Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2000, n. 11282
CASS
Sentenza 21 dicembre 2000

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Integra gli estremi del provvedimento abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari respinga la richiesta di emissione del decreto penale, in virtù della mancata notifica all'imputato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., disponendo, correlativamente, la restituzione degli atti al pubblico ministero. La suddetta reiezione della richiesta di emissione del decreto penale si sostanzia, infatti, in una estensione alla fattispecie in esame della disciplina delle nullità prevista dagli art. 416 , comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., per la richiesta di rinvio a giudizio e per la citazione a giudizio dell'imputato e nella correlativa anomala e non consentita regressione del procedimento esulante dallo schema di cui all'art. 459 cod. proc. pen., non essendo previsto l'adempimento di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., nel caso di procedimento per decreto ne' essendo estensibili per analogia le predette ipotesi di nullità, atteso il principio di tassatività posto in materia dall'art. 177 cod. proc. pen. e la particolare natura del procedimento speciale in esame la cui tipicità è costituita dall'eventualità e dal differimento del contraddittorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2000, n. 11282
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11282
    Data del deposito : 21 dicembre 2000

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