Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
Il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) si reitera soltanto se la condotta tipica viene posta in essere in una successiva deposizione autonoma davanti ad una diversa autorità giudiziaria, vale a dire in una diversa fase processuale. Pertanto non realizza un autonomo reato di falsa testimonianza la mendace deposizione frazionata in più udienze oppure ripetuta nell'ambito della medesima fase processuale davanti ad un giudice diverso solo come persona fisica.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/11/2003, n. 9206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9206 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 19/11/2003
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 1520
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 1732/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IM AT, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo 19 settembre 2002 n. 2386, con la quale, a conferma della sentenza del Tribunale di Agrigento 15 maggio 2001 n. 374, AT LA è stato dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art. 372 c.p., commesso in Canicattì l'11 febbraio 1992 e il 25 maggio 1993, e condannato con le attenuanti generiche alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione con i benefici di legge;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Vittorio MELONI, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio limitatamente al delitto consumato in data 11 Febbraio 1992 perché il fatto è estinto per prescrizione;
rigetto nel resto;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 15 maggio 2001 n. 374 il Tribunale di Agrigento dichiarava AT LA colpevole del reato ascrittogli - perché, deponendo come teste davanti al Pretore di Agrigento, Sezione distaccata di Canicattì, aveva affermato il falso dicendo che MA AG si trovava nel cantiere di lavoro al momento del controllo dei Carabinieri - e lo condannava con le attenuanti generiche alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione con i benefici di legge.
Contro tale decisione proponeva appello l'imputato, chiedendo di essere assolto perché il fatto non sussiste o non costituisce reato e, in subordine, che fosse dichiarata l'improcedibilità per essersi il reato estinto per prescrizione.
A seguito del giudizio la Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 2386 19 settembre 2002, confermava la decisione di primo grado. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
- violazione dell'art. 2 c.p. e 192 c.p.p. perché l'imputato, deponendo come testimone nel medesimo procedimento penale alle udienze dell'11 febbraio 1992 e 25 maggio 1993, in questa seconda udienza si è limitato a reiterare le false dichiarazioni già precedentemente rese e pertanto il reato si sarebbe dovuto considerare commesso nella data della prima udienza e dichiarare estinto per prescrizione in quanto commesso prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dall'art. 11 D.L. n. 306/92, conv. in L. n. 356/92. L'impugnazione è fondata. La fattispecie astratta, descritta nell'art. 372 c.p., configura un'unica condotta, consistente nell'affermazione del falso o nella negazione del vero oppure nel tacere quanto è a propria conoscenza sui fatti oggetto dell'esame, compiuta deponendo come testimone davanti all'Autorità giudiziaria procedente.
Ne deriva che il reato di falsa testimonianza si reitera soltanto se la condotta tipica viene posta in essere in una successiva deposizione autonoma davanti a una diversa Autorità giudiziaria, vale a dire in una diversa fase processuale. Sussistendo questi presupposti si commette un autonomo e distinto reato di falsa testimonianza, eventualmente in continuazione col primo ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p. (Cass., Sez.U., 27 aprile 1985 n. 5783, ric. Amore;
Sez. 6^, 16 febbraio 1994 n. 4641. ric. P.M. in proc. Grandinerti e altri;
Sez. 6^, 31 marzo 1989 n. 10254, ric. Esposito). Pertanto non si realizza un autonomo reato di falsa testimonianza nel caso di deposizione frazionata in più udienze o di testimonianza ripetuta davanti a un giudice diverso solo come persona fisica nell'ambito della medesima fase processuale e in questa ipotesi il termine di prescrizione decorre dalla data dell'udienza in cui la testimonianza è stata resa, o eventualmente completata, e non da quella in cui è stata ripetuta (Sez. 6^, 12 marzo 1985 n. 6754, ric. Azzardi).
Nella specie la deposizione, in relazione alla quale è stata contestata la falsa testimonianza, è stata ripetuta negli stessi termini e in relazione alla medesima circostanza (la presenza di MA AG in compagnia del testimone nelle circostanze di tempo e di luogo indicate) davanti al Pretore di Canicattì, nelle udienze dell'11 febbraio 1992 e del 25 maggio 1993, per cui il reato è stato commesso nella prima delle due udienze e dalla data di questa, pertanto, secondo i principi enunciati, decorre il termine di prescrizione.
Poiché per il fatto è stato commesso l'11 febbraio 1992, in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 11 D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito in L. 7 agosto 1992 n. 356, continuano ad applicarsi,
in forza dell'art. 2 c. 3^ c.p., i limiti di pena preesistenti (reclusione da sei mesi a tre anni) (Cass., Sez. 1^, 18 novembre 1996 n. 6023, Confi, comp. in proc. AN e altro) e conseguentemente il temine di prescrizione, quinquennale ex art. 157 c.p., benché aumentato fino alla metà per le interruzioni ai sensi dell'art. 160 c.p. è scaduto l'11 agosto 1999 con estinzione del reato per effetto della prescrizione.
P.Q.M.
LA CORTE Ritenuto un unico reato di falsa testimonianza, commesso l'11 febbraio 1992, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché lo stesso è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004