Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20380
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Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Inutilizzabilità dell'interrogatorio per violazione dell'art. 141-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, poiché la norma di cui all'art. 141-bis c.p.p. si applica, a pena di inutilizzabilità, solo all'interrogatorio di persona in stato di detenzione, circostanza che non sussisteva all'inizio dell'interrogatorio effettuato ai sensi dell'art. 64 c.p.p.

  • Rigettato
    Nullità dell'interrogatorio per omessa comunicazione ex art. 386 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, poiché non risulta che il ricorrente fosse stato sottoposto a limitazione della libertà personale all'atto dell'accompagnamento presso gli uffici. Inoltre, la mancata comunicazione degli avvisi di cui all'art. 386 c.p.p. costituisce condizione di validità del solo arresto in flagranza e la sua omissione non è causa di nullità degli atti conseguenti, né di inefficacia del fermo o dell'arresto se non per mancato rispetto dei termini di trasmissione al PM.

  • Rigettato
    Nullità della nomina del difensore di ufficio ex art. 97 comma 2 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, evidenziando che dal verbale di interrogatorio risultano sussistere i presupposti per la nomina di difensore d'ufficio in deroga al disposto dell'art. 97, comma 2, c.p.p., data l'irreperibilità degli avvocati di turno e la presenza del consigliere dell'ordine quale difensore d'ufficio intervenuto per motivi d'urgenza. In ogni caso, nessuna sanzione processuale consegue alla violazione della disposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20380
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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