Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2003, n. 9206
CASS
Sentenza 19 novembre 2003

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Massime1

Il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) si reitera soltanto se la condotta tipica viene posta in essere in una successiva deposizione autonoma davanti ad una diversa autorità giudiziaria, vale a dire in una diversa fase processuale. Pertanto non realizza un autonomo reato di falsa testimonianza la mendace deposizione frazionata in più udienze oppure ripetuta nell'ambito della medesima fase processuale davanti ad un giudice diverso solo come persona fisica.

Commentario1

  • 1Prove inutilizzabili nel giudizio penale: utilizzabili nel processo civile di rinvio? (Cass., 43896/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 maggio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2003, n. 9206
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9206
Data del deposito : 19 novembre 2003

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