Sentenza 11 aprile 2017
Massime • 1
In tema di contestazioni a catena, la garanzia processuale prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., relativa alla retrodatazione dei termini di decorrenza della misura cautelare alla data di esecuzione della prima ordinanza, determina una dipendenza funzionale dell'ordinanza retrodatata dalla prima, di cui seguirà le sorti procedimentali; ne consegue che l'ordinanza successiva dovrà essere dichiarata inefficace solo nel caso in cui siano decorsi i termini massimi di custodia cautelare afferenti alla prima, ma non in quello di revoca di tale ordinanza per cessazione delle esigenze cautelari.
Commentario • 1
- 1. Come deve essere effettuata la retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 297, c. 3, c.p.p.Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 agosto 2020
(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 297, c. 3) Il fatto Con ordinanza il Tribunale della libertà di Milano confermava l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Milano aveva applicato all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione a condotte punite dagli artt. 110 e 81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. L'addebito cautelare, in particolare, si riferiva all'acquisto, nel corso di più anni, di oltre cento chili di cocaina e del successivo spaccio di tale sostanza stupefacente. Avverso la suddetta misura l'indagato proponeva richiesta di riesame sostenendo che i termini di durata dell'ordinanza cautelare emessa dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2017, n. 22571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22571 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2017 |
Testo completo
22571-17 M(663-5) REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 819 Giacomo Paoloni - Presidente - CC 11/04/2017 Anna Petruzzellis Angelo Costanzo R.G.N. 6616/17 Anna Criscuolo Relatore - - Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RA PP, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/09/2016 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Giovanni Passalacqua in sostituzione dell'avv. PP Milicia e dell'avv. Armando Veneto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto l'appello proposto nell'interesse di RA PP avverso l'ordinanza del Tribunale di Locri, con la quale era stata respinta l'istanza di dichiarare ex h art. 297, comma 3, cod. proc. pen. l'inefficacia della misura cautelare in atto per decorrenza del termine massimo di fase. Rilevato che il Tribunale di Locri aveva rigettato l'istanza, in quanto per il titolo di reato per il quale il RA era già stato condannato in primo grado non erano decorsi i termini massimi di custodia cautelare, dopo aver premesso che con sentenza del 17 aprile 2014 questa Corte aveva riconosciuto sussistenti nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. ed affermato il principio secondo il quale la retrodatazione della seconda misura comporta la sua dipendenza funzionale dalla prima con la conseguenza che è destinata a rimanere privata di efficacia solo a seguito della perdita di efficacia della prima per decorrenza dei termini da intendersi in senso complessivo, il Tribunale ha ritenuto che, in ossequio al principio di diritto affermato, non potesse dichiararsi la perdita di efficacia della seconda misura a seguito della revoca della prima misura cautelare, disposta dalla Corte di appello di Reggio Calabria il 12 febbraio 2016, trattandosi di causa diversa dall'inefficacia della prima misura per decorrenza dei termini.
2. Avverso l'ordinanza propongono ricorso i difensori del RA, che ne chiedono l'annullamento per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. Si deduce che la Corte di cassazione, pur avendo annullato senza rinvio la decisione del Tribunale di scarcerazione per decorrenza termini, aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni per la retrodatazione della ordinanza cautelare emessa nel presente procedimento per reati legati da connessione qualificata al reato oggetto di altro titolo custodiale, emesso in altro procedimento. Sulla base del fatto nuovo, costituito dalla revoca della prima ordinanza, era stata richiesta la declaratoria di perdita di efficacia della misura, respinta dal Tribunale con argomentazione che contrasta con la ratio dell'istituto ed è incompatibile con un sistema nel quale la retrodatazione opera anche nell'ipotesi in cui la seconda ordinanza interviene quando la prima ha perso efficacia, a prescindere dalla causa dell'evento estintivo. Si sostiene che la tesi del Tribunale, secondo la quale la perdita di efficacia della seconda misura si produrrebbe solo nel caso in cui la prima abbia perso efficacia ex art. 303 cod. proc. pen., determina uno svantaggio per il destinatario di contestazioni cautelari a catena ovvero proprio l'effetto negativo, che il meccanismo della retrodatazione mira ad evitare. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Premesso che il RA risulta destinatario di due ordinanze cautelari per il medesimo addebito associativo la prima, emessa il 13 luglio 2010 nel procedimento cd. Crimine, la seconda, emessa il 31 ottobre 2012 ed eseguita il 13 novembre 2012, nel presente procedimento in relazione al reato di associazione di stampo mafioso (nonché per i reati di estorsione e danneggiamento seguito da incendio aggravati ex art. 7 1. n. 203/91)-; che il 30 agosto 2013 il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la cessazione dell'efficacia dei due titoli cautelari per decorrenza del termine di fase, ai sensi degli artt. 297, comma 3, e 303 lett. a) n. 3 cod. proc. pen., con ordinanza annullata senza rinvio dalla Quinta Sezione di questa Corte;
che, a seguito del provvedimento del 12 febbraio 2016 con il quale la Corte di appello reggina aveva revocato ex art. 299 cod. proc. pen. la prima ordinanza cautelare, ritenendo cessate le esigenze cautelari, ed il difensore del RA aveva chiesto la declaratoria di perdita di efficacia anche della seconda per intervenuta decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare ex art. 303, comma 1 lett. a) n.3, cod. proc. pen., l'impostazione del ricorrente è errata. Correttamente il Tribunale ha ritenuto di non poter ancorare l'effetto invocato dal ricorrente alla revoca del primo titolo cautelare, essendo il meccanismo di garanzia di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. destinato ad operare solo nel caso in cui la prima ordinanza cautelare abbia perso efficacia per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, nella fattispecie non ancora decorsi. E' pacifico che la retrodatazione possa operare anche quando non vi sia coesistenza dei titoli cautelari, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 233 del 2011- «Il vulnus arrecato ai principi costituzionali che presiedono alla disciplina della libertà personale dell'imputato è, anzi, maggiore allorché la seconda ordinanza intervenga dopo che la prima, per qualunque ragione, ha cessato di produrre i suoi effetti» ed ancora «Il prolungamento della restrizione della libertà personale risulta, infatti, massimo allorché il secondo titolo - anziché sovrapporsi per un periodo più o meno lungo, al primo, confluendo, così almeno in parte, in un unico "periodo custodiale" - sia adottato quando il precedente ha già esaurito completamente le sue potenzialità con conseguente cumulo integrale dei due periodi di privazione della libertà personale», con la conseguenza che il meccanismo di garanzia può operare anche quando primo procedimento, cui ineriva la prima misura cautelare sia stato definito con sentenza di condanna o, a maggior ragione, nel caso in cui sia 3 h stato definito con sentenza favorevole all'imputato (Sez. 1, n. 24438 del 29/04/2015, P.M. in proc. Cassano, Rv. 263972) e la misura cautelare abbia perso efficacia. Il terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen. prevede, infatti, un "criterio di imputazione" automatica di un periodo di custodia cautelare già subita ad altro titolo dall'indagato, laddove ricorrano le altre condizioni, e detto criterio di imputazione opera indipendentemente dal fatto che le ordinanze adottate abbiano perso efficacia o, in ogni caso, il soggetto sia stato posto in libertà. Tuttavia, il ricorrente opera un indebito automatismo, facendo derivare dalla revoca della misura emessa nel primo procedimento l'inefficacia della seconda ordinanza cautelare, limitandosi a ribadire la decorrenza del termine di fase, di cui all'art. 303 lett. a) n. 3 cod. proc. pen., continuando in tal modo a perseverare nello stesso errore commesso dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ordinanza annullata senza rinvio da questa Corte ovvero considerando il solo termine di fase omogeneo e non quello complessivo, come indicato nella sentenza di annullamento senza rinvio. Pur essendovi un filone giurisprudenziale che fa operare la retrodatazione (anche indipendentemente dalla soluzione di continuità della custodia sofferta per il primo titolo) solo per sommatoria dei termini decorsi in fasi omogenee, con l'effetto che il periodo della custodia cautelare maturato nella fase delle indagini preliminari per la seconda misura può cumularsi soltanto a quello trascorso nella medesima fase per la prima misura (Sez. F, n. 47581 del 21/08/2014, Di Lauro, Rv. 261262; Sez. 6, n. 50761 del 12/11/2014, Nespolino, Rv. 261700; Sez. 6, n. 15736 del 06/02/2013, Guacho Carpio, Rv. 257204, con possibilità per l'indagato di recuperare il termine di fase già sfruttato» per il titolo più risalente (Sez. 1, n. 36340 del 16/03/2016, Antille, non mass.), tale orientamento deve ritenersi superato alla luce degli interventi della Corte costituzionale e dell'orientamento giurisprudenziale più recente, già affermato proprio nella vicenda in esame. Precisato che la ratio dell'istituto della retrodatazione individuata dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 293 del 2013 e n. 233 del 2011 risiede nel riallineare>> vicende cautelari, che, pur dovendo nascere in un unico contesto temporale (con l'effetto di comportare una contestuale compressione della libertà personale), si siano sviluppate in tempi successivi, diluendo i termini di durata della custodia cautelare, l'effetto della retrodatazione conduce alla assimilazione della misura cautelare retrodatata alla prima, come se fosse stata emessa coevamente ad essa (così da eliminare il pregiudizio dell'indagato della contestazione a catena, che lo avrebbe sottoposto ad un ingiusto aggiramento dei termini massimi di custodia cautelare) con la conseguenza che non può non seguirne esattamente le sorti procedimentali e, pertanto, intanto potrà essere 4 h dichiarata la perenzione della ordinanza retrodatata, in quanto i termini massimi di custodia cautelare afferenti all'altra ordinanza siano effettivamente scaduti (Sez. 4, n. 21999 del 18/04/2013, Macrì). Ciò posto, è evidente che nel caso in esame il ricorrente invoca la perdita di efficacia della misura in corso sulla base di un presupposto diverso da quello previsto dalla legge e statuito dalla sentenza di annullamento senza rinvio, al quale il Tribunale si è attenuto, senza tener conto che nel giudizio relativo ai fatti oggetto della prima ordinanza è stata emessa sentenza di condanna in grado di appello, mentre nel presente giudizio è stata emessa la sentenza di primo grado, con passaggio di fase e conseguente necessità di riferirsi ai termini massimi relativi al titolo di reato per il quale è intervenuta condanna in primo grado, che i giudici di merito hanno escluso fossero decorsi, pur se retrodatati all'esecuzione della prima misura cautelare. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 11/04/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Anna Criscuolo have DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL - 9 MAG 2017 L S IL FUNZIONARIO GILORIARIO E R P Piera Esposito U S 15