Sentenza 16 giugno 2005
Massime • 1
In tema di diffamazione attribuita ad un parlamentare, non sussistono i presupposti di fatto per sollevare, da parte dell'A.G., conflitto di attribuzione a fronte di una delibera di insindacabilità emessa, ai sensi dell'art. 68 comma primo della Costituzione, dalla competente Camera, quando la suddetta delibera risulti basata sull'esistenza di un nesso funzionale tra opinione espressa ed attività non genericamente politica bensì parlamentare, anche se le caratteristiche di quest'ultima e di conseguenza quelle dello stesso nesso funzionale non possono essere rigorosamente definite in astratto, in ragione dell'inscindibile legame tra conflitto e singola fattispecie. (In applicazione di tale principio, la Corte, rilevando che anche l'invio di una lettera avente contenuto offensivo - purchè strettamente legato alla materia con atti tipici della funzione parlamentare - rientra tra le modalità di espressione della funzione stessa, ha annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado,che, non avendo apprezzato "con evidenza" una causa di proscioglimento nel merito, aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di diffamazione, consistita nell'essersi il parlamentare prestato ad una diffusione di una lettera anonima contenente affermazioni diffamatorie nell'ambiente accademico ove il querelante era titolare di cattedra).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2005, n. 30255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30255 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 16/06/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1431
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 008673/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di ROMA;
nei confronti di:
NI IU N. IL 18/06/1951;
avverso SENTENZA del 12/12/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Dr. A. Gialanella che ha concluso per sollevare conflitto di attribuzioni;
udito il difensore avv. LA GRECA G. in sost. dell'avv. Balducci;
FATTO E DIRITTO
IO AR, titolare della cattedra di chinirgia maxillo-facciale della facoltà di medicina e chirurgia della seconda università degli studi di Napoli, sporgeva, il 15 dicembre 1995, querela per diffamazione nei confronti di IU LI, all'epoca membro della Camera dei deputati. Il querelato aveva trasmesso ai Presidi dei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria uno scritto anonimo pervenutogli presso la Camera. In detto anonimo si riferiva che, nell'ambiente accademico, egli era chiamato "servo" AR e che la modifica del nome di battesimo (IO) stava a sottolineare un suo preteso atteggiamento servile nei confronti del prof. LC, cattedratico della università La Sapienza di Roma. Per effetto di tale suo preteso asservimento egli sarebbe stato inserito nelle commissioni per il concorso a cattedre di professore di prima fascia di Chirurgia, al fine di "pilotare" l'esito del concorso stesso. Il LI si era prestato ad una diffusione dello scritto nell'ambiente accademico che ne aveva amplificato gli effetti lesivi della sua onorabilità. Il querelato, d'altro canto, invitato formalmente ad assumere una posizione univoca rispetto al tenore dello scritto - posizione peraltro già sufficientemente desumibile dalla obiettiva circostanza della diffusione dell'anonimo senza alcun commento critico - non aveva dato riscontro alla diffida, così assumendosi la responsabilità della divulgazione delle affermazioni diffamatorie.
Con sentenza in data 20 ottobre 1999 del Pretore di Roma, LI era stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 595 c.p., e condannato alla pena di L.
2.000.000 di multa nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita AR IO, danno liquidato in complessive L. 15.000.000, con pronuncia dichiarata immediatamente esecutiva.
La decisione era poi stata riformata dalla Corte d'Appello di Roma che con sentenza in data 12 dicembre 2003 aveva applicato la causa estintiva della prescrizione e confermato le statuizioni civili della sentenza, fatta eccezione per quella riguardante la provvisoria esecuzione della medesima, statuizione che aveva revocato. Ad avviso della Corte, la materialità del fatto era rappresentata dall'inoltro, da parte dell'imputato, dello scritto contenente espressioni offensive, al Ministro dell'Università e ai Presidi dei corsi di laurea in odontoiatria, unitamente ad una lettera di implicito avallo ed adesione.
La Corte escludeva che la iniziativa del LI fosse da ricondurre all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare per la semplice analogia del contenuto dello scritto con il tenore di una interrogazione parlamentare presentata dall'imputato, il 18 settembre 1995, su presunte irregolarità nelle procedure di concorso per professori ordinari di ruolo.
Rilevava piuttosto la causa di estinzione del reato per prescrizione in quanto non si apprezzava "con evidenza" una causa di proscioglimento nel merito mentre, per converso, era integrato il reato in esame dal momento che la nota incriminata era stata trasmessa non solo al Ministro ed al titolare della azione penale ma anche a tutti i titolari dei corsi di laurea in odontoiatria presso le loro sedi, così dimostrando la volontà del mittente di screditare il AR nell'ambiente universitario del quale, sia il querelante che il querelato, facevano parte.
La scriminante dell'art. 68 1^ comma Cost. non avrebbe potuto trovare applicazione per la rilevata assenza di evidenza della circostanza che la condotta si inserisse negli atti a funzione tipica del deputato. Invero tale inquadramento appariva pur possibile con riferimento alla comunicazione al Ministro e al Pubblico ministero ma non anche ai Presidi dei corsi di laurea, soggetti "estranei al Parlamento e a tutta l'amministrazione".
Confermava anche il fondamento delle pretese risarcitorie della parte civile, basate sugli elementi in fatto ed in diritto esaminati con riferimento alla responsabilità dell'imputato.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'Appello deducendo:
1) il difetto assoluto di motivazione, ex art. 606 lett e), in ordine alla mancata trasmissione degli atti alla Camera dei deputati ai sensi dell'art. 3 commi 4-5 l. n. 140 del 2003. 2) la inosservanza, ai sensi dell'art. 606 lett. a) e c) c.p.p., dell'art. 3 commi 4 e 5 l. 20 giugno 2003 n. 140 in relazione all'art. 68 comma 1 Cost. con conseguente esercizio di una potestà riservata dalla legge alla Camera dei deputati.
Anche il difensore del LI proponeva ricorso deducendo:
3) che la Corte, sia pure ai soli effetti civili, avrebbe dovuto accertare la sussistenza della causa di non punibilità prevista dell'art. 68, 1 comma Cost., disposizione da interpretare alla luce della legge 20 giugno 2003 n. 142, applicabile al caso di specie in ragione dei criteri di successione delle leggi penali nel tempo. Chiedeva in conclusione la immediata applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.;
4) in subordine, la doverosità della trasmissione degli atti alla Camera dei deputati per i provvedimenti di competenza essendo il LI, all'epoca dei fatti, deputato.
Con ordinanza in data 12 luglio 2004, questa Corte, ritenendo fondato il motivo comune alle parti, sollecitava la valutazione della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge n. 140/2003, e disponeva la sospensione del processo.
Nella seduta del 19 gennaio 2005 la Camera approvava, con un solo voto contrario, la proposta della Giunta per le autorizzazioni di dichiarare che i fatti in oggetto concernono opinioni espresse da LI nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68 comma 1 Cost. In pari data la comunicazione veniva inviata a questa
Corte suprema e veniva quindi fissata la nuova udienza per la discussione.
La PC depositava il 24 maggio 2005 una memoria nella quale contestava gli argomenti posti dall'organo parlamentare a fondamento della decisione assunta, segnalando che non vi era sovrapponibilità tra il contenuto dello scritto diffuso e quello della interrogazione parlamentare a firma del LI, interrogazione che riguardava supposte incompatibilità dei membri (tra cui il prof. LC) di una commissione costituita in occasione di un concorso per professore di prima fascia per malattie odontostomatologiche. Chiedeva pertanto che fosse sollevato conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.
Il PG chiedeva parimenti sollevarsi conflitto di attribuzioni. Preso atto della deliberazione della Camera, la sentenza impugnata deve, in accoglimento del ricorso dell'imputato, essere annullata senza rinvio.
Questa Corte ha rilevato, nella ordinanza di sospensione, la infondatezza del motivo col quale in favore del LI si invocava l'annullamento della sentenza per la immediata operatività della causa di non punibilità prevista dall'art. 68 comma 1^ Cost., non rilevando incongruità logiche nel ragionamento del giudice di merito sulla "non evidenza" della stessa, alla luce del rilievo che la trasmissione dello scritto a soggetti del mondo accademico diversi dai titolari di poteri di disciplina o di denunzia inducesse a ritenere che si fosse trattato semplicemente di un attacco alla persona del querelante, attacco estraneo agli scopi della funzione parlamentare.
Allo stato deve, però, a norma dell'art. 129 c.p.p., prendersi atto della sopravvenuta causa di proscioglimento ex art. 68 comma 1 Cost.. È intervenuta la delibera di insindacabilità, pronunciata dalla Camera di appartenenza, in ordine alla opinione espressa dall'allora parlamentare LI.
Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 l. 140 del 2003, di tale delibera, in qualsiasi grado intervenuta, il giudice deve prendere atto a meno che non ritenga di dover censurare, con lo strumento del conflitto di attribuzione, la forma e/o la sostanza della decisione alla luce dei presupposti normativamente fissati.
Questa Corte, ha rilevato, come detto, la correttezza della motivazione del giudice del merito sulla non applicabilità immediata della causa di proscioglimento ex art. 68 Cost., esclusivamente sotto il profilo dedotto dai ricorrenti: quello cioè dell'assunto vizio di motivazione della sentenza impugnata circa la "non evidenza" della causa di proscioglimento, causa che era stata invocata ai sensi del comma 2 dell'art. 129, in presenza di una causa di estinzione del reato e che poteva prevalere solo se apprezzabile con la linearità della "constatazione".
Tale decisione non comporta però che debbano essere necessariamente censurate le ragioni poste a fondamento della delibera parlamentare, ragioni che infatti nella specie riflettono dettagliatamente altri e preminenti particolari della situazione di fatto alla luce dei principi della giurisprudenza costituzionale, di cui fanno corretta applicazione, così sottraendosi alla denuncia del conflitto di attribuzione in quanto non risultano lesivi delle attribuzioni della autorità giudiziaria. In particolare è decisivo richiamare la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale è vero da un lato che anche dopo l'entrata in vigore della legge 20 giugno 2003, n. 140, non ogni opinione espressa da un parlamentare rientra nella previsione dell'art. 68, primo comma, Cost., perché altrimenti l'immunità si risolverebbe in un privilegio personale configgente in modo irrimediabile con principi costituzionali fondamentali e diritti di altri soggetti;
d'altra parte è vero che "rientrano nella sfera dell'insindacabilità" non soltanto "tutte le opinioni manifestate con atti tipici nell'ambito dei lavori parlamentari", ma pure le attività non tipizzate "si debbono considerare "coperte" dalla garanzia di cui all'art. 68, nei casi in cui si esplicano mediante strumenti, atti e procedure, anche "innominati", ma comunque rientranti nel campo di applicazione del diritto parlamentare, che il membro del Parlamento è in grado di porre in essere e di utilizzare proprio solo e in quanto riveste tale carica" (così, sent. n. 298 del 2004; ma v. anche n. 120 del 2004, n. 56 del 2000, n. 509 del 2002 e n. 219 del 2003).
Ciò che conta è pur sempre l'esistenza del nesso funzionale tra opinione espressa ed attività non genericamente politica bensì parlamentare, anche se le caratteristiche di quest'ultima e di conseguenza quelle dello stesso nesso funzionale non possono essere rigorosamente definite in astratto "in ragione dell'inscindibile legame tra conflitto e singola fattispecie" (v. la citata sentenza n. 120 del 2004). Nell'ambito di tale orientamento giurisprudenziale si è altresì affermato - come del resto già rilevato da questa Corte - che non è decisiva la localizzazione dell'attività in questione all'interno o all'esterno dei palazzi del Parlamento e che, per quanto concerne la divulgazione delle opinioni espresse da parlamentari, quel che rileva è la sostanziale identità di contenuti fra l'opinione come espressa in un atto tipico inteso nei sensi suindicati, e quindi caratterizzata dal nesso funzionale, ed il messaggio che siffatta opinione divulga.
Può dunque affermarsi che anche l'invio di una lettera avente un contenuto offensivo - purché strettamente legato alla materia trattata con atti tipici della funzione parlamentare - rientra tra le modalità di espressione della funzione stessa dal momento che la battaglia politica avverso un fenomeno che si ritenga di malcostume se non addirittura illecito può spiegarsi non solo attraverso interrogazioni parlamentari o altre iniziative nella medesima sede istituzionale ma anche attraverso la denuncia nell'ambiente interessato , finalizzata a far emergere eventi che solo nella complicità e nella copertura trova il terreno fecondo per continuare ad esistere e a prosperare. A ciò va aggiunto che la verifica che la Corte costituzionale ritiene di poter espletare non è quella che si risolve in un controllo minuto e puntiglioso della corrispondenza esatta tra dichiarazioni esterne ed attività parlamentare, dovendo piuttosto indirizzarsi a verificare l'esistenza di una "corrispondenza sostanziale", in ossequio alle regole della vita democratica che trova nel Parlamento il centro rappresentativo del Paese (sent. 298 del 2004). In tale prospettiva appare non idonea a giustificare un conflitto di attribuzioni la diffusione dello scritto che riferisce di possibili brogli nell'espletamento di concorsi universitari ad opera di soggetti vicini al querelante e del quale questi si sarebbe reso corrivo, posto che lo stesso assunto, con specifico riferimento a colui che è ritenuto il regista della iniziativa, il prof. LC, costituisce oggetto della interrogazione parlamentare presentata due mesi prima: una interrogazione nella quale veniva segnalata proprio l'ingerenza del cattedratico LC nei concorsi universitari riguardanti le discipline odontoiatriche, attraverso la formazione delle commissioni giudicatrici.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 68, 1^ comma Costituzione. Così deciso in Roma, il 5 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2005