Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5047
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Sentenza 5 aprile 2001

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L'applicazione nella materia dell'illecito amministrativo disciplinata dalla legge n. 689 del 1981 dell'art. 5 cod. pen., nell'interpretazione che di tale norma è stata data dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 24 marzo 1988, n. 364, secondo la quale viene a mancare l'elemento soggettivo quando ricorra la inevitabile ignoranza del precetto, richiede l'attenta valutazione dell'atteggiamento assunto dal trasgressore in ordine ai suoi doveri d'informazione delle leggi che riguardano il comportamento da seguire nella particolare circostanza, cosicché deve escludersi se non risulti che il soggetto si sia attivato per sciogliere il dubbio che invoca a giustificazione della mancata osservanza della legge (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il dubbio sull'esistenza del divieto di transito, in strada chiusa al traffico iscritta nel libro fondiario come bene pubblico, possa essere invocato a giustificazione della mancata osservanza del divieto solo se risulti che il trasgressore si è attivato per scioglierlo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5047
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5047
    Data del deposito : 5 aprile 2001

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