Sentenza 12 aprile 2013
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, l'omessa notifica all'estradando dell'avviso di comparizione dinanzi al P.G., ai sensi dell'art. 703, comma secondo, cod. proc. pen., determina una nullità per violazione del diritto di difesa, con conseguente invalidità degli atti successivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2013, n. 17952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17952 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 12/04/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 696
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 3253/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZG LE, nato in [...] il [...];
avverso la sentenza del 15/10/2012 della Corte di Assise di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Viola Alfredo Pompeo, che ha chiesto dichiararsi l'assenza degli elementi per dar luogo all'estradizione;
udito per il ricorrente l'avv. Passione Michele, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Firenze dichiarava l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dal Governo della Romania nei confronti del cittadino rumeno LE ZG in relazione ai reati di rapina, omicidio aggravato e furto aggravato commessi in Ungheria il 05/03/1997, per il quale il prevenuto era stato condannato, con riferimento ai primi due dei tre reati innanzi indicati, dalla Corte di appello di Targu Mures con sentenza del 20/03/2011, divenuta irrevocabile il 20/10/2011, e, con riferimento al terzo di quei reati, dalla Pretura di Miercurea Ciuc con sentenza del 03/09/1996, divenuta irrevocabile il 21/01/1997. Rilevava la Corte toscana come sussistessero le condizioni previste tanto dalla Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L. 30 gennaio 1963, n.300 (pure vigente nella Repubblica di Romania), quanto dal nostro codice di rito, per accogliere quella richiesta di estradizione passiva e per permettere che il ZG potesse scontare in Romania la pena complessiva di anni ventuno e mesi sei di reclusione, per la quale era stato emesso ordine di esecuzione del Tribunale di Harghita del 21/10/2011, detratto il periodo di custodia cautelare presofferto;
e come fossero infondate le varie questioni di legittimità sollevate dalla difesa in merito alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, alla conformità agli originali dei documenti trasmessi ed al rispetto, nei processi svoltisi in Romania, dei diritti fondamentali tutelati dalla CEDU.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'estradando, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Michele Passione, il quale ha dedotto i seguenti cinque motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 703 c.p.p., comma 2, art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., per essersi l'intero procedimento svoltosi senza la previa notificazione all'estradando dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 159 c.p.p., per essere stato notificato all'estradando l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello sulla base di un decreto di irreperibilità emesso senza la previa effettuazione di ricerche nel luogo di nascita dell'interessato e con ricerche insufficienti nel luogo di ultima residenza in Italia.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 701, 704 e 705 c.p.p., per avere la Corte territoriale accolto la domanda di estradizione del ZG, benché dagli atti non fosse emerso con certezza che il predetto si trovava ancora nel territorio dello Stato italiano.
2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 704 e 705 c.p.p., art. 12 Conv. Eur. estradizione, per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuto sufficiente la documentazione trasmessa dallo Stato richiedente, benché la stessa non contenesse in originale ne' in copia autentica la decisione esecutiva di condanna.
2.5. Violazione di legge, in relazione all'art. 705 c.p.p., art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, per essere stato l'estradando condannato in
Romania all'esito di un processo penale per reati commessi in Ungheria, per i quali dunque vi era il rischio di un bis in idem, e nel quale erano state valorizzate le dichiarazioni rese in Ungheria, dinanzi alle forze di polizia, da due coimputati che lo avevano accusato e che nel giudizio in Romania non si erano presentati e si erano così sottratti all'esame ed al controesame da parte della difesa.
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada sia fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
4. Il primo motivo del ricorso è fondato.
Dalla documentazione in atti si evince che l'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi alla P.G. nel corso della quale l'estradando avrebbe dovuto essere identificato e si sarebbe dovuto raccogliere il suo eventuale consenso all'estradizione, non venne notificato all'interessato in quanto già indicato come "irreperibile" dall'interpol in una comunicazione indirizzata al Ministero della giustizia. Si tratta, tuttavia, di una sorta di "attestazione" di irreperibilità che era stata formulata per finalità amministrative, senza il rispetto delle formalità previste dall'art. 159 c.p.p., con la conseguenza che l'assenza di una regolare notificazione all'interessato ha comportato una nullità per violazione del diritto di difesa e, dunque, l'invalidità della successiva requisitoria del P.G., da valere come atto propulsivo del procedimento, dunque degli atti compiuti nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte di appello di Firenze e della sentenza oggetto dell'odierno ricorso. Nè vi sono dubbi sugli effetti invalidanti dell'omessa notifica all'estradando, nelle forme di legge, dell'avviso di convocazione dinanzi al P.G.: ciò in sostanziale conformità con l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ha già ritenuto che, in materia di estradizione, l'omesso avviso al difensore dell'estradando del compimento degli atti di cui all'art. 703 c.p.p., determina la nullità della relativa udienza (così implicitamente Sez. 6, n. 24717 del 16/05/2002, Parretti, Rv. 222192). Resta assorbito l'esame dei restanti motivi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al P.G. presso la Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2013