Sentenza 7 febbraio 2008
Massime • 2
In tema d'associazione per delinquere, per escludere l'identità' dei fatti consecutivamente addebitati all'indagato - ai fini dell'applicazione dell'art. 297, comma terzo cod. proc. pen. - non rileva l'attribuzione al medesimo associato della qualità di capo nell'una e di partecipe nell'altra ordinanza cautelare, non riguardando tale qualità un elemento strutturale della fattispecie dal quale dedurre l'esistenza di due compagini associative diverse.
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, la regola della retrodatazione, di cui all'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen., si applica anche in presenza di un reato permanente quando le ordinanze siano emesse per il medesimo fatto, non rilevando la diversa data di cessazione della permanenza indicata nei rispettivi capi d'imputazione (fattispecie in tema d'associazione per delinquere).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2008, n. 25161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25161 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 07/02/2008
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 410
Dott. MANNINO Saverio M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 21417/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Bari;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari 21 maggio 2007;
nel procedimento penale carico di:
AJ TE, nato il [...] a [...];
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato in accoglimento del ricorso del P.M.. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 21 maggio 2007 il Tribunale del riesame di Bari, in accoglimento dell'appello di UC TE avverso l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bari 12 giugno 2006, dichiarava la perdita di efficacia ex art. 297 c.p.p., comma 3 e art. 303 c.p.p., della misura cautelare adottata nei confronti di quest'ultimo con ordinanza dello stesso G.i.p. in data 9 novembre 2004.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 297 c.p.p., (art.606 c.p.p., lett. b) perché nel procedimento relativo alla seconda ordinanza custodiale - diversamente dalla contestazione concernente la prima ordinanza, dov'egli compare come partecipe dell'associazione - si addebita all'indagato di essere il capo di altro sodalizio riconducibile alla fattispecie delittuosa del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestato dal mese di aprile 2003 in via permanente, oltre al delitto - fine di cui al capo V9 dell'imputazione, commesso in Foggia nel mese di ottobre 2003;
2. inosservanza o erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, (art. 606 c.p.p., lett. b) in ordine alla commissione del reato permanente;
3. manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e) in ordine alla presenza del presupposto della commissione, in data anteriore a quella di emissione della prima ordinanza, del reato oggetto della seconda nonché in ordine alla desumibilità dagli atti del primo procedimento dei fatti oggetto del secondo provvedimento cautelare.
L'impugnazione è infondata.
Il Tribunale adito, dopo aver preso partitamene in esame le conversazioni telefoniche tra UC TE e i suoi coindagati dal mese di aprile al mese di agosto 2003, è pervenuto alla conclusione motivata che era difficile negare che quelli ascritti nei due titoli custodiali costituissero reati della stessa specie, riferibili ad una programmazione e deliberazione originaria in grado di cementare le diverse condotte antidoverose e consumato in un unitario contesto temporale, in vista della realizzazione di un preciso e unico scopo di fondo, per cui, pur in presenza di procedimenti diversi, l'ipotizzato nesso di connessione rilevante fra i reati contestati nelle diverse ordinanze, ricorrendo le condizioni previste nell'ultima parte dell'art. 297 c.p.p., comma 3, aveva determinato l'effetto processuale previsto da questa disposizione. Proseguendo nella motivazione del provvedimento in oggetto, il Tribunale ha segnalato che il suo rilievo doveva essere posto in relazione con la circostanza che nei due distinti procedimenti, cui si riferivano rispettivamente le due ordinanze custodiali, la richiesta del P.M. avanzata il 3 giugno 2004 aveva dato luogo all'emissione della seconda ordinanza, del 9 novembre 2004, per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, contestato dal mese di aprile 2003 in via permanente;
e del reato - fine di cui al capo V) dell'imputazione, commesso in Foggia fino al mese di ottobre 2003.
Mentre la richiesta, successiva, del 14 settembre 2004 era stata seguita dalla prima ordinanza del 27 settembre 2004 per il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, commesso in Foggia, Apricena, S. Nicandro Garganico e altri luoghi dal mese di luglio 2003 al mese di gennaio 2004; e per il reato previsto dell'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in Apricena, Cagnano Varano e altri luoghi fino al mese di novembre 2003.
Si è così chiarito che la situazione processuale che ha determinato la diagnosi di contestazione a catena si è verificata perché per le indagini svolte erano state inoltrate dalla S.M. della Questura di Foggia due diverse informative di reato, l'una in data 25 novembre 2003, con seguito 23 marzo 2004, aveva dato luogo al procedimento n. 8112/2003 R.G.N.R.; l'altra, in data 9 aprile 2004, aveva dato luogo al procedimento n. 10559/2003 R.G.N.R..
Era quindi accaduto che la prima ordinanza custodiale, del 14 settembre 2004, per motivi procedurali (la richiesta del P.M. il 17 agosto 2004, nel primo procedimento, di una relazione identificativa dei soggetti intercettati, quando peraltro il UC, arrestato il 10 ottobre 2003), era stata emessa in relazione al secondo procedimento, il n. 10559/2003 R.G.N.R.; mentre la seconda era stata emessa in relazione al primo, il n. 8112/03 R.G.N.R.
Di qui la conseguenza che i fatti oggetto della seconda ordinanza, relativa al primo procedimento, fossero anteriori alla prima e già desumibili dagli atti.
La situazione processuale indicata ha trovato del resto conferma nella sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bari 5 aprile 2006, che, dopo aver definito il secondo processo (n. 10559/2003 R.G.N.R.) assolvendo il UC dal reato previsto dall'art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in Foggia fino in Foggia nel mese di agosto 2003, ha pronunciato nel primo processo (n. 8112/03 R.G.N.R.) la sentenza 19 giugno 2006, dichiarando lo stesso colpevole del reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1970, art. 74, contestato al capo A) dell'imputazione come commesso fino al mese di aprile 2003, nonché del reato-fine di cui al capo V), previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in Foggia fino al mese di ottobre 2003, riconoscendo l'identità del disegno criminoso fra il reato associativo e i reati-fine menzionati. Il P.M. non contesta che la seconda ordinanza fosse stata richiesta per prima e che per la prima ordinanza cautelare la richiesta fosse stata successiva a quella che originò la seconda ordinanza, pur precisando che si è trattato di evenienza causale e non frutto di scelta. E obietta che per i reati compresi in entrambe le ordinanze fosse stata contestata la permanenza.
In proposito si osserva che in materia di custodia cautelare il fenomeno della contestazione a catena si verifica tutte le volte che per gli stessi reati o per reati connessi, nello stesso o in diversi procedimenti, si abbia l'emissione in tempi diversi di due o più ordinanze di custodia cautelare, per cui è la coesistenza di tali ordinanze che, al fine di assicurare l'osservanza dei termini massimi di custodia cautelare, determina l'effetto della retrodatazione della seconda alla data di emissione della prima.
La permanenza del reato o dei reati contestati viene in rilievo perché influisce su tale meccanismo, nel senso che, qualora la custodia cautelare sia disposta in relazione a un reato permanente, non si fa luogo a retrodatazione dell'ordinanza custodiate emessa in relazione ad altro reato in costanza della permanenza del primo (Cass. Sez. 2^, 9 febbraio 2006 n. 6252, ric. Alfuso) La permanenza non rileva e l'effetto di retrodatazione si produce ugualmente qualora le ordinanze siano emesse per il medesimo fatto- reato, benché permanente, perché in tal caso la decorrenza della custodia cautelare inizia nella data della prima ordinanza e la scadenza si verifica automaticamente con lo spirare del termine in tutti i diversi processi in cui le ordinanze siano state emesse. Nella specie non sembra dubbio che il reato associativo sia unico, indipendentemente dalla data di commissione contestata. Confermano questa conclusione le conversazioni intercettate e la vicenda complessiva cui si riferiscono, in consonanza con gli accertamenti compiuti con le indagini svolte, confluiti in informative diverse, ma relative a un fenomeno associativo unitario nelle sue componenti oggetti ve e strutturali. Delle suddette informative della S.M. della Questura di Foggia, infatti, la prima è del 25 novembre 2003, con seguito 23 marzo 2004 (procedimento n. 8112/2003 R.G.N.R.); l'altra, in data 9 aprile 2004 (procedimento n. 10559/2003 R.G.N.R.).
Trattandosi di una compagine associativa sostanzialmente identica, non ha rilevanza la diversa data di commissione indicata nei rispettivi capi d'imputazione nei due diversi procedimenti, fino al mese di gennaio 2004 nell'uno e sino all'attualità nell'altro. D'altra parte, caratteristica della fattispecie in esame è che per ragioni impreviste le due informative hanno dato luogo a due diversi procedimenti e che, per motivi procedurali propri di ciascuno di essi e in difetto di coordinazione, la misura cautelare concernente la prima informativa è stata emessa dopo quella riguardante la seconda. Nè, secondo il principio giurisprudenziale enunciato, ha influenza ai fini del decorso del termine massimo di custodia cautelare la data di cessazione della permanenza.
Quanto ai reati-fine, dei quali il Tribunale ha motivatamente ritenuto la connessione con il reato associativo, la rilevata sfasatura fra le due ordinanze cautelari in relazione ai fatti oggetto delle informative di reato comporta che quelli oggetto della seconda ordinanza si erano verificati anteriormente all'emissione della prima ordinanza e risultassero quindi dagli atti. Il P.M. a sostegno della tesi della diversità dei due reati associativi rileva che nella prima ordinanza il UC era indicato come semplice compartecipe dell'associazione, mentre nella seconda ordinanza gli era contestato di essere il capo del sodalizio. Senonché l'inversione delle date dei fatti oggetto delle due ordinanze implica che la prima indicazione del ruolo del UC è quella di capo dell'associazione, sicché la diversa e successiva indicazione appare puramente generica e non contrastante con la prima.
In proposito si osserva che ai fini dell'applicazione della regola di retrodatazione delle ulteriori ordinanze dispositive della medesima misura cautelare per lo stesso fatto, stabilita dall'art. 297 c.p.p., comma 3, per stabilire se i reati associativi rispettivamente contestati in due diversi procedimenti si riferiscano in realtà allo stesso fatto deve aversi riguardo agli elementi costitutivi e strutturali delle due fattispecie concrete, costituiti dall'identità e dal numero degli associati, dalla natura dell'attività criminosa esercitata, dal dato temporale nonché dagli ambiti operativi territoriali.
Pertanto, nella coincidenza di tutti questi elementi, non vale a diversificare le due associazioni la semplice attribuzione al medesimo associato della qualità di capo nell'una e di quella di partecipe nell'altra, sia perché tale qualità non riguarda un elemento strutturale di tale incidenza da poterne dedurre la coesistenza di due diverse associazioni, una di cui l'affiliato sia capo ed una di cui sia semplice partecipe;
sia perché solo quello di capo è effettivamente un ruolo funzionale, mentre quello di partecipe costituisce mera indicazione di appartenenza all'associazione, e le due posizioni associative non sono in opposizione e, quindi, in grado di determinare un'alternativa determinante di due compagini associative diverse, tant'è che nella configurazione formale del reato data nell'art. 416 bis c.p., le posizioni dei promotori, dirigenti e organizzatori concorrono come ipotesi aggravate della partecipazione all'associazione (Cass. Sez. 6^, 31 maggio 2006 n. 34697, ric. Mancuso;
Sez. 6^, 11 febbraio 2004 n. 12263, ric. Lanzino). In conclusione, le violazioni di legge e il vizio di motivazione dedotti dal P.M. con i suddetti motivi di ricorso appaiono insussistenti.
Il ricorso è perciò infondato e non può essere accolto.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008