Sentenza 7 maggio 2009
Massime • 1
In tema di furto, la causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen. ha natura personale, con la conseguenza che non si estende all'eventuale concorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/05/2009, n. 26386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26386 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 07/05/2009
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1289
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARESCA Maria Francesca - Consigliere - N. 5421/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UE IO N. IL 06/09/1970;
2) AT RE N. IL 03/01/1932;
avverso SENTENZA del 08/07/2008 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe;
sentito il Procuratore Generale, in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
1) Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza 26 maggio 2004, ha condannato UE IO e AT RE alle pene ritenute di giustizia per il delitto di tentato furto di un'autovettura commesso in concorso tra di loro e con VI CO. Con la medesima sentenza ha assolto quest'ultimo dal medesimo reato ravvisando la causa di non punibilità prevista dal primo comma dell'art. 649 c.p. in quanto l'autovettura oggetto del tentato furto era nella disponibilità di VI CE, figlio dell'imputato. La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza 8 luglio 2008, ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo infondate le censure proposte con l'appello da UE e AT.
2) Contro la sentenza di appello hanno proposto ricorso congiunto UE IO e AT RE i quali hanno dedotto, con il primo motivo, la mancata applicazione, a loro favore, della causa di non punibilità applicata al concorrente nel reato VI CO. Con il secondo motivo si chiede invece la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
3) Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato. La censura proposta con il primo motivo è priva di alcuna motivazione (e peraltro neppure risulta essere stata proposta con i motivi di appello) ma richiede la soluzione di un complesso problema sul quale non risulta l'esistenza di precedenti nella giurisprudenza di legittimità.
Com'è noto l'art. 649 c.p., comma 1, afferma che non è punibile chi ha commesso i reati previsti dal medesimo titolo (tra i quali il furto oggetto del presente processo) in danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o di un discendente ecc. La possibilità di estendere la causa di non punibilità in esame ai concorrenti nel reato richiede peraltro che venga risolto preliminarmente il problema della natura di questa esclusione della punibilità sulla quale in dottrina sono state espresse diverse opinioni.
È evidente che si accogliesse la tesi (peraltro risalente e superata) secondo cui l'art. 649 c.p. prevede una ipotesi di nella quale difettano gli elementi costitutivi del reato (oggi si direbbe che ci si trova in assenza del fatto tipico) la conseguenza non potrebbe che essere quella della non punibilità dei concorrenti: se un fatto non è reato non lo è per nessuno di coloro che lo commettono.
Più complesso appare il discorso se dovesse ritenersi che faccia difetto l'antigiuridicità perché, come è noto, anche sull'antigiuridicità i contrasti in dottrina sono molto forti tra coloro che ritengono che le cause di esclusione dell'antigiuridicità (o cause di giustificazione) facciano venire meno, appunto, l'antigiuridicità - e si estendano dunque a tutti coloro che hanno commesso il fatto - mentre le cause di esclusione della colpevolezza (o scusanti) facciano venir meno solo l'elemento soggettivo e quindi non si estendano ai concorrenti. A maggior ragione questa estensione non si verifica per le cause di esclusione della pena che non fanno venir meno ne' l'antigiuridicità ne' l'elemento soggettivo. È parere della Corte, in adesione alla più diffusa dottrina, che l'ipotesi prevista dall'art. 649 c.p. integri una causa personale di esenzione dalla pena.
Sotto il profilo oggettivo e sotto quello soggettivo l'ipotesi in esame integra infatti tutti gli elementi tipici del fatto reato e la punibilità è esclusa soltanto per ragioni di politica criminale. È evidente anzitutto la differenza con le ipotesi previste dalle cause di giustificazione in senso stretto nelle quali l'ordinamento autorizza, in presenza di determinati presupposti, la consumazione di un fatto astrattamente previsto come reato ritenendo però, in un bilanciamento degli interessi in gioco, di privilegiarne uno rispetto ad un altro perché più meritevole di tutela (si pensi alla legittima difesa).
Ma non diversamente avviene per quanto riguarda le cause che escludono la colpevolezza: si pensi al caso del fatto commesso per coazione morale che realizza il fatto tipico ma non la colpevolezza. Nel nostro caso il fatto tipico si realizza nella sua integrità e, per quanto riguarda la colpevolezza, è richiesto l'elemento soggettivo del dolo che deve essere presente perché, diversamente, l'autore del fatto dovrebbe essere assolto nel merito e non mandato esente da pena per la causa in esame. Il reato è realizzato in tutti i suoi elementi ma ragioni di politica criminale, come si è già accennato, hanno consigliato l'adozione di questa causa di esclusione della punibilità per evitare che, nell'ambito dei rapporti familiari, vengono introdotti elementi di contrasto o disgregazione quale il processo penale.
La conclusione dell'aver collocato l'ipotesi in esame nelle cause personali di esclusione della pena è ovviamente che tale causa non si estende ai concorrenti per il suo carattere strettamente personale che non fa venir meno tipicità e colpevolezza.
4) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Neppure può essere invocata la causa di estinzione del reato costituita dalla prescrizione (oggetto del secondo motivo di ricorso) perché, essendo stato il reato commesso il 21 dicembre 2001, il decorso del termine di anni sette e mezzo si concluderà il 21 giugno 2009.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009