Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12101
CASS
Sentenza 19 agosto 2003

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In tema di assicurazione contro i danni, il trasferimento dei diritti dall'assicurato all'assicuratore, di cui all'art. 1916, primo comma, cod. civ., non opera automaticamente, ma è subordinato ad una manifestazione di volontà di quest'ultimo diretta al terzo responsabile. Ne consegue che solo da quel momento l'assicurato non è più legittimato a pretendere dal terzo responsabile il risarcimento per essersi la legittimazione trasferita all'assicuratore e che, per contro, qualora non risulti che l'assicuratore si sia avvalso di tale facoltà, il danneggiato assicurato può agire per il risarcimento totale verso il responsabile, senza che quest'ultimo possa opporgli l'avvenuta riscossione dell'indennità assicurativa, ovvero l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore di quanto dovuto dall'assicurato ad un terzo.

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  • 1Divieto di cumulo tra indennizzo e risarcimento
    Pasquale Santoro · https://www.filodiritto.com/ · 29 settembre 2014

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 19/08/2003, n. 12101
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12101
Data del deposito : 19 agosto 2003

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