Sentenza 30 maggio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7338 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
O TAT 0 .1 S 11 O LL . PUBBLICA ITALIANA T E R D A O 8 IC -9 R 7 -3 A STR IN NOM DEL PO /0 C 6 ESPULSIONE A L E E S D 0 OP 4 ATERIA . * LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Езнание SEZIONE PRIMA CIVILE Wrocure Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente R.G.N. 918/00 - Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Dott. Massimo BONOMO Consigliere 2.16991 Cron. Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Rep. Ud. 12/04/2001 Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: JO IL, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA ADRIANA 15, presso l'avvocato ADRIANO CERQUETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EUGENIO UGOLINI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTO DI MACERATA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente 2001 avverso il provvedimento del Pretore di MACERATA, 1045 emesso il 13/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato Elefante, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL NG, cittadina albanese, si rivolgeva al Pretore di Macerata con ricorso ex art. 11, comma 8, della legge n. 40 del 1998, chiedendo l'annullamento del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Mace- rata in data 14 ottobre 1998. Il Pretore respingeva la domanda, rilevando che la donna era entrata in Italia nel 1995 con passaporto falso e che non era sindacabile dall'A.G.O. il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno. IL NG ricorre per cassazione con cinque mo- tivi. Si è costituita per resistere l'Avvocatura dello Stato. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Osserva il collegio che nel vigore del dlgs n. 286 del 1998, applicabile alla vicenda giacchè l'espulsione venne decretata il 14 ottobre 1998, il re- 2 gime impugnatorio del predetto provvedimento espulsivo era regolato dall'art. 11 della legge n. 4 del 1998. Tale normativa prevedeva, attraverso il richiamo agli artt. 737 e SS. C.p.c., la reclamabilità del decreto suddetto davanti al Tribunale e quindi la ricorribilità in cassazione, ex art. 111 della Costituzione, della decisione adottata al riguardo dal Tribunale. Il muta- mento di tale regime con la abrogazione del reclamo e la possibilità di ricorrere ordinariamente per cassa- zione è stato introdotto con l'art. 4 del dlgs n. 113 del 1999. Le nuove regole dunque non si applicano alle decisioni avverso le quali, al momento in cui furono emesse, era previsto l'abrogato regime impugnatorio, (Cass. N. 5244 del 2000). 2) Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio. In Roma il 12 aprile 2001. Il Consigliere estensore Il Presidente Corrado Carnevale Giuseppe Maria Berruti 3 T I I P S R N R E R S A I N E A E L O T M : S U E I A 1 A 1 8 4 - 0 T E - . . 1 9 R 0 D 3 . 6 L L C T L C A R E O A S A L P T E S E O O D S I л и т E R I E E L L C A N C L I " 3 0 . M A G 2 0 0 1 i r a e l l c e a n C n i o t t a i s o p e D l e v i i C e n S z o i e m r i a P i e M n S U R T P C O R E E M I A D C A A O Z I S S N E a r a c i T n m t h t e i s n s a P a s i u L A L I C N E C L L I R E E