Sentenza 21 dicembre 2000
Massime • 1
Integra gli estremi del provvedimento abnorme l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari respinga la richiesta di emissione del decreto penale, in virtù della mancata notifica all'imputato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., disponendo, correlativamente, la restituzione degli atti al pubblico ministero. La suddetta reiezione della richiesta di emissione del decreto penale si sostanzia, infatti, in una estensione alla fattispecie in esame della disciplina delle nullità prevista dagli art. 416 , comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., per la richiesta di rinvio a giudizio e per la citazione a giudizio dell'imputato e nella correlativa anomala e non consentita regressione del procedimento esulante dallo schema di cui all'art. 459 cod. proc. pen., non essendo previsto l'adempimento di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., nel caso di procedimento per decreto ne' essendo estensibili per analogia le predette ipotesi di nullità, atteso il principio di tassatività posto in materia dall'art. 177 cod. proc. pen. e la particolare natura del procedimento speciale in esame la cui tipicità è costituita dall'eventualità e dal differimento del contraddittorio.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/12/2000, n. 11282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11282 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI TORQUATO Presidente del 21/12/2000
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 7537/2000
3. Dott. GIRONI EMILIO rel. est. " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 033878/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di PISTOIAnei confronti di:
1) LL AR N. IL 29/05/1978
avverso ORDINANZA del 23/05/2000 GIP TRIBUNALE di PISTOIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Geraci (concl. conf.) Motivi della decisione
Il provvedimento in epigrafe ha respinto la richiesta di decreto penale formulata nei confronti dell'imputato ivi generalizzato, rilevando che non risultava notificate allo stesso l'avviso della conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p., ritenuto necessario anche in caso di richiesta di emissione di decreto penale, ed ha disposto la restituzione degli atti al p.m., che ha proposto ricorso per abnormità della decisione, sull'assunto della non doverosità del predetto avviso nel procedimento per decreto e della riferibilità alla sola richiesta di rinvio a giudizio od alla citazione in giudizio dell'imputato delle nullità di cui agli artt. 416, co. 1, e 552, co. 2, c.p.p..
Il ricorso è fondato, sostanziandosi la reiezione della richiesta di emissione del decreto penale, per estensione alla stessa delle ipotesi di nullità previste dagli articoli da ultimo citati, in un'anomala e non consentita regressione del procedimento esulante dallo schema di cui all'art. 459 c.p.p., non essendo l'adempimento di cui all'art. 415 bis c.p.p. previsto nel caso di procedimento per decreto e non essendo le predette ipotesi di nullità estensibili per analogia, atteso il principio di tassatività posto in materia dall'art. 177 c.p.p. e considerata la particolare natura del procedimento speciale in esame, la cui tipicità è costituita dall'eventualità e dal differimento del contraddittorio (v., "ex plurimis", in senso conforme, Cass., sez. 3^, 22.4.1999, Pilati, Ced Cass., rv. 214221 e 9.6.1999, Ferraro, id., rv. 214226 nonché sez. 1^, 17.3.1999 n. 2209, Nicola, quanto all'esclusione, nel procedimento per decreto, dell'obbligo dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio nella vigenza degli artt. 416 e 555 c.p.p. come modificati dalla legge n. 234/1997 ed anteriormente alle ulteriori modifiche di cui alla l. n. 479/1999; v., altresì, Corte cost., ord. 23.12.1998 n. 432, Biella, in Giunispr.cost., 1998, 3669, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. quanto alla mancata previsione dell'obbligo di interrogatorio dell'indagato o della notifica al medesimo dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio prima della richiesta di emissione di decreto penale di condanna).
Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con restituzione degli atti al G.i.p. per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone restituirsi gli atti al G.i.p. del Tribunale di Pistola per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2001