Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2002, n. 5209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5209 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 7 -05209 /02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G.N. 10974/99 Cron.15840 Consigliereiglier Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Ud. 03/12/01 - Rel. Consigliere Dott. Camilla DI IASI - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio 40 IL SOLE 24 ORE SE N TENZA dal Sig. per dirt APR. 2002 diritti sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE AR, MP TA, US AR LL RAFFAELE, DI DO CI, CH AR, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SBORCHIA GUALTIERO, elettivamente domiciliati in ROMA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio VIA S. CROCE IN GERUSALEMME 1, presso lo studio dal Sig. D'AMATI per diritti €1.55 dell'avvocato LIJOI ANDREA, che li rappresenta e 12-0402 il difende, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE
- ricorrenti -
CANCELLERIA
contro
FALLIMENTO DELLA TESSUTI CONFEZIONI ABBIGLIAMENTO TESSAB S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA2001 * 4695 ALFREDO US 104, presso lo studio dell'avvocato -1- ANTONIO CAIAFA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
· controricorrente - avverso la sentenza n. 11309/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/06/98 R.G.N. 8408/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/01 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato LIJOI;
udito l'Avvocato CAIAFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorsi Il Pretore di Roma, decidendo su due motivi riuniti, il primo nei confronti successivamente Tessuti Confezioni Abbigliamento della s.r.l. Tessab in bonis e il secondo nei confronti del fallimento della medesima società, proposti dagli ex dipendenti TO PO, AF EL, MA ER FU, IN Di DO, RI CO, TO LL e GU quel Sborchia, dichiarava, per quale che in questa sede ancora rileva, l'inefficacia dei licenziamento intimati ai ricorrenti e ordinava la reintegrazione dei medesimi nel posto di lavoro. investito dall'appello Il Tribunale di Roma, avversO la sentenza pretorile dal proposto fallimento della società, dichiarava la nullità, insanabile e rilevabile d'ufficio, del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 414 n. 4 c.p.c.. Avverso la sentenza del Tribunale propongono ricorso per cassazione i lavoratori licenziati, con quattro motivi;
resiste con controricorso, successivamente illustrato da note depositate ai sensi dell'art. 378 c.p.c., il fallimento della società. 3 MOTIVI DELLA DECISIONE dei quattro motivi di ricorso i Col primo licenziati deducono la nullità del lavoratori procedimento d'appello e della relativa sentenza per violazione del principio del contraddittorio, posto che nel suddetto giudizio era stata dichiarata la contumacia degli appellati benchè il loro difensore e domiciliatario non avesse ricevuto la notificazione dell'atto d'appello. La censura è infondata. Dall'esame degli atti (che questo giudice è abilitato ad effettuare essendo stata dedotta la violazione di norme processuali) risulta infatti che il ricorso in appello fu ritualmente e tempestivamente notificato agli appellati presso il procuratore domiciliatario, come peraltro dal medesimo riconosciuto nel corso della discussione orale svoltasi dinanzi a questo collegio. Col secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 3 e 4 c.p.c., affermando che, contrariamente 414 n. a quanto sostenuto nella predetta sentenza, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiaramente introdotto la causa petendi e le allegazioni di fatto minime necessarie per l'esame giudiziale della questione, onde non poteva ritenersi carente dei requisiti previsti dall'art. 414 c.p.c.. Anche tale censura è infondata. Invero, in entrambi gli atti introduttivi riuniti nel giudizio di primo grado (ed esaminati direttamente da questo giudice in relazione alla deduzione di errores in procedendo) i ricorrenti si sono limitati a chiedere la declaratoria di nullità, annullabilità o inefficacia dei rispettivi licenziamenti, con relativo ordine di reintegra, sulla base della sola premessa che i predetti licenziamenti, intimati con lettera il cui contenuto non era rispondente al vero, erano da annullare perché in violazione delle leggi n. 604 del 1964, n. 300 del 1970 e n. 223 del 1991. Negli atti esaminati, pertanto, non risulta soltanto un'omissione formale nell'indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui fonda la domanda, ma un'esposizione nel suo complesso così scarna da rendere impossibile (anche alla luce del richiamo assolutamente generico a tutte la leggi che regolano la materia dei licenziamenti individuali e collettivi, senza neppure indicare norme specifiche) l'individuazione della causa petendi. Peraltro, come risulta dall'esposizione che precede, la sentenza impugnata è stata censurata sul punto per violazione degli artt. 112 e 414, c.p.c. e non per vizio di motivazione, mentre, secondo un condivisibile orientamento giurispru- denziale, ripetutamente ribadito da questa Corte, l'esame del ricorso al fine di valutare se, nonostante l'omessa esposizione formale, dal complesso dell'atto risulti in ogni caso possibile l'individuazione della causa petendi è attività riservata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (v. tra le tante, da ultimo, Cass. n. 14090 del 2001 RV 550207; n. 2572 del 2000 RV 534653; n. 2257 del 2000 RV 534496). La conferma della sentenza impugnata relati- vamente alla declaratoria di nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado comporta l'assorbimento del terzo e del quarto motivo di ricorso, coi quali la suddetta sentenza viene censurata per violazione degli artt. 112, 420 e 421 c.p.c., atteso che ogni questione relativa all'ambito dei poteri istruttori officiosi del giudice e ai limiti entro i quali è consentita la modifica della domanda nel processo del lavoro presuppone che detto processo sia stato validamente introdotto da un ricorso non affetto da nullità insanabile. Per tutto quanto suesposto, vanno rigettati i primi due motivi di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri. Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti gli altri;
compensa tra le parti le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2001 il Presidente:Vincenzo Miles II Cons. estensore: Di desi IL CANCELLIERE Depositate Cancelleria Oggi, 11 APR. 2002 IL CANCELLIEREC E O N 7