Sentenza 7 novembre 2007
Massime • 1
La notificazione mediante consegna di copia al difensore, in presenza di una dichiarazione di domicilio, implica che sia accertato da parte dell'ufficiale addetto alle notifiche che per trasferimento o altra causa la notificazione sia divenuta impossibile nel luogo indicato. (Fattispecie in cui la relazione di notificazione dava atto non di una momentanea assenza del destinatario ma di un suo già avvenuto trasferimento in altro luogo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/11/2007, n. 45991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45991 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 07/11/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1079
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 015715/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI LE N. IL 25/05/1967;
avverso SENTENZA del 12/12/2006 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 30.6.2006 il Tribunale di Cosenza condannava NC PA, ritenuto il vincolo della continuazione fra i diversi reati e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque di reclusione ed Euro 200,00 di multa, avendolo ritenuto responsabile dei reati di truffa in danno di CA ON e sostituzione di persona aggravata ai sensi dell'art. 61 c.p., n. 2, per avere acquistato della merce presso la ditta CA
AN assumendo falsamente di agire in nome e per conto della ditta DI IC, inducendo in errore il CA circa il buon esito della operazione di compravendita, il cui corrispettivo non veniva in realtà pagato.
Con sentenza del 12.12.2006 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato NC PA propone ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Rileva in particolare il ricorrente che erroneamente la Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione formulata dalla difesa circa la nullità della notifica della citazione per il giudizio di appello sotto il profilo che erroneamente era stata attivata la procedura di notifica al difensore prevista dall'art. 161 c.p.p., essendo stata ritenuta impossibile tale notifica presso il luogo di residenza (domicilio dichiarato) di esso ricorrente per un evidente errore dell'impiegato addetto alla consegna del plico raccomandato concernente la iniziale notificazione, che aveva restituito l'avviso di ricevimento con la erronea dicitura "trasferito", nonostante si trattasse dell'indirizzo esatto;
come pure erroneamente non era andata a buon fine la notifica all'indirizzo indicato come domiciliazione, in alternativa a quello della residenza.
Il motivo è manifestamente infondato.
Osserva in proposito il Collegio che la disposizione dell'art. 161 c.p.p., comma 4, che consente la notifica degli atti mediante consegna al difensore nel caso in cui risulti l'impossibilità della notificazione all'imputato presso il domicilio dichiarato richiede, quale condizione necessaria e sufficiente, l'accertamento da parte dell'ufficiale addetto alle notifiche dell'avvenuto trasferimento dell'interessato, o comunque l'attestazione che la notifica, per trasferimento o altra causa, sia divenuta impossibile nel luogo indicato. Orbene, nel caso di specie l'annotazione da parte dell'addetto alle notifiche del suddetto trasferimento, con riferimento sia al domicilio dichiarato che all'ulteriore indirizzo indicato in via alternativa, rende senz'altro legittimo il ricorso alla procedura di cui al quarto comma dell'art. 161 c.p.p., risultando dalla suddetta relata di notifica non già una momentanea assenza, che non comporta impossibilità della notifica, bensì un avvenuto trasferimento dell'interessato che rende non più possibile la notificazione nel luogo indicato. Nè il giudice è tenuto a verificare la veridicità dell'attestazione da parte dell'addetto alle notifiche, atteso che proprio siffatta annotazione è destinata a fornire quegli elementi di certezza richiesti per l'esecuzione della notificazione.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta manifesta illogicità e difetto della motivazione della sentenza. In particolare rileva il ricorrente che i giudici di merito non avevano adeguatamente approfondito l'attendibilità della parte offesa CA LU, ed avevano erroneamente ritenuto indimostrata la tesi difensiva sostenuta da esso imputato sebbene le dichiarazioni testimoniali assunte avessero corroborato siffatta tesi. Il motivo è manifestamente infondato.
In proposito rileva il Collegio che il detto motivo, con il quale il ricorrente ripropone pedissequamente i motivi di appello, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione, tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce della L. n. 46 del 2006. Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46, lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Alla stregua di quanto sopra il proposto gravame sul punto va ritenuto manifestamente infondato, atteso che il controllo di legittimità operato da questa Corte non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ma è finalizzato a verificare, laddove il ricorrente proponga una diversa ricostruzione di tali fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della propria decisione siano compatibili con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Ed invero il compito della Corte di Cassazione non è quello di sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella già compiuta dai giudici di merito, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano fornito una corretta interpretazione degli elementi di fatto a loro disposizione ed abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinato conclusioni a preferenza di altre. E tale verifica dell'apparato argomentativo deve ritenersi nel caso di specie senz'altro positiva, essendo la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito del tutto coerente con le acquisizioni probatorie esistenti in atti, di talché nessuna censura, e tanto meno nessuna diversa ricostruzione, può essere in questa sede di legittimità prospettata. Nè tali censure possono essere proposte sotto il profilo del mancato approfondimento della credibilità soggettiva del denunciante da parte della Corte territoriale, che avrebbe trascurando le incongruenze esistenti nella testimonianza dello stesso. Osserva il Collegio che se pure le dichiarazioni della parte offesa devono essere valutate con opportuna cautela essendo essa portatrice di un interesse antagonista rispetto a quello dell'imputato, le stesse ben possono essere assunte, anche da sole, a fonti di prova, allorché non risultino contrastate da altre diverse emergenze probatorie, siano credibili ed abbiano ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati;
ed invero alle dichiarazioni indizianti della persona offesa non si applicano le regole di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che postulano la necessaria presenza di riscontri esterni.
Pertanto correttamente i giudici di merito hanno posto a fondamento della loro decisione le dichiarazioni predette, che costituiscono di conseguenza prove e non indizi, trattandosi di dichiarazioni attendibili, coerenti e non contrastate da alcuna avversa acquisizione probatoria, ove si osservi che dalla compiuta istruttoria non è emerso alcun elemento decisivo - in mancanza di qualsivoglia fattura di acquisto o deduzione per testi - a conferma della tesi dell'acquisto della merce in questione da parte del ricorrente presso altro fornitore.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta la omessa motivazione sulla richiesta subordinata di conversione della pena detentiva con la pena pecuniaria.
Anche tale motivo è manifestamente infondato avendo in realtà il NC richiesto, con i motivi di appello, "in via ulteriormente gradata, la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente", senza svolgere sul punto alcuna motivazione;
da ciò consegue, tenuto conto che requisito fondamentale dei motivi di impugnazione è la loro specificazione consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti e delle questioni da sottoporre al giudice del gravame e nella specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto o diritto su cui la proposta impugnazione trova fondamento, che la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare quindi il proprio sindacato.
Pertanto anche sotto questo profilo il ricorso proposto denota la sua manifesta infondatezza.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 7 novembre 2007. Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2007