Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO ZI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAZZINI 117, presso lo studio dell'avvocato UMBERTO GIUGNI, che lo difende unitamente all'avvocato ANTONINO IRRISI (questi per delega), giusta procura notaio dr. ARRIGO ANTONINO di SS del 16/04/03 rep. 181824;
- ricorrente -
contro
MADS AGRICOLMECCANICA DITTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato CARMELO GENTILE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 236/00 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 15/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato GIUGNI Umberto, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato GENTILE Carmelo, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 14.5.1982 la ditta DS -
CC conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di SS ZI AM e, premesso di aver venduto a quest'ultimo il 13.1.1980 una pala meccanica ITMA per il prezzo di lire 16.090.000 IVA compresa, del quale una parte avrebbe dovuto essere corrisposta mediante la permuta di una pala caricatrice usata valutata lire 9.690.000, assumeva di aver inviato la pala venduta presso la CA, ditta di fiducia dell'esponente, dove l' AM aveva a sua volta portato la pala usata per adattare il retroescavatore di essa alla nuova macchina;
aggiungeva che la consegna di quest'ultima alla CA era avvenuta dietro richiesta dello stesso AM, il quale però aveva poi venduto il retroescavatore della pala usata a tale IN Romano, e non aveva provveduto a pagare il residuo prezzo della nuova macchina, ne' a ritirarla presso la CA, malgrado le diffide a provvedervi ricevute dall'istante; chiedeva quindi la condanna del convenuto al pagamento della residua somma di lire 7.590.000 oltre interessi e rivalutazione, oltre al risarcimento del danno subito nella misura del 20% sul residuo prezzo. L' AM si costituiva in giudizio contestando il fondamento della domanda assumendo di aver consegnato il proprio mezzo usato, oltre ad un escavatore acquistato dall'esponente, al titolare della CA, ma che la DS non aveva mai provveduto a consegnargli la nuova macchina;
chiedeva pertanto la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.
Con sentenza del 10.1.1998 l'adito Tribunale condannava il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di lire 7.500.000 oltre interessi dal 18.10.1980 ed oltre la rivalutazione per la sola parte eccedente il tasso dei suddetti interessi, e rigettava la domanda di risarcimento del danno.
A seguito di gravame da parte dell' AM cui resisteva la DS, la Corte di Appello di SS con sentenza del 15.5.2000, in parziale riforma dell'impugnata decisione, condannava l' AM al pagamento in favore della DS della somma di lire 6.400.000 oltre interessi legali dal 18.10.1980 con esclusione della rivalutazione. Il giudice di appello, premesso che il luogo contrattualmente previsto per la consegna all'acquirente della pala meccanica ITMA era quello dei " IE DS ", rilevava che le parti avevano consensualmente stabilito che la macchina nuova e quella usata, data in permuta dall' AM, sarebbero state portate presso l'officina meccanica della ditta CA, fiduciaria della venditrice, onde apportare alla nuova pala meccanica alcune modifiche concordate ed adottare alla stessa il retroescavatore con benna acquistato dall'appellante; orbene la DS aveva effettivamente trasportato la macchina venduta presso la suddetta officina meccanica per l'esecuzione dei lavori di adattamento richiesti dall' AM, come risultava non solo dalla bolla di accompagnamento del 5.2.1980 in atti, ma da tutte le risultanze processuali e dalle ammissioni dello stesso appellante;
pertanto, sottolineava il giudice di appello, a prescindere dalle reciproche intimazioni e diffide a ritirare il mezzo, era indubitabile l'adempimento da parte della DS dell'obbligazione della consegna della pala venduta. Avverso tale sentenza l' AM ha proposto un ricorso per Cassazione affidato a sei motivi;
la DS CC ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1454 e seguenti c.c., censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciarsi sulla eccezione preliminare sollevata dall'esponente secondo cui la diffida ad adempiere notificata alla DS il 19.9.1980 con la quale aveva intimato a quest'ultima la consegna della pala meccanica oggetto del contratto stipulato tra le parti ed il conseguente inadempimento della venditrice per l'inutile decorso del termine a tal fine concesso del 4.10.1980 avevano determinato la risoluzione di diritto del contratto stesso. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1477 e 2697 c.c., assume che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che le parti avessero concordato quale luogo di consegna della pala meccanica l'officina della ditta CA;
infatti nessuna prova in tal senso era stata acquisita agli atti. Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 2697 c.c. nonché vizio di ultra ed extrapetizione, censura la sentenza impugnata per aver accertato d'ufficio che il luogo di consegna della pala meccanica era diverso da quello in cui si era conclusa la vendita, nonostante la DS non avesse provato nulla in proposito.
Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando travisamento dei fatti e violazione dell'art. 2697 c.c., assume che la sentenza impugnata ha completamente omesso di esaminare la circostanza che dalle risultanze processuali ed in particolare dalle deposizioni dei testi escussi era emerso che la pala meccanica oggetto del contratto stipulato dalle parti non era mai stata consegnata all' AM dalla DS, che d'altra parte era sicuramente rimasta in possesso del bene, considerato che con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio del 30.4.1982 ne faceva ancora offerta all'esponente.
Il ricorrente inoltre rileva che il giudice di appello neppure aveva considerato l'eccezione dell' AM per al quale nessuna valenza poteva essere riconosciuta alla bolla di accompagnamento del 5.2.1980 sia per la natura del documento sia perché comunque non risultava che il mezzo fosse stato consegnato a nessuno, atteso che la bolla era priva di qualsiasi sottoscrizione del consegnatario. Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente in quanto almeno parzialmente connessi, sono infondati.
Il giudice di appello all'esito di una puntuale disamina degli elementi probatori emersi dall'istruttoria ha premesso che il luogo contrattualmente previsto per la consegna della pala meccanica ITMA all'acquirente era quello situato presso i Magazzini DS, ma ha subito dopo aggiunto che le parti avevano pattuito di portare la pala meccanica nuova e quella usata data in permuta dall' AM presso la ditta CA, fiduciaria della venditrice, al fine di procedere ad alcune modifiche concordate tra le parti stesse;
a tal proposito il giudice di appello ha evidenziato che l' AM nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado aveva chiarito che alla nuova pala in particolare si sarebbe dovuto adattare un retroescavatore con benna acquistato dal convenuto ed aveva esposto di aver consegnato il proprio mezzo usato e l'escavatore nel marzo del 1980 su richiesta della DS al signor LV IM titolare dell'officina meccanica CA di SS .
Pertanto alla luce di tali circostanze appare corretto ed adeguatamente motivato il convincimento della sentenza impugnata secondo cui il luogo di consegna della pala meccanica era stato spostato presso la ditta CA per procedere alla esecuzione dei lavori di adattamento richiesti dallo stesso AM;
del pari è incensurabile in questa sede l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale secondo cui dalla bolla di accompagnamento del 5.2.1980, da tutte le risultanze del processo e dalle stesse ammissione dell'appellante si doveva concludere che la DS aveva certamente adempiuto l'obbligo di consegnare la pala meccanica presso la ditta CA;
a tal riguardo nessun rilievo in senso contrario può essere attribuito alla circostanza, lamentata dal ricorrente, della mancata consegna della macchina all' AM, considerato che ciò è evidentemente dipeso dalla mancata presenza di quest'ultimo nel luogo concordato per la consegna.
Neppure è fondata la censura riguardante una pretesa omissione di pronuncia da parte del giudice di appello in ordine alla eccezione di risoluzione di diritto del contratto stipulato tra le parti per l'inutile decorso del termine concesso dall' AM alla DS con la diffida ad adempiere del 19.9.1980; in realtà la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante l'esito "delle reciproche intimazioni e diffide a ritirare il mezzo" alla luce del convincimento espresso in ordine all'adempimento da parte della DS dell'obbligo di consegna della pala venduta presso l'officina CA .
Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 1346 - 1731 e seguenti c.c. e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata per aver qualificato il contratto stipulato tra le parti come "commissione", mentre invece nella specie si era in presenza di una permuta di beni mobili aventi effetti obbligatori, essendo prevista una riserva di gradimento in favore della DS in ordine alla pala usata data in permuta dall' AM . La censura è infondata.
Premesso che il giudice di appello ha ritenuto inutile ai fini del decidere esaminare la questione relativa all'esatta qualificazione del contratto stipulato tra le parti, si osserva che nella sentenza impugnata si è fatto riferimento, onde individuare la scrittura nella quale erano contenute le diverse clausole contrattuali, alla "commissione" su carta intestata della DS sottoscritta dall' AM e recante sul retro le "condizioni generali di vendita";
pertanto il richiamo del giudice di appello al termine "commissione" riportato nella suddetta scrittura era giustificato soltanto dall'intendimento di ricollegarsi al documento contrattuale cui si riferivano le parti, senza alcuna pretesa di voler qualificare il contratto in questione come commissione ai sensi dell'art. 1731 c.c. Con il sesto motivo il ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1223 - 1224 - 1453 e 2697 c.c., censura la sentenza impugnata per aver condannato l' AM al pagamento dell'intero prezzo di vendita della pala meccanica nonostante che il bene era sempre rimasto nella disponibilità della DS. La censura è infondata.
Il giudice di appello, avendo ritenuto che la DS aveva adempiuto all'obbligo di consegnare la pala meccanica presso il luogo pattuito, ovvero l'officina della ditta CA, correttamente ha concluso che sussisteva l'obbligo del pagamento del prezzo del bene da parte dell' AM;
la circostanza poi che quest'ultimo non abbia mai ritirato la pala per un comportamento, secondo la ricostruzione in fatto della vicenda operata dalla Corte distrettuale, imputabile soltanto allo stesso attuale ricorrente, non può evidentemente determinare l'insussistenza del diritto della controparte ad ottenere il pagamento del prezzo pattuito.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 75,50 per spese e di euro 1300,00 per onorari di avvocato oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004