Sentenza 9 aprile 2010
Massime • 1
Va annullata senza rinvio, con contestuale integrazione della statuizione omessa, la sentenza di patteggiamento che ometta la statuizione di condanna alla rifusione delle spese processuali, ove non sia stata previamente esperita la procedura di correzione dell'errore materiale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2010, n. 26817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26817 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 09/04/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 482
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 37464/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia;
avverso la sentenza emessa il 17 giugno 2009 dal giudice monocratico del Tribunale di Cremona;
nel procedimento a carico di
ET TO, n. Foggia il 17 maggio 1961;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Matilde Cammino;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. De Sandro Anna Maria, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali;
OSSERVA
Con sentenza in data 17 giugno 2009 il giudice monocratico del Tribunale di Cremona applicava, su richiesta delle parti, a ZI TO la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed Euro 444,00 di multa per ciascuno dei reati ascrittigli di truffa ed appropriazione indebita, e quindi la pena complessiva di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 888,00 di multa, pena interamente condonata, condannando l'imputato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.
Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia ha presentato ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art.445 c.p.p., comma 1, in relazione alla mancata condanna al pagamento delle spese processuali.
Il Procuratore Generale presso questa Corte chiede l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente all'omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Il ricorso è fondato.
L'art. 445 c.p.p., comma 1 prevede che la sentenza di applicazione di pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comma 2 non comporti la condanna al pagamento delle spese del procedimento (nè l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p.) quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria. Nel caso in esame la pena complessiva applicata supera detto limite, avendo le parti fatto ricorso al c.d. patteggiamento allargato introdotto dalla L. 12 giugno 2003, n. 134 che, sostituendo l'art. 444 c.p.p., commi 1 e 1 bis, ha elevato il limite massimo di pena detentiva applicabile su richiesta delle parti a cinque anni di reclusione.
L'omissione della condanna al pagamento delle spese processuali, statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato che non prevede margini di discrezionalità, non determina la nullità della sentenza di applicazione di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. (Cass. Sez.Un. 31 gennaio 2008 n. 7945, Boccia). Non essendo stata esperita la procedura di correzione dell'errore materiale prevista dall'art. 130 c.p.p. con la quale si sarebbe potuto porre rimedio all'omissione in questione (Cass. sez. 6, 20 novembre 2008 n. 48443, Funari;
sez. 6, 26 marzo 2009 n. 16034, Binaj), la Corte ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio limitatamente all'omessa condanna delle spese processuali e che, secondo quanto previsto dall'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), possa provvedersi in questa sede all'integrazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. con la statuizione accessoria omessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, che dispone. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010