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11 ottobre 2024
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Art. 13. Ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale 1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
« b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita' di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all' articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 . ». 2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: « durante la sua permanenza in Italia » sono sostituite dalle seguenti: « durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale »; b) all'articolo 32, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
« 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all' articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . Si applica il comma 4, quarto periodo. »; 3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: « dell'articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto », dopo le parole: «attestato nominativo» sono inserite le seguenti: « recante il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente » e le parole: « che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale » sono soppresse;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attestato nominativo certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato nel corso delle attivita' di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .»;
b) all'articolo 6-bis:
1) al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 35-bis, comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 35-ter »;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria. »;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
« 2-bis. Al richiedente che non e' trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all' articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo stesso richiedente e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. ».
« b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attivita' di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all' articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 . ». 2. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: « durante la sua permanenza in Italia » sono sostituite dalle seguenti: « durante la procedura di esame della domanda di protezione internazionale »; b) all'articolo 32, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
« 4-bis. Nei casi di cui al comma 4, primo periodo, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento di cui all' articolo 10, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 . Si applica il comma 4, quarto periodo. »; 3. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2:
1) al primo periodo, le parole: « dell'articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « del presente decreto », dopo le parole: «attestato nominativo» sono inserite le seguenti: « recante il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente » e le parole: « che certifica la sua qualita' di richiedente protezione internazionale » sono soppresse;
2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'attestato nominativo certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato nel corso delle attivita' di foto-segnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .»;
b) all'articolo 6-bis:
1) al comma 1, le parole: « di cui all'articolo 35-bis, comma 4, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 35-ter »;
2) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Il trattenimento di cui al comma 1 puo' essere disposto qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validita' o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria. »;
3) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
« 2-bis. Al richiedente che non e' trattenuto ai sensi del comma 1 si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all' articolo 28-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del medesimo decreto. Allo stesso richiedente e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2. ».
Commentario • 1
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