta chiara dalla ricostruzione effettuata dalla Corte di appello di Trento la situazione dei luoghi preesistente alla costruzione per 3 j cui è processo;
si ritiene di aver anche evinto correttamente dalle considerazioni svolte nella sentenza impugnata le affermazioni secondo cui era consentita la costruzione in aderenza (al muro de quo). Ma questa rigorosa ricostruzione dei luoghi ex antea non fornisce risposta alcuna ad un quesito che si pone proprio a seguito della nuova costruzione che sarebbe stata elevata al di sopra del muro. La lettura della sentenza impugnata sembra assolutamente prescindere da questo elemento, che peraltro non esclude in fatto, donde la necessità di una pronuncia esplicita sul punto che, a prescindere da quale sia la soluzione da adottarsi, risponda al quesito della necessità del rispetto o meno delle distanze previste dallo strumento comunale tra il complesso nella sua parte sopraelevata e quella preesistente. Il riferimento, invero di ardua comprensione, alla vedute sembrerebbe dare rilievo a tale elemento, ma in modo talmente criptico da integrare, ove si voglia scorgere una ragione di decisione anche relativamente alla こ sopraelevazione, un palese difetto di motivazione. Tale confusa e non limpida relazione impone di ravvisare un vizio di motivazione che finisce per coinvolgere per intero la portata della sentenza impugnata, che va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di appello di Venezia, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 17.10.2002 Il Presidente Il Consigliere estensore Spredom Ми карвоний IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA GEN 2003 IL CANCELLIERE CI Roma Francs