Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2017, n. 22571
CASS
Sentenza 11 aprile 2017

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Massime1

In tema di contestazioni a catena, la garanzia processuale prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., relativa alla retrodatazione dei termini di decorrenza della misura cautelare alla data di esecuzione della prima ordinanza, determina una dipendenza funzionale dell'ordinanza retrodatata dalla prima, di cui seguirà le sorti procedimentali; ne consegue che l'ordinanza successiva dovrà essere dichiarata inefficace solo nel caso in cui siano decorsi i termini massimi di custodia cautelare afferenti alla prima, ma non in quello di revoca di tale ordinanza per cessazione delle esigenze cautelari.

Commentario1

  • 1Come deve essere effettuata la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, c. 3, c.p.p.
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 agosto 2020

    (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 297, c. 3) Il fatto Con ordinanza il Tribunale della libertà di Milano confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Milano aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a condotte punite dagli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. L'addebito cautelare, in particolare, si riferiva all'acquisto, nel corso di più anni, di oltre cento chili di cocaina e del successivo spaccio di tale sostanza stupefacente. Avverso la suddetta misura l'indagato proponeva richiesta di riesame sostenendo che i termini di durata dell'ordinanza cautelare emessa dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2017, n. 22571
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22571
Data del deposito : 11 aprile 2017

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