Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2008, n. 25161
CASS
Sentenza 7 febbraio 2008

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In tema d'associazione per delinquere, per escludere l'identità' dei fatti consecutivamente addebitati all'indagato - ai fini dell'applicazione dell'art. 297, comma terzo cod. proc. pen. - non rileva l'attribuzione al medesimo associato della qualità di capo nell'una e di partecipe nell'altra ordinanza cautelare, non riguardando tale qualità un elemento strutturale della fattispecie dal quale dedurre l'esistenza di due compagini associative diverse.

In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, la regola della retrodatazione, di cui all'art. 297, terzo comma, cod. proc. pen., si applica anche in presenza di un reato permanente quando le ordinanze siano emesse per il medesimo fatto, non rilevando la diversa data di cessazione della permanenza indicata nei rispettivi capi d'imputazione (fattispecie in tema d'associazione per delinquere).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2008, n. 25161
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25161
    Data del deposito : 7 febbraio 2008

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