Sentenza 13 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/05/2002, n. 6890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6890 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
0 2 EPU BLO q OME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R. G. 11808/99 Cron. N. 19463 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1. Dott. Giovanni Prestipino -Presidente- 2. " Alessandro De Renzis - Rel. Consigliere- Ud. 15.03.2002 3. " Maura La Terza -Consigliere- 4. Saverio Toffoli -Consigliere- 5. Raffaele Di Lella -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA IO TT, elettivamente domiciliata preso la Can- celleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Garlatti del foro di Milano Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del Pre- sidente pro tempore Ing. Giovanni (Gianni) Billia, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Catania e Giuseppe De Ferrà in 11.13 virtù di procura in calce al controricorso e presso gli stessi elet- 2 tivamente domiciliato in Roma, Via IV Novembre 144 Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 110/99 del Tribunale del La- voro di Aosta del 20.3.1999/24.3.1999 nella causa n. 477 R.G. 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.03.2002 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
udito l'Avv. Alessandro Garlatti per il ricorrente e l'Avv. Giu- seppe De Ferrà per l'INAIL; sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 22.7.1997, VI BU conveniva in giudizio dinanzi al Pretore del Lavoro di Aosta l'INAIL per sentirlo condannare all corresponsione delle somme spettanti ex artt. 2 e 4 D.P.R. n. 1124 del 1965 e conseguenti all'infortunio occorsogli il 23.9.1996. Il ricorrente esponeva che nell'anzidetta data, nel corso di lavori per la sostituzione e riparazione di grondaie pertinenti un edifi- cio sito in Valtournanche, era scivolato dal ponteggio ed era ca- duto da un'altezza di circa tre metri, riportando lesioni varie giudicate guaribili in sessanta giorni;
aggiungeva che l'INAIL aveva respinto la domanda di liquidazione del danno con la moti- vazione che trattavasi di attività lavorativa prestata senza corri- spettivo. 3 Costituitosi l'ente previdenziale, contestava la domanda ribaden- do che tra le parti non era stato pattuito alcun corrispettivo e che quindi l'attività prestata dal BU non rientrava nella tutela assicurativa. All'esito dell'istruzione l'adito Pretore con sentenza depositata il 10.7.1998 respingeva il ricorso. Proposto appello da parte del BU, il Tribunale di Aosta con sentenza depositata il 24.3.1999 rigettava il gravame e confer- mava la decisione pretorile. Il Tribunale riteneva, assunte le prove testimoniali dedotte dal ricorrente, come l'attività prestata dal BU a favore della suo- cera rientrasse nel novero delle prestazioni di cortesia, escluse dalla copertura assicurativa antinfortunistica. Tali conclusioni venivano avvalorate da numerosi indizi, tra i quali in primo luogo la qualità delle parti, trattandosi di lavori eseguiti da parte del genero a favore della suocera;
in secondo luogo la mancanza di corrispettivo, a cui il BU contrappone- va, per dimostrare l'esistenza dell'intervenuto contratto oneroso con la suocera IO, la fattura e il bonifico emessi rispettiva- mente il 20.3.1997 e il 18.4.1997, ossia successivamente alle ri- cezione delle raccomandate in data 8.11.1996 e il 28.1.1997, con cui era stato notificato allo stesso BU i rigetto della sua domanda di liquidazione dell'infortunio. Neppure la fattura in data 13.9.1996, relativa all'acquisto di materiali da parte del BU, poteva considerarsi, ad avviso del giudice di appello, elemento tale da indurre a ritenere sussistente un corrispettivo per l'attività del ricorrente, giacché l'importo riportato in tale fattura di £.
1.112.353 era quasi pari alle somme corrisposte dalla IO al BU, di cui ai bonifici prodotti, pari a £.
1.375.000. Contro la sentenza di appello propone ricorso per cassazione il BU con tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 C.P.C. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa ap- plicazione dell'art. 2 e 4 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché motivazione omessa ed insufficiente su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C. Osserva che l'iter logico- argomentativo del Tribunale, nel qua- lificare di cortesia la prestazione lavorativa resa dal BU in favore della Pessio, è errato ed affetto da vizio logico di motiva- zione in relazione a tutti gli elementi di fatto e di diritto, sotto- posti al suo vaglio da parte dell'appellante. In particolare il ricorrente rileva che aveva dedotto una serie di circostanze documentali in ordine allo stato dei luoghi erronea- mente rappresentato dall'INAIL, di cui il Tribunale non avrebbe tenuto in alcun conto, essendo risultato che i lavori erano stati effettuati su immobile della IO situato a valle rispetto all'attuale abitazione del BU, non essendo quindi possibile infiltrazione di acque piovane nell'edificio di quest'ultimo posto 5 sull'altro lato della strada, sicché nessun interesse personale aveva il BU ad effettuare la riparazione. Il ricorrente aggiunge di avere dedotto l'esclusivo vantaggio economico in capo alla IO dei proventi conseguenti alla lo- cazione di detto immobile;
di avere dimostrato di avere acqui- stato il materiale necessario per la ristrutturazione del tetto dell'immobile; di avere quindi provato che l'attività lavorativa svolta rientrava in quella di artigiano per la quale era assicurato;
che tra le parti era stato concordato un corrispettivo, da quanti- ficarsi esattamente a fine lavori;
che la committente aveva prov- veduto a versare un acconto mediante bonifico bancario a favore di esso Bruscio. Con il secondo motivo il ricorrente, nel denunciare mutazione del livello difensivo dell'INAIL e violazione dell'art. 416 C.P.C., so- stiene che l'ente previdenziale, nel negare l'indennizzabilità dell'infortunio, inizialmente aveva motivato il rifiuto richiaman- dosi all'interesse proprio del BU e non dell'azienda artigiana e solo in sede di appello, preso atto dell'effettivo stato dei luo- ghi, aveva qualificato l'attività tipica del BU come artigiana e quella svolta a favore della IO come rientrante tra le presta- zioni di cortesia. Con il terzo motivo il ricorrente, nel dedurre omessa ed insuffi- ciente motivazione in ordine ad un punto fondamentale della controversia, osserva che nel caso di specie si è in presenza di effettiva onerosità della prestazione e in modo arbitrario e con- 6 traddittorio il giudice di appello ha ravvisato l'esistenza di un accordo simulatorio, atteso che i versamenti effettuati con boni- fici bancari dalla IO a favore del BU erano effettivi e la fattura n. 3217 di acquisto materiali era pertinente non al solo rimborso delle spese sostenute, ma comprendeva altri ed ulteriori materiali non inerenti l'opera eseguita dallo stesso BU. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la lo- ro stretta connessione, sono infondati. Il Tribunale ha proceduto ad un attento esame delle risultanze istruttorie acquisite, collegandole in modo organico e giungendo alla conclusione che le prestazioni rese dal BU non potevano farsi rientrare nell'ambito della sua attività di artigiano, essendo svolte al di fuori di un vincolo giuridico e senza corrispettivo, per essere state rese a titolo di cortesia a favore di IN IO, suocera del BU. Trattasi di apprezzamento di circostanze di fatto, a cui il ricor- rente contrappone una diversa valutazione, e tale apprezzamento non è censurabile in sede di legittimità, tanto più che la motiva- zione addotta dal giudice di appello è logica, coerente ed esau- riente. Nessun pregio ha in particolare la doglianza, contenuta nel se- condo motivo del ricorso, in ordine al cambiamento della linea difensiva dell'INAIL, in quanto l'ente previdenziale ha, sia pure con diverse ragioni e motivazioni, rifiutato l'indennizzabilità dell'infortunio in questione. 7 Neppure hanno consistenza le argomentazioni svolte dal ricor- rente volte a dimostrare l'insussistenza di un accordo simulatorio tra il BU e la IO, atteso che il Tribunale ha ricostruito i rapporti intercorsi tra i due mettendo in evidenza come i paga- menti da parte della IO risultino effettuati soltanto succes- sivamente al ricevimento delle raccomandate INAIL dell'8.11.1996 e del 28.1.1997, con le quali era stato comunicato al BU il rigetto della sua domanda di liquidazione dell'infortunio in data 23.9.1996. In definitiva la decisione del Tribunale di Aosta si pone in linea con i consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l'attività svolta dall'artigiano senza corrispettivo, a titolo di cortesia o diretta a soddisfare esigenze personali o familiari, an- che se identica a quella che la caratterizza come oggetto di assi- curazione contro gli infortuni sul lavoro, non può dirsi rientrante nell'esercizio dell'impresa artigiana, esulando da essa il conno- tato della redditività e dell'inerenza ai fini dell'impresa ( ex plu- rimis Cass. 1 agosto 2000, n. 10081; Cass. 18 ottobre 1996, n. 375; Cass. 29 marzo 1993, n.3747; Cass. 1 febbraio 1993, n. 1194). In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C. 8
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 15 marzo 2002 Il Presidente Il Consigliere relatore estensore Alessandro de nensis 0 O 3 N AL CANCELLIERE 1 A C I D I Depositato in Cancelleria V IN S I L I 1 oggi, 13 MAG. 2002 N L Z 3 O O ' O 9 3 V N 5 I I O 2 S IL CANCELLIERE Y W E 1 K O N 1 O - S D I S 8 N I - I V 4 S 8 I S N N V O N T L 9 T V 8 O S 8 ' S O V I