Sentenza 7 gennaio 2003
Massime • 2
In tema di contratti di formazione e lavoro, la legge n. 863 del 19 dicembre 1984 non è stata abrogata dalla successiva legge n.407 del 1990, ne' le due leggi si trovano in un rapporto di incompatibilità ma piuttosto di reciproca integrazione, in quanto prevedono due meccanismi sanzionatori autonomi per l'ipotesi in cui il contratto di formazione e lavoro sia stato posto in essere fuori dei casi previsti dalla legge, o non possa raggiungere i risultati per i quali è stato introdotto nell'ordinamento. In particolare, il mancato invio da parte dell'Ispettorato del lavoro al datore di lavoro della diffida di cui all'art. 8 della legge n.407 del 1990, preliminare alla revoca dei benefici contributivi in caso di persistente inadempimento da parte del datore di lavoro, non interferisce in alcun modo con la possibilità per l'INPS di recuperare la parte dei contributi dovuti dal datore di lavoro che abbia indebitamente fruito della riduzione prevista per i soli contratti di formazione e lavoro (nel caso di specie, la Suprema Corte in applicazione di questo principio ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva accolto la domanda dell'INPS, volta al solo recupero dei contributi previdenziali, previo accertamento in via meramente incidentale dell'inesistenza di un valido contratto di formazione e lavoro).
In tema di contratti di formazione e lavoro, qualora il lavoratore, già al momento della sua assunzione con contratto di formazione, fosse in possesso della esperienza e competenza professionali necessarie e richieste per svolgere un determinato lavoro, avendo espletato in precedenza analoga attività presso un differente datore di lavoro, il contratto è affetto da un vizio parziale genetico di causa , il relativo accertamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e compiutamente motivato.
Commentario • 1
- 1. Delibere condominiali e invaliditàPaolo Nasini · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 11 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SIMONESCHI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. ULPIANO MORCAVALLO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, RU FI, elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipioni n. 268/a, presso l'avv. Domenico Battista, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Gianni Giovannini e Filippo Valcanover, entrambi del Foro di EN;
- ricorrente -
contro
NP, Istituto Nazionale della previdenza sociale, in persona del Presidente pro tempore in carica, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17, presso gli avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo, Antonietta Coretti, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del TR di EN del 18 novembre - 9 dicembre 1999, n. 45, RGAC 27 del 1999, cron. 153;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Fabrizio Correra, per delega avv. Sgroi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto de Augustinis, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18 novembre - 9 dicembre 1999 il TR di EN rigettava l'appello proposto dalla srl ELLPA avverso le tre decisioni del ET di EN (due parziali ed una definitiva) che, accertata la mancanza del potere di revoca dei benefici contributivi in capo all'NP, ed il mancato rispetto degli obblighi inerenti la formazione nei confronti di due lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dichiarava la conversione a tempo indeterminato dei relativi contratti, condannando la società al pagamento della somma di lire 20.629.000 (a titolo di differenza contributi previdenziali) oltre accessori di legge.
Il TR osservava che i due giovani, ON IO e LT AL, già prima della loro assunzione presso la ELLPA i avevano svolto le mansioni di "cubettista" (ovvero di addetto alla lavorazione di cubetti di porfido da utilizzare per pavimentazione), cioè le stesse mansioni che poi erano stati chiamati a svolgere presso la ELLPA, e quindi erano entrambi in possesso della specifica professionalità.
I giudici di appello aggiungevano che durante tutto il periodo trascorso presso ELLPA essi di fatto non avevano ricevuto alcuna formazione, continuando in pratica a svolgere quell'attività che già conoscevano al pari di qualunque altro dipendente, lavorando per di più a cottimo (modalità questa incompatibile con il contratto di formazione e lavoro).
Quanto alla revoca dei benefici contributivi conseguente alla conversione del contratto di formazione, il TR confermava quanto già osservato dal ET. I giudici di appello osservavano innanzi tutto che l'attuale quadro normativo attribuisce tale potere in via esclusiva all'Ispettorato del lavoro (sottolineando che l'art. 3 della legge 638 del 1983 equipara i poteri degli ispettori,
dipendenti dei due enti, ma non certo le competenze degli stessi). Peraltro, continuava il TR, la mancanza di qualsiasi potere di revoca in capo agli Ispettori NP non impediva l'applicazione della ulteriore autonoma sanzione della conversione del rapporto ex tunc a tempo indeterminato ne' il diritto dell'Inps di stare in giudizio per ottenere l'accertamento dell'inadempimento del datore di lavoro, la conversione contrattuale e la condanna al pagamento dei contributi. Tra l'altro, la quantificazione di questi appariva corretta poiché l'irregolare denuncia dei due lavoratori da parte dell'ELLPA escludeva per questa anche la possibilità di fruire della fiscalizzazione degli oneri sociali.
Avverso questa decisione ricorre l'ELLPA con due distinti motivi di ricorso.
Resiste l'NP con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione in via preliminare ed assorbente dell'art. 8 comma 8 della legge n. 407 del 1990 e dell'art. 3, comma 9^, della legge 863 del 1984 in relazione ai poteri di diffida degli Ispettori NP,
invocando la disapplicazione del verbale di accertamento da cui trae origine il decreto ingiuntivo "de quo" con revoca del decreto ingiuntivo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile, ossia violazione e falsa applicazione delle norme indicate,
motivazione carente e comunque insufficiente e/o inesistente su un punto decisivo della controversia come sopra indicato. Non corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione, motivazione inesistente su punto decisivo della controversia.
Ad avviso della ricorrente la decisione impugnata manca di qualsiasi motivazione logica, nella parte in cui afferma che solo l'Ispettorato del lavoro può revocare le agevolazioni contributive ed assistenziali e non anche l'NP (art. 8 comma 8 della legge n. 407 del 1990). Nel caso di specie, secondo la EL, la revoca delle agevolazioni contributive non poteva essere disposta dagli Ispettori NP (lasciando invariata la natura dei contratti di formazione e lavoro), nè poteva darsi la conversione del contratto a tempo indeterminato su pronuncia del giudice.
Non si poteva neppure sostenere che vi fosse stata una mera dimenticanza della normativa cui occorreva fare riferimento, dato che nell'inviare una copia del verbale di accertamento all'Ispettorato del lavoro, sollecitando l'invio alla ditta di una diffida postuma si era fatto riferimento, da parte degli Ispettori NP, proprio all'art. 8 comma 8 della legge 407 del 1990. Una volta accertata l'incompetenza degli Ispettori dell'NP, il TR si sarebbe dovuto limitare a disapplicare l'atto amministrativo illegittimo, senza chiedere la conversione dei contratti di formazione e lavoro e il recupero dei contributi previdenziali.
Tra l'altro, non poteva trovare neppure applicazione l'art. 3 della legge 863 del 1984 comma 9, mai invocato dall'NP (e riguardante una ipotesi del tutto diversa da quella in esame, e cioè l'ipotesi della inosservanza degli obblighi formativi da parte di un datore di lavoro).
Il verbale di accertamento da cui traeva origine la presente controversia faceva in effetti riferimento solo alla norma di cui all'art. 8 comma 8 della legge n. 407 del 1990 (ma nulla diceva in merito alla legge n. 863 del 1984 ed alla richiesta di conversione dei contratti di formazione e lavoro in contratti di lavoro a tempo indeterminato e senza vincoli formativi).
L'NP - ad avviso della società ricorrente - aveva richiesto la revoca dei contributi agevolati, ma non anche tale conversione. La EL pone in risalto la diversa "ratio" della legge n. 407 del 1990 rispetto a quella della precedente legge del 1984.
Osserva il Collegio: il primo motivo di ricorso è infondato. Occorre innanzi tutto richiamare i contenuti delle due disposizioni di legge più volte richiamate:
- l'art.3 comma 9 del decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge n. 863 del 19 dicembre 1984, stabilisce che: "in caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data di instaurazione del relativo rapporto".
L'art. 8 comma 8 della legge n. 407 del 1990 ha introdotto un nuovo meccanismo sanzionatorio, prevedendo che: "In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'Ispettorato del lavoro, previa diffida, dispone la revoca, fin dalla costituzione del rapporto di formazione e lavoro, del beneficio di cui al comma 1^ per il lavoratore interessato". Non si tratta di una abrogazione tacita, e neppure implicita, del precedente testo normativo, difettando, rispettivamente, una nuova disciplina dell'intera materia già regolata dalle disposizioni precedenti ed un rapporto di incompatibilità tra le due leggi successive.
La contemporanea vigenza di entrambe le normative - essendo rimasto il legislatore silente sul punto - pone la necessità di procedere ad una loro armonizzazione, individuandone il significato, la portata precettiva e le eventuali correlazioni.
Deve pertanto concludersi che la disciplina vigente prevede due diversi meccanismi sanzionatori per l'ipotesi in cui il contratto di formazione e lavoro sia stato posto in essere fuori delle ipotesi previste ovvero non possa raggiungere i risultati per i quali è stato introdotto nel nostro ordinamento.
In pratica, l'art. 8 comma 8 della legge del 1990 aggiunge una nuova possibilità, sul piano amministrativo, a quella della conversione (percorribile solo per via giudiziaria).
Si tratta, ora, della revoca dei benefici contributivi fin dalla costituzione del rapporto, prevista per l'ipotesi di accertato inadempimento del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore (quando alla diffida dell'Ispettorato del lavoro non segua o non sia più possibile un adempimento dello stesso datore di lavoro).
Si tratta, tuttavia, di una potestà riconosciuta ed attribuita ai soli Ispettori del lavoro, secondo le disposizioni di legge all'epoca vigenti.
A nulla rileva in contrario la circostanza che i poteri dell'Ispettorato del lavoro e quelli degli Ispettori dell'NP siano, sotto qualche aspetto, stati equiparati dall'art. 3 comma 1 del decreto legge n. 463 del 12 settembre 1983.
Appare opportuno ricordare il quadro normativo esistente all'epoca dei fatti.
La Commissione Regionale per l'Impiego poteva effettuare dei controlli sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro, per il tramite dell'Ispettorato del lavoro, ai sensi dell'art. 3 comma 8^ della stessa legge.
L'Ispettorato del Lavoro poteva procedere, altresì, direttamente ed autonomamente, a controlli riguardanti la realizzazione dei progetti autorizzati: ciò in base al disposto generale dell'art. 4 della legge n. 628 del 22 luglio 1961 sull'Ispettorato del lavoro (ed alle successive disposizioni ed integrazioni: v. da ultimo art. 28 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758), che attribuiva all'Ispettorato del Ministero del lavoro il compito di vigilare sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di lavoro e di previdenza sociale, con le sole eccezioni previste dalla legge. Naturalmente, i poteri di controllo dell'Ispettorato del lavoro riguardano tutti i progetti di formazione e lavoro, quindi anche quelli approvati dalla Commissione Regionale per l'impiego. Il controllo infatti riguarda non solo la validità iniziale, ma anche lo svolgimento successivo dei contratti di formazione e lavoro. Come è stato già rilevato nei primi commenti alla nuova disposizione di legge, i due sistemi - quello di cui all'art. 3 comma 9 della legge 863 del 1984 e quello di cui al comma 8 dell'art. 8 della legge n. 407 del 1990 - non si sovrappongono, ma si integrano a vicenda.
Questa Corte ha avuto già occasione di osservare (Cass. 11 febbraio 1998 n. 1426) che in tema di contratti di formazione e lavoro, l'art. 8 comma ottavo della legge n. 407 del 1990, nel prevedere che, in caso di inadempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi inerenti alla formazione del lavoratore, l'ispettorato del lavoro dispone la revoca dei benefici contributivi previsti per il suddetto contratto, non ha introdotto alcuna modifica in ordine agli obblighi formativi del datore di lavoro ed alle conseguenze di una eventuale inadempienza sul piano del rapporto individuale di lavoro. La diffida prevista da quest'ultima norma non ha tuttavia alcun nesso con la conversione del rapporto a tempo indeterminato, nel senso che non occorre la diffida e la successiva inottemperanza del datore di lavoro alla diffida per poter operare la conversione ai soli fini civilistici.
D'altro canto, il mancato esercizio, da parte dell'Ispettorato, del potere di revoca ex art. 8 comma 8 della legge n. 407 del 1990 non impedisce affatto all'Istituto previdenziale la possibilità di recuperare la parte di contributi previdenziali dovuti per effetto della conversione del rapporto ex art. 3 comma 9 della legge 863 del 1984 (per effetto dell'indebita fruizione della riduzione prevista per i soli contratti di formazione e lavoro).
La diffida attribuisce ad un organo della Pubblica Amministrazione il potere di revocare i benefici contributivi (senza produrre altri effetti in ordine alla trasformazione del rapporto di formazione e lavoro).
Naturalmente, la diffida non può essere emessa in tutti i casi di inadempienza del datore di lavoro, ma solo nelle ipotesi in cui la sanatoria sia di per sè possibile. Infatti, la diffida tende al ripristino dell'ordine giuridico violato ed è impraticabile quando il contratto di formazione sia radicalmente nullo (come nel caso di specie) per illiceità della causa o del motivo.
Si verteva, nel caso della EL e con riferimento ai due lavoratori ON e LT, in una fattispecie emblematica di vizio genetico parziale della causa, poiché il contratto di formazione e lavoro era stato posto in essere con due lavoratori che avevano già maturato una precedente esperienza nello stesso settore e nelle stesse mansioni per le quali avvenne l'assunzione con l'EL. L'adempimento - sia pure tardivo - agli obblighi di formazione non era possibile, poiché fin dall'origine mancava la causa del contratto.
Non era possibile, pertanto, parlare neppure di "inadempimento" degli obblighi del contratto di formazione, trattandosi piuttosto di assoluta impossibilità di porre in essere un (valido) contratto di formazione avente ad oggetto mansioni per le quali i due lavoratori possedevano già la specifica competenza professionale, avendo svolto in precedenza analoga attività presso altro datore di lavoro. Non era neppure possibile l'esercizio del potere di diffida da parte dell'Ispettorato del lavoro.
Tra l'altro, i due contratti non erano più in essere al momento degli accertamenti e della contestazione, sicché il potere di revoca non avrebbe potuto in alcun caso essere utilmente esercitato. Correttamente, sulla base di tali indiscusse premesse in fatto, prima il ET e poi il TR hanno ritenuto che l'Istituto avesse agito solo per ottenere il recupero dei contributi previdenziali, previo accertamento - seppur in via incidentale - dell'inesistenza di un valido contratto di formazione e lavoro che solo avrebbe potuto giustificare il pagamento dei contributi in misura ridotta. In questo senso, deve intendersi anche la pronuncia dei giudici di appello che conferma le decisioni del ET di EN (tra le quali quella del 29 settembre - 20 ottobre 1998 che ha accertato che i contratti di lavoro stipulati dalla società con il ON ed il LT si devono considerare a tempo indeterminato sin dalla instaurazione dei relativi rapporti).
Tale conclusione appare in linea con i principi più volte affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di inadempimento del datore di lavoro agli obblighi derivanti dal contratto di formazione e lavoro. In tale ipotesi, la conversione "ex tunc" del contratto di formazione e lavoro in un contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce una conseguenza prevista dall'art. 3 comma 9 della legge n. 863 del 1984 in via eccezionale - dell'inadempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi scaturenti dal contratto di formazione e lavoro.
Nel caso di specie, tuttavia, ricorre una ipotesi - per così dire - intermedia, poiché l'accertamento della inesistenza di un (valido) contratto di formazione e la conseguente trasformazione di esso in un contratto di lavoro a tempo indeterminato e senza speciali vincoli formativi è stato effettuato solo in via incidentale ed al fine di giungere alla condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze di contributi conseguenti a tale trasformazione. Pertanto, senza la produzione di alcun effetto nei confronti del rapporto di lavoro: datore di lavoro/lavoratore.
Non v'è chi non veda che seguendo la tesi - pure suggestivamente proposta dalla difesa della ricorrente - si finirebbe per escludere in capo all'NP la stessa possibilità di agire per ottenere il pagamento dei contributi nella misura stabilita dalla legge. Infatti, il mancato esercizio da parte dell'Ispettorato del lavoro del potere di revoca finirebbe per privare al giudice l'accertamento dell'inadempimento del caso anche sul piano contributivo. Ovviamente, in una ipotesi del genere, l'Istituto previdenziale sarà tenuto a fornire la prova, secondo i principi generali (art. 2697 codice civile) della inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi discendenti dal contratto di formazione e lavoro. Tali aspetti della controversia formano, tuttavia, oggetto del secondo motivo di ricorso.
Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia, in subordine (e, ovviamente, solo per l'ipotesi in cui questa Corte non ritenesse di accogliere il primo motivo) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 codice civile e comunque della legge n. 407 del 1990, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile, motivazione inesistente e/o carente su un punto decisivo della controversia e circa l'onere della prova raggiunto dall'NP e circa gli interrogatori liberi ex art. 421 codice di procedura civile resi dai lavoratori interessati, motivazione inesistente su un punto decisivo della controversia.
Ad avviso della ricorrente, nella sentenza impugnata mancherebbe ogni motivazione in ordine al possesso della specifica professionalità richiesta per lo svolgimento delle mansioni di "cubettista". In particolare, secondo la ricorrente, il TR avrebbe omesso ogni esame delle circostanze pure dedotte dalla EL, circa la frequenza di corsi teorici e l'insegnamento fornito ai due giovani in tutto il periodo di formazione. I giudici di appello avevano tenuto conto delle dichiarazioni rese da due lavoratori che avrebbero potuto avere un interesse alla causa: questi, tuttavia, avevano solo dichiarato di avere già svolto presso altro datore di lavoro attività di cubettista.
Troppo poco, conclude la ricorrente, per escludere che vi fosse stata - o che comunque non potesse esservi (proprio per la pregressa professionalità già acquisita)- vera formazione.
Mancava, infatti, qualsiasi prova di un eventuale inadempimento del datore di lavoro.
Osserva il Collegio.
Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato. Con esso, la EL tende sostanzialmente ad una inammissibile nuova valutazione dei fatti di causa. Così come è stato riconosciuto che l'accertamento dell'inadempimento del datore di lavoro agli obblighi del contratto di formazione non è mai censurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. 11 febbraio 1998 n. 1426) occorre ribadire che anche l'accertamento che il giovane al momento della assunzione con contratto di formazione - fosse già in possesso della esperienza e della qualifica professionale richieste per svolgere un determinato lavoro, costituisce una valutazione di fatto, che sfugge al controllo della Cassazione se - come nel caso di specie - esente da vizi logici e sufficientemente motivata. In ogni caso, una volta accertato che i lavoratori già al momento dell'assunzione con contratto di formazione erano in possesso di quelle capacità che avrebbero dovuto acquisire nel corso di tutto il periodo di formazione, risultava del tutto superfluo ogni accertamento in merito al concreto svolgimento del rapporto. Il negozio infatti non poteva svolgere la sua funzione formativa, che ne caratterizza la causa, e di conseguenza il datore di lavoro non era neppure in grado di adempiere agli obblighi formativi assunti con il contratto.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 10,00, oltre ad euro 2.000 (duemila) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2003