CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2023, n. 18040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18040 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da NG DU, nato in [...] il [...] NG UA, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/10/2022 del Tribunale del riesame di Prato;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi, RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/10/2022, il Tribunale del riesame di Prato rigettava la richiesta avanzata ex art. 324 cod. proc. pen. da DU NG, UA NG e HU AN avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 3/8/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al reato di cui all'art. 718 cod. pen. 2. Propongono ricorso per cassazione DU NG e UA NG, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 325 Penale Sent. Sez. 3 Num. 18040 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 28/03/2023 cod. proc. pen. per mancanza o apparenza della motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato la misura sul presupposto che i ricorrenti - insieme a AN - fossero gli organizzatori e promotori del gioco d'azzardo accertato il 28/7/2022; questa ipotesi, tuttavia, sarebbe errata e priva di elementi di riscontro, tali non potendosi considerare i quaderni manoscritti in lingua cinese (asseritamente usati per annotare scommesse e rimesse) che mai sarebbero stati nella disponibilità dei NG, non potendo, dunque, essere a loro riferiti. Nessuna incidenza, inoltre, avrebbe l'ammontare del denaro sequestrato ai ricorrenti, dato che numerosi altri soggetti, lì presenti, sarebbero stati trovati in possesso di somme ingenti, per decine di migliaia di euro;
il vincolo reale, tuttavia, sarebbe stato disposto soltanto nei confronti dei tre indagati, pur in assenza di elementi che ne differenziassero la posizione rispetto alle altre persone rinvenute nell'immobile, anche intente a giocare, a differenza dei ricorrenti. Infine, si lamenta che questi ultimi sarebbero titolari di attività di impresa, con potenziale disponibilità di grosse somme di denaro, e che non emergerebbe alcun nesso di pertinenzialità tra quanto sequestrato e la contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro preventivo del denaro con una motivazione del tutto solida e congrua, tutt'altro che assente o di mera apparenza, con la quale ha fornito adeguata lettura degli esiti di indagine, così riscontrando il nesso pertinenziale tra la notevole somma sequestrata (complessivamente, oltre 200mila euro contanti) e la contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen. 5. L'ordinanza, in particolare, ha innanzitutto evidenziato che in Prato, all'interno di un immobile, era stato accertato un esercizio di gioco d'azzardo (Pai gow), con la partecipazione di numerose persone di cittadinanza cinese;
la circostanza, peraltro, è pacifica ed estranea alle impugnazioni. 6. Di seguito, il Tribunale ha indicato le ragioni per le quali, pur in presenza di molti avventori, soltanto ai due ricorrenti e a HUi AN fosse stata attribuita la veste di organizzatori del gioco d'azzardo: in particolare, mentre quest'ultimo era stato trovato seduto ad una scrivania all'ingresso del locale, con video per il controllo degli accessi e pulsante per l'apertura della porta, i due NG erano stati trovati "seduti a presidio" di un tavolo nel quale erano stati rinvenuti, riposti in un apposito vano, zaini e borselli contenenti complessivamente la somma di denaro sequestrata, oltre a 13 quaderni riportanti cifre e iscrizioni in lingua cinese. Ebbene, proprio con riguardo ai due ricorrenti l'ordinanza ha sottolineato che erano n, 2 stati trovati intenti non a giocare, come molti altri, ma a sorvegliare il tavolo appena citato, così evidenziando proprio il ruolo di organizzatori, ed in particolare di coloro che avevano la disponibilità di quelle rilevanti somme che - almeno in questa fase cautelare - sono state ritenute destinate al gioco e derivanti dalle vincite. D'altronde, ha rilevato ancora il Collegio, il gioco d'azzardo praticato in quell'ambiente era pacificamente sostenuto da un fine di lucro, come evidenziato dalla quantità di denaro contante rinvenuta e sequestrata. 7. Queste considerazioni, peraltro, consentono di ritenere manifestamente infondati gli argomenti a sostegno dei ricorsi, che - senza confrontarsi con quanto appena riportato - si limitano ad affermare che nell'immobile sarebbero stati trovati molti altri soggetti in possesso di rilevanti somme di denaro;
questa considerazione - peraltro di puro merito, quindi inammissibile in sede di legittimità - non valuta, tuttavia, che soltanto nei confronti dei ricorrenti (e di AN) erano stati accertati elementi ulteriori rispetto alla disponibilità delle somme, ossia comportamenti tali da evidenziare un ruolo attivo nell'organizzazione del gioco d'azzardo. Analogamente, e per le stesse ragioni, non può esser qui valutato l'ulteriore argomento in fatto a sostegno dei ricorsi, ossia che l'attività imprenditoriale svolta dai ricorrenti ben giustificherebbe la disponibilità dei contanti in sequestro. 8. La motivazione dell'ordinanza impugnata, dunque, non merita censura, non ravvisandosi affatto il radicale vizio di contenuto che le impugnazioni contestano ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. 9. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2023 Il liere estensore Il Pr nte
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha chiesto dichiarare inammissibili i ricorsi, RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12/10/2022, il Tribunale del riesame di Prato rigettava la richiesta avanzata ex art. 324 cod. proc. pen. da DU NG, UA NG e HU AN avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 3/8/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale con riguardo al reato di cui all'art. 718 cod. pen. 2. Propongono ricorso per cassazione DU NG e UA NG, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 325 Penale Sent. Sez. 3 Num. 18040 Anno 2023 Presidente: MARINI LUIGI Relatore: MENGONI ENRICO Data Udienza: 28/03/2023 cod. proc. pen. per mancanza o apparenza della motivazione. Il Tribunale avrebbe confermato la misura sul presupposto che i ricorrenti - insieme a AN - fossero gli organizzatori e promotori del gioco d'azzardo accertato il 28/7/2022; questa ipotesi, tuttavia, sarebbe errata e priva di elementi di riscontro, tali non potendosi considerare i quaderni manoscritti in lingua cinese (asseritamente usati per annotare scommesse e rimesse) che mai sarebbero stati nella disponibilità dei NG, non potendo, dunque, essere a loro riferiti. Nessuna incidenza, inoltre, avrebbe l'ammontare del denaro sequestrato ai ricorrenti, dato che numerosi altri soggetti, lì presenti, sarebbero stati trovati in possesso di somme ingenti, per decine di migliaia di euro;
il vincolo reale, tuttavia, sarebbe stato disposto soltanto nei confronti dei tre indagati, pur in assenza di elementi che ne differenziassero la posizione rispetto alle altre persone rinvenute nell'immobile, anche intente a giocare, a differenza dei ricorrenti. Infine, si lamenta che questi ultimi sarebbero titolari di attività di impresa, con potenziale disponibilità di grosse somme di denaro, e che non emergerebbe alcun nesso di pertinenzialità tra quanto sequestrato e la contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. Il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro preventivo del denaro con una motivazione del tutto solida e congrua, tutt'altro che assente o di mera apparenza, con la quale ha fornito adeguata lettura degli esiti di indagine, così riscontrando il nesso pertinenziale tra la notevole somma sequestrata (complessivamente, oltre 200mila euro contanti) e la contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen. 5. L'ordinanza, in particolare, ha innanzitutto evidenziato che in Prato, all'interno di un immobile, era stato accertato un esercizio di gioco d'azzardo (Pai gow), con la partecipazione di numerose persone di cittadinanza cinese;
la circostanza, peraltro, è pacifica ed estranea alle impugnazioni. 6. Di seguito, il Tribunale ha indicato le ragioni per le quali, pur in presenza di molti avventori, soltanto ai due ricorrenti e a HUi AN fosse stata attribuita la veste di organizzatori del gioco d'azzardo: in particolare, mentre quest'ultimo era stato trovato seduto ad una scrivania all'ingresso del locale, con video per il controllo degli accessi e pulsante per l'apertura della porta, i due NG erano stati trovati "seduti a presidio" di un tavolo nel quale erano stati rinvenuti, riposti in un apposito vano, zaini e borselli contenenti complessivamente la somma di denaro sequestrata, oltre a 13 quaderni riportanti cifre e iscrizioni in lingua cinese. Ebbene, proprio con riguardo ai due ricorrenti l'ordinanza ha sottolineato che erano n, 2 stati trovati intenti non a giocare, come molti altri, ma a sorvegliare il tavolo appena citato, così evidenziando proprio il ruolo di organizzatori, ed in particolare di coloro che avevano la disponibilità di quelle rilevanti somme che - almeno in questa fase cautelare - sono state ritenute destinate al gioco e derivanti dalle vincite. D'altronde, ha rilevato ancora il Collegio, il gioco d'azzardo praticato in quell'ambiente era pacificamente sostenuto da un fine di lucro, come evidenziato dalla quantità di denaro contante rinvenuta e sequestrata. 7. Queste considerazioni, peraltro, consentono di ritenere manifestamente infondati gli argomenti a sostegno dei ricorsi, che - senza confrontarsi con quanto appena riportato - si limitano ad affermare che nell'immobile sarebbero stati trovati molti altri soggetti in possesso di rilevanti somme di denaro;
questa considerazione - peraltro di puro merito, quindi inammissibile in sede di legittimità - non valuta, tuttavia, che soltanto nei confronti dei ricorrenti (e di AN) erano stati accertati elementi ulteriori rispetto alla disponibilità delle somme, ossia comportamenti tali da evidenziare un ruolo attivo nell'organizzazione del gioco d'azzardo. Analogamente, e per le stesse ragioni, non può esser qui valutato l'ulteriore argomento in fatto a sostegno dei ricorsi, ossia che l'attività imprenditoriale svolta dai ricorrenti ben giustificherebbe la disponibilità dei contanti in sequestro. 8. La motivazione dell'ordinanza impugnata, dunque, non merita censura, non ravvisandosi affatto il radicale vizio di contenuto che le impugnazioni contestano ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen. 9. I ricorsi, pertanto, debbono essere dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2023 Il liere estensore Il Pr nte