CASS
Sentenza 15 maggio 2023
Sentenza 15 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/05/2023, n. 20659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20659 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE FL ED AN, nato il [...] in [...] avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del Tribunale di Milano;
visti gk atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANo Costanzo;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con il ricorso in esame, riguardante sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. si deduce carenza di motivazione circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. quale causa di non punibilità riconducibile nell'alveo dell'art. 129 cod. proc pen. Pertanto, il ricorso è inammissibile perché tale causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato Rv. 272265; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926) e peraltro, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non prevede più l'impugnabilità ex art. 129 cod. proc. pen. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20659 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 09/03/2023 9 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/03/2023
visti gk atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANo Costanzo;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Con il ricorso in esame, riguardante sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. si deduce carenza di motivazione circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. quale causa di non punibilità riconducibile nell'alveo dell'art. 129 cod. proc pen. Pertanto, il ricorso è inammissibile perché tale causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato Rv. 272265; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926) e peraltro, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non prevede più l'impugnabilità ex art. 129 cod. proc. pen. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 20659 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 09/03/2023 9 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9/03/2023