CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/06/2026, n. 20380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20380 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 19/09/2025 del Tribunale del riesame di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. sentito l'avv. Antonio Zobel, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 settembre 2025, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta dalla difesa dell’odierno ricorrente avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Nola del 6 agosto 2025, con la quale veniva convalidato il fermo operato dalla Polizia Giudiziaria in data 3.8.2025 in relazione al reato di tentato omicidio ai danni della moglie. Superate le eccezioni preliminari in rito relative all’omessa comunicazione ex art. 386 cod. proc. pen., alla violazione delle regole di nomina del difensore di ufficio ex art. 97 comma 2 cod. proc. pen. e alla violazione dell’art. 141-bis cod. proc. pen., ricostruiva in fatto la vicenda sulla base delle fonti di prova costituite dalla dichiarazione confessoria dell’imputato, dalle sommarie informazioni, dalla consulenza medica disposta dal pubblico ministero, dalle immagini del sistema di videosorveglianza, dai verbali di sequestro nonché dalla informativa di Polizia Giudiziaria e dalla documentazione fotografica. Emergeva, in tal Penale Sent. Sez. 1 Num. 20380 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/02/2026 modo, che il giorno 2.8.2025, nel corso della mattinata, tra i coniugi XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, era sorta una violenta lite al culmine della quale XXXXXXX aveva colpito ripetutamente sul capo la moglie con una mazzetta, causandole gravissime lesioni, consistenti in “trauma cranico commotivo e frattura teca cranica” a seguito della quale la donna versava in prognosi riservata con pericolo di vita. Il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., desunte dalle modalità dell’azione, ritenuta particolarmente efferata per la violenza dimostrata, dal comportamento successivo dell’imputato, il quale, dopo il fatto, si era allontanato lasciando la moglie in agonia per alcune ore, dai precedenti penali di XXXXXXX, già condannato per reati caratterizzati da una componente di violenza (estorsione, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale) nonché dall’indole sanguigna dell’uomo, quale desunta dalle sommarie informazioni dei vicini di casa, elementi che inducevano a ritenere che egli fosse privo di capacità di autocontrollo con il conseguente pericolo che potesse porre in essere altre azioni della stessa specie di quelle per cui oggi si procede. Per tali motivi, riteneva che unica misura idonea fosse quella della custodia cautelare in carcere, non potendosi, peraltro, disporre la misura gradata degli arresti domiciliari in un paese estero (Germania), come richiesto dall’indagato, in quanto non eseguibile.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, articolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed ) cod. proc. pen., con il quale ripropone le eccezioni processuali sollevate in sede di riesame.
2.1 Eccepisce la nullità dell’interrogatorio reso dall’indagato, osservando che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, nel momento in cui fu iniziato l’interrogatorio, XXXXXXX non era affatto libero, essendo stato condotto in caserma con l’auto di servizio la sera del 2.8. ed essendo ivi rimasto tutta la notte, durante la quale gli veniva notificato il verbale di sequestro dell’abitazione, degli indumenti e tamponi nonché dei telefoni cellulari. Eccepisce che, benché formalmente non fosse stato disposto il fermo, di fatto egli era stato privato della libertà personale per l’intera notte e, nonostante ciò, non gli erano stati dati gli avvisi previsti dall’art. 386 cod. proc. pen. né era stato preavvisato del fatto che sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio, adempimento che era avvenuto, alla presenza del pubblico ministero e del difensore d’ufficio, la mattina del 3.8. alle ore 8.40. Deduce da ciò la nullità dell’interrogatorio.
2.2 Osserva, altresì, che la nomina del difensore era avvenuta in violazione dell’art. 97, comma 2 cod. proc. pen. Infatti, nonostante nel verbale sia annotato che era stato impossibile contattare i difensori di turno, nessuna traccia concreta vi era delle ricerche effettuate e delle persone dei difensori contattati né era motivata l’urgenza che aveva giustificato la nomina di un difensore di ufficio prontamente reperibile. 2 2.3 Infine, eccepisce l’inutilizzabilità dell’interrogatorio per non essere stato videoregistrato, come disposto dall’art. 141-bis cod. proc. pen. Osserva che l’interrogatorio era stato ripreso visivamente, ma non registrato per dedotti problemi tecnici e che ciò determinava il vizio dell’atto in quanto la persona sottoposta ad interrogatorio era, di fatto, in stato di limitazione della libertà personale, rimanendo irrilevante che il fermo gli sia stato notificato solo all’esito dell’interrogatorio.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto. Ha osservato che non vi è stato alcun atto di limitazione della libertà personale e che l’accompagnamento in caserma è stato fondato sulla necessità di eseguire alcuni adempimenti quali, ad es. la notifica dei verbali di sequestro. Lo stato di libertà rende infondate tutte le eccezioni. La questione sulla nomina non inficia la validità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Infondato è il primo motivo relativo all’eccepita nullità dell’interrogatorio. Non risulta che il ricorrente fosse stato sottoposto a limitazione della libertà personale all’atto dell’accompagnamento presso gli uffici che, in base a quanto dedotto dallo stesso ricorrente, era funzionale alla stesura e notifica di plurimi atti (verbali di sequestro). In ogni caso, la mancata comunicazione degli avvisi di cui all’art. 386 cod. proc. pen. costituisce condizione di validità del solo arresto in flagranza e la sua omissione non costituisce causa di nullità degli atti conseguenti, incluso l’interrogatorio (Sez. 2, n. 6013 del 30/01/2018, Rv 272676-01), né causa di inefficacia. La stessa disposizione invocata, al comma 7, prevede la inefficacia del fermo o dell’arresto solo come conseguenza del mancato rispetto del termine di cui al comma 3, ovvero l'omessa trasmissione al pubblico ministero degli atti e dell'arrestato.
3. Parimenti infondata è l’eccezione relativa alla modalità di nomina del difensore. Dal verbale di interrogatorio, esaminato dal collegio in quanto, essendo stato dedotto un error in procedendo, questa Corte è anche giudice del fatto e può accedere agli atti, si evince quanto segue: «Confermo la nomina del difensore d’ufficio avv. Aldo Maione del foro di Nola [...], intervenuto per motivi d’urgenza attesa l’irreperibilità degli avvocati di turno, in qualità di Consigliere dell’ordine degli avvocati di Nola». Sussistono, quindi, i presupposti per la nomina di difensore d’ufficio in deroga al disposto dell’art. 97, comma 2 cod. proc. In ogni caso, nessuna sanzione processuale consegue alla violazione della disposizione.
4. Quanto, infine, alla violazione dell’art. 141-bis cod. proc. pen., la norma si applica, a pena di inutilizzabilità, solo all’interrogatorio di persona in stato di 3 detenzione, circostanza che non sussisteva all’inizio dell’interrogatorio effettuato ai sensi dell’art. 64 cod. proc. pen.
5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve mandarsi la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Alessandro Cimmino, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. sentito l'avv. Antonio Zobel, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 19 settembre 2025, il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame proposta dalla difesa dell’odierno ricorrente avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Nola del 6 agosto 2025, con la quale veniva convalidato il fermo operato dalla Polizia Giudiziaria in data 3.8.2025 in relazione al reato di tentato omicidio ai danni della moglie. Superate le eccezioni preliminari in rito relative all’omessa comunicazione ex art. 386 cod. proc. pen., alla violazione delle regole di nomina del difensore di ufficio ex art. 97 comma 2 cod. proc. pen. e alla violazione dell’art. 141-bis cod. proc. pen., ricostruiva in fatto la vicenda sulla base delle fonti di prova costituite dalla dichiarazione confessoria dell’imputato, dalle sommarie informazioni, dalla consulenza medica disposta dal pubblico ministero, dalle immagini del sistema di videosorveglianza, dai verbali di sequestro nonché dalla informativa di Polizia Giudiziaria e dalla documentazione fotografica. Emergeva, in tal Penale Sent. Sez. 1 Num. 20380 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 19/02/2026 modo, che il giorno 2.8.2025, nel corso della mattinata, tra i coniugi XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, era sorta una violenta lite al culmine della quale XXXXXXX aveva colpito ripetutamente sul capo la moglie con una mazzetta, causandole gravissime lesioni, consistenti in “trauma cranico commotivo e frattura teca cranica” a seguito della quale la donna versava in prognosi riservata con pericolo di vita. Il Tribunale riteneva sussistenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. c) cod. proc. pen., desunte dalle modalità dell’azione, ritenuta particolarmente efferata per la violenza dimostrata, dal comportamento successivo dell’imputato, il quale, dopo il fatto, si era allontanato lasciando la moglie in agonia per alcune ore, dai precedenti penali di XXXXXXX, già condannato per reati caratterizzati da una componente di violenza (estorsione, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale) nonché dall’indole sanguigna dell’uomo, quale desunta dalle sommarie informazioni dei vicini di casa, elementi che inducevano a ritenere che egli fosse privo di capacità di autocontrollo con il conseguente pericolo che potesse porre in essere altre azioni della stessa specie di quelle per cui oggi si procede. Per tali motivi, riteneva che unica misura idonea fosse quella della custodia cautelare in carcere, non potendosi, peraltro, disporre la misura gradata degli arresti domiciliari in un paese estero (Germania), come richiesto dall’indagato, in quanto non eseguibile.
2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente, articolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed ) cod. proc. pen., con il quale ripropone le eccezioni processuali sollevate in sede di riesame.
2.1 Eccepisce la nullità dell’interrogatorio reso dall’indagato, osservando che, diversamente da quanto affermato dal tribunale, nel momento in cui fu iniziato l’interrogatorio, XXXXXXX non era affatto libero, essendo stato condotto in caserma con l’auto di servizio la sera del 2.8. ed essendo ivi rimasto tutta la notte, durante la quale gli veniva notificato il verbale di sequestro dell’abitazione, degli indumenti e tamponi nonché dei telefoni cellulari. Eccepisce che, benché formalmente non fosse stato disposto il fermo, di fatto egli era stato privato della libertà personale per l’intera notte e, nonostante ciò, non gli erano stati dati gli avvisi previsti dall’art. 386 cod. proc. pen. né era stato preavvisato del fatto che sarebbe stato sottoposto ad interrogatorio, adempimento che era avvenuto, alla presenza del pubblico ministero e del difensore d’ufficio, la mattina del 3.8. alle ore 8.40. Deduce da ciò la nullità dell’interrogatorio.
2.2 Osserva, altresì, che la nomina del difensore era avvenuta in violazione dell’art. 97, comma 2 cod. proc. pen. Infatti, nonostante nel verbale sia annotato che era stato impossibile contattare i difensori di turno, nessuna traccia concreta vi era delle ricerche effettuate e delle persone dei difensori contattati né era motivata l’urgenza che aveva giustificato la nomina di un difensore di ufficio prontamente reperibile. 2 2.3 Infine, eccepisce l’inutilizzabilità dell’interrogatorio per non essere stato videoregistrato, come disposto dall’art. 141-bis cod. proc. pen. Osserva che l’interrogatorio era stato ripreso visivamente, ma non registrato per dedotti problemi tecnici e che ciò determinava il vizio dell’atto in quanto la persona sottoposta ad interrogatorio era, di fatto, in stato di limitazione della libertà personale, rimanendo irrilevante che il fermo gli sia stato notificato solo all’esito dell’interrogatorio.
3. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto il rigetto. Ha osservato che non vi è stato alcun atto di limitazione della libertà personale e che l’accompagnamento in caserma è stato fondato sulla necessità di eseguire alcuni adempimenti quali, ad es. la notifica dei verbali di sequestro. Lo stato di libertà rende infondate tutte le eccezioni. La questione sulla nomina non inficia la validità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Infondato è il primo motivo relativo all’eccepita nullità dell’interrogatorio. Non risulta che il ricorrente fosse stato sottoposto a limitazione della libertà personale all’atto dell’accompagnamento presso gli uffici che, in base a quanto dedotto dallo stesso ricorrente, era funzionale alla stesura e notifica di plurimi atti (verbali di sequestro). In ogni caso, la mancata comunicazione degli avvisi di cui all’art. 386 cod. proc. pen. costituisce condizione di validità del solo arresto in flagranza e la sua omissione non costituisce causa di nullità degli atti conseguenti, incluso l’interrogatorio (Sez. 2, n. 6013 del 30/01/2018, Rv 272676-01), né causa di inefficacia. La stessa disposizione invocata, al comma 7, prevede la inefficacia del fermo o dell’arresto solo come conseguenza del mancato rispetto del termine di cui al comma 3, ovvero l'omessa trasmissione al pubblico ministero degli atti e dell'arrestato.
3. Parimenti infondata è l’eccezione relativa alla modalità di nomina del difensore. Dal verbale di interrogatorio, esaminato dal collegio in quanto, essendo stato dedotto un error in procedendo, questa Corte è anche giudice del fatto e può accedere agli atti, si evince quanto segue: «Confermo la nomina del difensore d’ufficio avv. Aldo Maione del foro di Nola [...], intervenuto per motivi d’urgenza attesa l’irreperibilità degli avvocati di turno, in qualità di Consigliere dell’ordine degli avvocati di Nola». Sussistono, quindi, i presupposti per la nomina di difensore d’ufficio in deroga al disposto dell’art. 97, comma 2 cod. proc. In ogni caso, nessuna sanzione processuale consegue alla violazione della disposizione.
4. Quanto, infine, alla violazione dell’art. 141-bis cod. proc. pen., la norma si applica, a pena di inutilizzabilità, solo all’interrogatorio di persona in stato di 3 detenzione, circostanza che non sussisteva all’inizio dell’interrogatorio effettuato ai sensi dell’art. 64 cod. proc. pen.
5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve mandarsi la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 19/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4