Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
In tema di assicurazione contro i danni, il trasferimento dei diritti dall'assicurato all'assicuratore, di cui all'art. 1916, primo comma, cod. civ., non opera automaticamente, ma è subordinato ad una manifestazione di volontà di quest'ultimo diretta al terzo responsabile. Ne consegue che solo da quel momento l'assicurato non è più legittimato a pretendere dal terzo responsabile il risarcimento per essersi la legittimazione trasferita all'assicuratore e che, per contro, qualora non risulti che l'assicuratore si sia avvalso di tale facoltà, il danneggiato assicurato può agire per il risarcimento totale verso il responsabile, senza che quest'ultimo possa opporgli l'avvenuta riscossione dell'indennità assicurativa, ovvero l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore di quanto dovuto dall'assicurato ad un terzo.
Commentario • 1
- 1. Divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimentoPasquale Santoro · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12101 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco On. Francesco Rutelli, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'Avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che unitamente all'Avvocato GABRIELE SCOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ATI EL IG APPALTI MLM SRL, CICCARELLI NEDDA, ALEMANNI UMBERTO, DE CORATO RICCARDO, LLOYD ADRIATICO SPA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 06254/00 proposto da:
LLOYD ADRIATICO SPA in persona del suo Condirettore Generale Avv. Sergio Cecovini con sede in Trieste, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO TROPIANO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente incidentale -
nonché
contro
COMUNE DI ROMA, ATI EL IG APPALTI MLM SRL, CICCARELLI NEDDA, ALEMANNI UMBERTO, DE CORATO RICCARDO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 6261/99 del Tribunale di ROMA, SEZ. 6^ emessa il 20/2/99, depositata il 03/04/99; RG. 48852/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato BIAGIO FRANCESCO LEVATO (per delega Avv. Giovanni F.
Biasiotti Mogliazza;
udito l'Avvocato GIORGIO TROPIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, rigetto di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1996 DA IC ed RT EM agirono giudizialmente dapprima nei confronti di RD De TO e della s.p.a. OY IC e poi nei confronti del chiamato in causa comune di MA (al quale fu addebitata l'omessa apposizione della segnaletica indicante l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti dalla direzione del De TO) per il risarcimento dei danni conseguiti ad uno scontro tra autoveicoli verificatosi il 3.10.1995.
Il comune di MA resistette e chiamò in causa l'ATI RT LU Appalti M.L.M. s.r.l., quale appaltatrice dei lavori di manutenzione della strada, anche per quanto concerneva la segnaletica, chiedendo di essere manlevato dalle pretese fatte valere nei suoi confronti. L'ATI si costituì negando di aver assunto obblighi relativi alla segnaletica.
Con sentenza n. 4634 del 1997 l'adito giudice di pace condannò il comune al pagamento di L.
2.364.982 in favore degli attori, non accolse la domanda di manleva, e compensò tra tutte le parti le spese di causa.
2. Il comune propose appello, assumendo che erroneamente il giudice di pace aveva ritenuto tardiva la produzione della documentazione relativa al contratto di appalto intercorso con l'appaltatrice ATI e chiedendone la condanna a tenerlo indenne di quanto era tenuto a versare agli attori di primo grado, oltre che alla rifusione delle spese del doppio grado.
L'ATI resistette. Si costituirono anche la CE, l'EM e l'assicuratrice (del De TO) s.p.a. OY, che proposero appelli incidentali in punto di omessa condanna del responsabile al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza n. 6262 del 1999 il tribunale di MA ritenne bensì che la documentazione fosse stata ritualmente prodotta dal comune di MA e che dalla stessa inequivocamente risultasse l'obbligo dell'appaltarice società ATI RT di ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale, ma ne rigettò l'appello sul rilievo della "inammissibilità" della domanda di manleva per essere state intanto pagate dalle SI d'AL (assicuratrice del comune) le somme dovute dal comune stesso agli attori in primo grado.
In punto di spese - per quanto in questa sede ancora interessa - compensò interamente quelle di entrambi i gradi tra il comune e l'ATI, nonché tra il comune e le altre parti e rigettò l'appello incidentale della società OY IC ritenendo che fosse condivisibile la decisione del giudice di pace di compensarle, "stante la non manifesta insussistenza della responsabilità dell'assicurato OY (De TO) nella causazione del sinistro in base alla stessa prospettazione dei fatti degli attori".
3. Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione il comune di MA, affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria. La società OY IC ha proposto ricorso incidentale basato anch'esso su un unico motivo illustrato da memoria.
Gli intimati IC, EM e De TO non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti, siccome proposti avverso la stessa sentenza.
1.1. Col ricorso principale è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 100 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione in relazione alla ritenuta inammissibilità della domanda di manleva per essere stata l'obbligazione principale estinta da un terzo (l'assicuratore del comune).
Sostiene il comune di MA che l'azione proposta era qualificabile come manleva e non già come semplice richiesta di rimborso, sicché permaneva in capo al comune l'interesse all'accertamento della propria assenza di responsabilità per essere il fatto imputabile all'appaltatore, giacché con la domanda di manleva si "tendeva principalmente ad ottenere la declaratoria di responsabilità dell'impresa appaltatrice per inadempimento contrattuale". Afferma ancora che il tribunale non avrebbe potuto neppure escludere che i premi fossero destinati ad aumentare in caso di pagamento dell'indennità e, ancora, che "sussiste un interesse alla pronuncia proprio nel caso in cui intervenga l'assicuratore, per permettere il recupero della somma versata in rivalsa da parte di quest'ultimo nei confronti del civilmente responsabile, posto che con il pagamento delle somme a risarcimento del danno l'assicuratore si surroga nei diritti dell'assicurato e comunque paga con salvezza di diritti e con riserva di gravame".
2.1. Al di là delle imprecisioni argomentative del ricorrente (che erroneamente correla la permanenza del proprio interesse alla decisione in ordine alla domanda di garanzia impropria svolta nei confronti dell'ATI ad interessi diversi da quelli fatti valere in sede di chiamata in causa) l'errore del tribunale è certo. Inespresso presupposto delle conclusioni cui lo stesso è pervenuto è costituito dal disposto dell'art. 1916, comma 1, c.c., che nell'assicurazione contro i danni stabilisce che l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Sennonché - come questa corte ha reiteratamente affermato - il trasferimento dei diritti dall'assicurato all'assicuratore non opera automaticamente, ma è subordinato ad una manifestazione di volontà di quest'ultimo diretta al terzo responsabile (Cass., nn. 10597/95, 154/87, 1181/77, 4640/76), la conseguenza che solo da quel momento l'assicurato non è più legittimato a pretendere dal terzo responsabile il risarcimento per essersi la legittimazione trasferita all'assicuratore (Cass., nn. 99/1985, 1179/80, 954/75); e che, per contro, qualora non risulti che l'assicuratore non si sia avvalso di tale facoltà, il danneggiato assicurato può agire per il risarcimento totale verso il responsabile, senza che quest'ultimo possa opporgli l'avvenuta riscossione dell'indennità assicurativa (Cass., nn. 757/91 e 4473/85), ovvero l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore di quanto dovuto dall'assicurato ad un terzo.
Ne discende che, al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, il mero "pagamento da parte di soggetto diverso dall'appellante" non aveva estinto il credito dell'assicurato (il comune) nei confronti del soggetto che questi assumeva essere responsabile e nei confronti del quale aveva agito in manleva (l'ATI).
Al di fuori dell'istituto della surrogazione è poi noto che la circostanza che il danneggiato sia stato indennizzato da un terzo in base ad un rapporto diretto intercorrente col danneggiato stesso, non incide sul diritto di quest'ultimo ad ottenere il risarcimento dal responsabile.
Il ricorso è dunque fondato.
2.1. Col ricorso incidentale la s.p.a. OY IC si duole - deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
- della intervenuta compensazione delle spese quanto al rapporto processuale che la riguardava, ravvisando inesistenti "giusti motivi" sulla scorta di una motivazione poco comprensibile.
2.2. Va preliminarmente chiarito che inesattamente il comune di MA afferma (per questo prospettando l'inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di procura ad litem) che la procura sarebbe stata conferita, secondo l'epigrafe del ricorso, dal condirettore generale avv. Sergio Cecovini, mentre risulta poi rilasciata a margine del ricorso stesso dal Dott. Alessandro Oliva. In realtà, nell'epigrafe non si afferma affatto che l'avv. Cecovini abbia conferito procura alcuna, invece rilasciata dal Dott. Alessandro Oliva in virtù della "procura speciale in data 21.7.1999 rogito notaio dott. RT Cavallini di Trieste n. 44386 rep., qui registrata il 26.7.1999 al n. 1952 serie 1/A", come si legge a margine del ricorso stesso. I poteri rappresentativi risultano quindi correttamente conferiti al difensore.
2.3. Tanto premesso, il motivo è infondato.
Il tribunale ha ritenuto che il giudice di pace avesse correttamente esercitato il potere di compensare le spese per giusti motivi in relazione alla non manifesta insussistenza della responsabilità del De TO, assicurato dalla OY, nella causazione del sinistro, "in base alla stessa prospettazione dei fatti degli attori". L'ultima espressione non è certo felice, ma non impedisce di cogliere il senso complessivo delle ragioni del convincimento del tribunale, secondo il quale la insussistenza del difetto di responsabilità del De TO, la cui vettura era stata comunque coinvolta nella collisione, non era ab origine manifesta, sicché neppure era ravvisabile responsabilità per l'evocazione in giudizio del suo assicuratore.
Si tratta di apprezzamento di fatto (sull'esercizio del potere di compensazione delle spese da parte del primo giudice per giusti motivi) non intrinsecamente illogico e dunque incensurabile in questa sede.
3. In conclusione, accolto il ricorso principale e rigettato quello incidentale, la sentenza va cassata in relazione con rinvio a diversa sezione del tribunale di MA affinché decida sulla domanda di garanzia impropria proposta dal comune di MA nei confronti dell'ATI nel rispetto degli enunciati principi e perché provveda anche a regolare le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione tra le altre parti.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del tribunale di MA;
compensa le spese del giudizio di legittimità tra le altre parti. Così deciso in MA, il 30 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003