Sentenza 22 giugno 2017
Massime • 1
In tema di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non costituisce condizione di ammissibilità dell'istanza l'indicazione dell'insussistenza di condanne per i reati previsti dall'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, implicanti la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo all'ammissione, essendo sufficiente che l'interessato certifichi di trovarsi nelle condizioni previste da tale articolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2017, n. 38902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38902 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2017 |
Testo completo
AER 38902-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/06/2017 - Presidente Sent. n. sez.1128/17 SALVATORE DOVERE GABRIELLA CAPPELLO REGISTRO GENERALE VINCENZO PEZZELLA N.10422/2017 DANIELE CENCI Rel. Consigliere - FRANCESCA COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ CA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 24/11/2016 della CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO sentita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA COSTANTINI;
lette/sentite le conclusioni del PG CHE HA CHIESTO L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO CON TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE DI APPELLO DI LESCE, SEZ. DI TARANTO Pher RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24.11.2016, la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, rigettava il ricorso proposto da NI GI avverso il provvedimento del 30.04.2015 con il quale la medesima Corte di appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio dallo stesso avanzata, rilevando la mancata indicazione dell'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 76 comma 4 bis del d.P.R. n. 115 del 2002. Il ricorrente lamentava, in particolare, che la declaratoria di inammissibilità era fondata su un aspetto non previsto dalla normativa in vigore non rinvenendosi in essa alcun riferimento alla necessità di indicare nella domanda la insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 76 comma 4 bis del medesimo decreto, essendo sufficiente l'affermazione relativa alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione. La Corte di appello di Lecce, nel rigettare il ricorso, osservava che il richiedente ha l'obbligo di dichiarare la sussistenza del presupposto negativo inerente alla mancanza di precedenti penali ostativi all'ammissione al patrocinio che renderebbero operativa la presunzione del superamento della soglia di reddito, essendo tale conclusione avvalorata anche dalla sentenza della Corte costituzionale numero 139 del 2010 con la quale il giudice delle leggi ha affermato che l'introduzione costituzionalmente obbligata della prova contraria non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore all'art. 76 cit. L'interessato, pertanto, dovrebbe sempre far riferimento alla insussistenza a suo carico di reati implicanti l'operatività della detta presunzione.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il NI lamentando che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere, ai fini della ammissibilità dell'istanza, la necessità della menzione nella stessa della insussistenza di precedenti condanne per alcuno dei reati ostativi di cui all'art. 76 comma 4 bis del citato decreto, dovendosi рій correttamente ritenere che gravi esclusivamente su coloro che hanno riportato tali condanne l'onere di farne indicazione, allegando contestualmente le prove contrarie idonee a superare la presunzione iurs tantum di superamento della soglia di reddito consentito. Favorevole a tale conclusione sarebbe, anche, la richiamata pronuncia della Corte costituzionale laddove si afferma che spetta al richiedente dimostrare il suo stato di non abbienza e al giudice verificare l'attendibilità della relativa allegazione, potendosi da ciò inferire che non spetta ai soggetti non gravati da reati ostativi farne specifica dichiarazione. Conclusivamente, per il ricorrente la dichiarazione con la quale egli aveva certificato nell'istanza di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 76 comma 4 bis d.P.R. n. 115 del 2002, deve ritenersi chiaramente indicativa della assenza di condanne per reati ostativi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Viene in rilievo, nel caso che occupa, l'art. 76, comma 4 bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. Spese di Giustizia), il quale stabilisce che "Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui all'art. 416 bis cod. pen., al testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 291 quater, al testo unico di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e art. 74, comma 1, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti". La disposizione, introdotta dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, di conversione del d.l. 23 maggio 2008, n. 92, ha introdotto una presunzione di superamento del limite di reddito per quei soggetti già condannati per gravissimi reati, in relazione alla commissione dei quali, secondo massime di esperienza, si ritiene che l'autore abbia beneficiato di redditi illeciti. La norma ha così positivizzato il principio, in precedenza affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. (v. tra le tante, Sez. 4, n. 21974 del 20/05/2010, Di Stefano, Rv. 247300; Sez. 4, n. 45159 del 4 ottobre 2005, Bagarella, Rv 232908).
2. Sulla natura di tale presunzione si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 16 aprile 2010 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato comma 4 bis, "nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria". La Corte ha ricordato che la presunzione assoluta del possesso di un reddito superiore a quello minimo previsto dalla legge, non consentendo prova del contrario, oltre a rendere inutili e irrilevanti eventuali indagini del giudice, è irragionevole in quanto preclude la prova contraria. Ha, altresì, precisato che l'introduzione, 2 costituzionalmente obbligata, della prova contraria, non elimina dall'ordinamento la presunzione prevista dal legislatore, che continua dunque ad implicare una inversione dell'onere di documentare la ricorrenza dei presupposti reddituali per l'accesso al patrocinio. Spetterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di "non abbienza", e spetterà al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine. Certamente non potrà essere ritenuta sufficiente una semplice auto- certificazione dell'interessato, peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al beneficio, poiché essa non potrà essere considerata "prova contraria", idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge. Sarà necessario, viceversa, che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico patrimoniale dell'imputato. Rispetto a tali elementi di prova, il giudice avrà l'obbligo di condurre una valutazione rigorosa e allo scopo potrà certamente avvalersi degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, anche di quelli, particolarmente penetranti, indicati al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 96, comma 3. 3. Tanto precisato, quanto alle condizioni di ammissibilità dell'istanza, va rilevato che i requisiti richiesti a pena di inammissibiltà dalla normativa in esame sono esclusivamente quelli indicati agli artt. 78 e 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove non si rinviene alcun riferimento alla necessità di indicare la assenza di condanne per i reati ostativi elencati all'art. 76 comma 4 bis, cit. In particolare, per quanto qui di rilievo, l'art. 79 comma 1 lett. c) prevede che l'istanza contenga una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione. Il successivo art. 96, inoltre, stabilisce che, ai fini della decisione sull'istanza di ammissione al patrocinio, la verifica cui deve procedere il giudice per poter ammettere l'interessato al patrocinio deve essere volta proprio ad accertare se "alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata". Il medesimo art. 96 prevede, inoltre, al comma 2, che il magistrato respinge l'istanza se vi sono fondati motivi per ritenere che l'interessato non versa nelle condizioni di cui agli articoli 76 e 92, tenuto conto del tenore di vita, delle condizioni personali e familiari, e delle attività economiche eventualmente svolte e, a seguito di specifica modifica introdotta proprio dal medesimo d.l. 23 maggio 2008, n. 92, unitamente alla introduzione del comma 4 bis dell'art. 76, anche delle risultanze del casellario giudiziale. 3 4. Dall'esame della normativa regolante la materia, pertanto, non si rileva che la indicazione relativa all'assenza di condanne costituisca requisito di ammissibilità della domanda. Viceversa, è del tutto congruo e conforme anche ai principi affermati dal Giudice delle leggi con la precitata sentenza, ritenere che sia onere della parte certificare il mero presupposto positivo di trovarsi nelle condizioni di reddito indicate dall'art. 76 e che gravi esclusivamente su colui che abbia subito precedenti condanne ostative, l'ulteriore onere di allegare concreti elementi di fatto idonei a superare la presunzione stabilita dalla legge. Mentre il giudice potrà, anche mediante l'autonoma acquisizione del certificato penale aggiornato, riscontrare l'eventuale sussistenza di precedenti condanne ostative implicanti la presunzione di superamento del limite di ammissione, così come espressamente previsto dal novellato art. 96, d.P.R. n. 115 del 2002. Ferma restando, in caso di omessa indicazione, la responsabilità dell'istante per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002. 5. Può dunque affermarsi che, anche la presunzione introdotta dall'art. 76, comma 4 bis, d.P.R. n. 115/2002, non ha modificato le condizioni di ammissibilità dell'istanza al gratuito patrocinio e il procedimento che il giudice è tenuto a seguire al fine di affermare l'inversione dell'onere della prova in ordine ai presupposti reddituali per l'accesso al beneficio, spettando, in conformità ai sopra richiamati principi di legittimità, al ricorrente gravato da condanne ostative farne menzione nell'istanza e dimostrare con allegazioni adeguate, il suo stato di non abbienza, e al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni.
6. Si può conclusivamente affermare il principio per cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza non è onere del richiedente indicare l'insussistenza di condanne per alcuno dei reati previsti dall'art. 76 comma 4 bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ostativi alla predetta ammissione, essendo sufficiente che l'interessato certifichi di trovarsi nelle condizioni di reddito previste per l'ammissione dal medesimo art. 76. 7. Ne consegue che il ragionamento della Corte di appello di Lecce risulta logicamente viziato e in contrasto con la disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 e pertanto si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla i provvedimento impugnato con rinvio al Presidente della Corte di appello di Lecce, Sez. distaccata di Taranto, per nuovo esame. flor 4 Così deciso in Roma, 22.06.2017 Il Consigliere estensore Francesca Costantini Il Presidente Salvatore Dovere Jo Depositata in Cancelleria, -4 AGO. 2017 Oggi, E R Il Funzionario iniziario P Patrizia Ciora 5