Sentenza 9 febbraio 1998
Massime • 1
Il "pericolo di fuga" atto a giustificare,ai sensi dell'art.384,comma 1,c.p.p.,il fermo dell'indiziato di un delitto,non può dirsi superato a causa della sopravvenuta effettività della fuga sol perché lo stesso indiziato si sia immediatamente allontanato dal luogo del fatto e sia rimasto momentaneamente irreperibile,giacché per condizione di chi si sia "dato alla fuga" (equiparata dall'art.274,lett.B,c.p.p.,ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare ivi prevista,a quella costituita dal "pericolo di fuga",mentre una tale equiparazione non si rinviene nell'art.384,comma 1,stesso codice),deve intendersi solo quella nella quale il soggetto abbia già realizzato lo scopo di sottrarsi,in modo per lui sufficientemente sicuro, alle ricerche della giustizia. (Nella specie,in applicazione di tale principio,la S.C.ha riconosciuto la correttezza della convalida del fermo disposto,sulla base della ritenuta permanenza del "pericolo di fuga",nei confronti di un soggetto il quale,in quello stesso giorno,subito dopo aver commesso un omicidio, si era allontanato ed era risultato irreperibile alle immediate ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria).
Commentari • 2
- 1. Fermo e pericolo di fuga (Cass. 53009/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 giugno 2021
- 2. Fermo di PG: requisiti e termine di convalida (Cassazione. 46773/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/1998, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BELFIORE SANTO Presidente del 09/02/1998
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 780
3. Dott. MARCHESE ANTONIO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DUBOLINO PIETRO " N. 42800/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT AR n. il 26/10/1978
avverso ordinanza del 04/11/1997
G.I.P. TRIBUNALE di LUCCA
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DUBOLINO PIETRO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. Gianfranco Ciani, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso
Rilevato in fatto:
- che con l'impugnata ordinanza il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze convalidò il fermo operato, ai sensi dell'art. 384 c.p.p., nei confronti di AE CO, accusato di omicidio volontario, mediante accoltellamento di NA AN, disponendo, nel contempo, a carico del medesimo AE, l'applicazione della custodia cautelare in carcere;
- che avverso la convalida del fermo ha proposto ricorso per cassazione la difesa del AE denunciando:
1) violazione di legge sull'assunto, in sintesi, che, indicando l'art. 384 c.p.p., come presupposto di legalità del fermo, il "fondato pericolo di fuga", tale presupposto non avrebbe potuto essere considerato sussistente in un caso come quello in esame, caratterizzato dall'essersi già l'indagato dato alla fuga, per cui il pubblico ministero, in luogo di emettere il decreto di fermo, avrebbe potuto soltanto chiedere al giudice l'applicazione della misura cautelare, sulla base dell'art. 274, lett. b), c.p.p. che, a differenza del citato art. 384, prevede espressamente, accanto all'ipotesi del "pericolo di fuga", quella che l'imputato si sia già "dato alla fuga";
2) mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi giustificativi del fermo, assumendosi che l'impugnata ordinanza sarebbe "silente" quanto al pericolo di fuga e "tautologica in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, di cui si sarebbe linitata ad affermare apoditticamente la presenza;
Considerato in diritto:
- che per "fuga" ai fini della valutazione circa la sussistenza o meno del relativo pericolo, in relazione al disposto di cui all'art.384 c.p.p., non può intendersi soltanto - come sembra invece presupporre la difesa del ricorrente - il puro e semplice allontanamento, più o meno precipitoso, di taluno dal luogo del fatto illecito a lui attribuito o l'essersi egli reso irreperibile per breve tempo, ma deve intendersi, conformamente a quella che appare la "ratio" della norma, con riguardo all'obiettivo sostanziale che mediante essa il legislatore ha inteso perseguire, una situazione nella quale il soggetto ha già realizzato lo scopo di sottrarsi, in modo sufficientemente sicuro per lui, alle ricerche della giustizia;
- che, pertanto, pur volendo seguire la sagace difesa del ricorrente nella tesi della non configurabilità del "pericolo di fuga", ai fini di cui all'art. 384 c.p.p., quando la fuga sia già avvenuta, appare da escludere che, nella specie, detto pericolo fosse da reputare cessato, all'atto dell'emanazione del decreto di fermo, per il solo fatto che, giusta quanto rappresentato dalla stessa difesa nell'atto di ricorso, il AE, subito dopo l'omicidio, avvenuto in quello stesso giorno 1 novembre 1997, si era rapidamente allontanato ed era risultato "irreperibile" alle immediate ricerche della polizia giudiziaria;
- che, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il primo motivo di ricorso è quindi da ritenere infondato, nulla rilevando in contrario che nello stesso provvedimento impugnato si affermi, del tutto genericamente, a sostegno della ritenuta sussistenza dei presupposti del fermo, che il prevenuto si era "dato alla fuga";
- che parimenti infondato è da ritenere il secondo motivo, atteso che, quanto al pericolo di fuga, la ritenuta sussistenza del medesimo risulta sufficientemente motivata con il richiamo al dato obiettivo e non contestato costituito dalla "fuga" (da intendersi, per quanto sopra illustrato, nel senso di semplice "allontanamento") alla quale il AE si era dato subito dopo il fatto;
quanto ai gravi indizi di colpevolezza, gli stessi risultino ampiamente illustrati, nel seguito del medesimo provvedimento impugnato, a sostegno della disposta applicazione della misura cautelare, e tale illustrazione, posta la sostanziale unità del provvedimento medesimo pur caratterizzato dalla duplicità delle statuizioni in esso contenute, vale a soddisfare l'esigenza della motivazione, sul punto, anche con riguardo alla convalida del fermo;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999