Sentenza 5 aprile 2001
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L'applicazione nella materia dell'illecito amministrativo disciplinata dalla legge n. 689 del 1981 dell'art. 5 cod. pen., nell'interpretazione che di tale norma è stata data dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 24 marzo 1988, n. 364, secondo la quale viene a mancare l'elemento soggettivo quando ricorra la inevitabile ignoranza del precetto, richiede l'attenta valutazione dell'atteggiamento assunto dal trasgressore in ordine ai suoi doveri d'informazione delle leggi che riguardano il comportamento da seguire nella particolare circostanza, cosicché deve escludersi se non risulti che il soggetto si sia attivato per sciogliere il dubbio che invoca a giustificazione della mancata osservanza della legge (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il dubbio sull'esistenza del divieto di transito, in strada chiusa al traffico iscritta nel libro fondiario come bene pubblico, possa essere invocato a giustificazione della mancata osservanza del divieto solo se risulti che il trasgressore si è attivato per scioglierlo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/04/2001, n. 5047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5047 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE FORESTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ELEONORA PIMENTEL 2, presso l'avvocato COSTA MICHELE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EL AU;
- intimato -
avverso la sentenza n. 299/97 del TO di BOLZANO, depositata il 21/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella udienza del 21/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Costa, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 4.4.1997 PA GE proponeva opposizione avanti al TO di Bolzano avverso due ordinanze- ingiunzioni del Direttore della Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano emesse ai sensi dell'art. 3 della Legge Provinciale di Bolzano 8.5.1990 n.10 per aver percorso senza autorizzazione la strada boschiva Vallarsa in cui insisteva il divieto di circolazione. Sosteneva che, essendo comunale, non poteva essere chiusa al traffico in base a tale normativa.
Si costituiva il Direttore della Ripartizione che chiedeva il rigetto dell'opposizione.
All'esito del giudizio il TO con sentenza dell'1/21.10.1997 accoglieva il ricorso, compensando le spese.
Riteneva il TO che, essendo la strada in questione iscritta nel libro fondiario come bene pubblico, l'opponente ben potrebbe aver avuto dei dubbi circa la sua inclusione nell'ambito delle strade comunali, escluse ai sensi dell'art. 3 della Legge Provinciale 8.5.1990 n. 10 dalla possibile chiusura da parte del Presidente della Giunta Provinciale e che pertanto dovevano trovare applicazione i principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza del 24.3.1988 n. 364. Avverso tale sentenza propone ricorso iter cassazione il Direttore della Ripartizione della Provincia di Bolzano, deducendo due motivi di censura.
La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il Direttore della Ripartizione della Provincia Autonoma di Bolzano denuncia violazione dell'art.3 della Legge della Provincia di Bolzano 8.5.1990 n. 10 in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C.. Premesso che, ai fini della legittimità del divieto di passaggio in base alla richiamata legge provinciale, è necessario che la strada non sia classificata statale, provinciale o comunale, che il transito sia vietato nelle forme previste, che il provvedimento sia pubblicato nel Bollettino della Regione e che all'inizio della strada sia apposto un segnale di divieto, deduce, da una parte, che dal Bollettino Ufficiale prodotto risultava che la strada in questione appartiene alle strade chiuse al traffico e, dall'altra, che dalla documentazione prodotta dallo GE si desumeva solo che la strada costituisce un bene pubblico e non una strada comunale, rilevando che per essere considerata tale è necessario che il Consiglio Comunale l'abbia classificata comunale;
circostanza questa che non si era però verificata.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. Lamenta che il TO abbia ritenuto che lo GE avesse potuto avere il convincimento che trattavasi di strada comunale, senza provvedere però all'assunzione di alcuna prova (come ad esempio l'assenza della prescritta segnaletica o la presenza di eventuali autorizzazioni speciali) e senza considerare che non poteva trovare applicazione la richiamata sentenza della Corte Costituzionale n. 364/88 in presenza del prescritto cartello posto in modo visibile all'inizio della strada e che lo ZE ha semplicemente ritenuto di ignorare.
Entrambi i motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per la loro intima connessione logica e giuridica, sono fondati. Il convincimento espresso dal TO, con esplicito richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 364/88 circa l'impossibilità di escludere il dubbio che l'opponente possa aver avuto in ordine all'esistenza del divieto di transito sulla strada e quindi relativamente alla scusabilità dell'ignoranza della norma che tale divieto imponeva, è sorretto da non corrette considerazioni giuridiche, frutto di un'errata lettura di detta pronuncia. Tale principio, pur invocabile per analogia nella materia degli illeciti amministrativi come da giurisprudenza ormai consolidata, richiede infatti per la sua applicazione un'attenta valutazione dell'atteggiamento assunto dal trasgressore in ordine ai suoi doveri d'informazione delle leggi che riguardano il comportamento da tenere nella particolare circostanza, doveri cui fa espresso riferimento la stessa Corte Costituzionale e che sono alla base della convivenza civile.
In un tale contesto normativo, come definito dal giudice delle leggi, deve escludersi quindi in linea di principio che il dubbio possa essere invocato a giustificazione della mancata osservanza del divieto, specie se non risulti che il soggetto si sia attivato per scioglierlo e che le sue iniziative non abbiano approdato ad alcuna verifica certa per circostanze estranee alla sua volontà e riferibili direttamente ad interpretazioni contrastanti degli organi amministrativi e giudiziari.
Tali circostanze infatti non si desumono in alcun modo dall'impugnata sentenza, nemmeno come mera prospettazione dell'interessato, il quale anzi, essendosi limitato a sostenere in sede di opposizione che la strada non poteva essere chiusa al traffico, come risulta nella parte espositiva della stessa sentenza impugnata, ha implicitamente ammesso la sussistenza del divieto. Pertanto, non potendo ritenersi rilevante in linea di principio il dedotto dubbio e non essendo stati comunque evidenziati dal TO elementi in grado di giustificarlo, l'impugnata sentenza deve essere cassata.
Non ritiene inoltre il Collegio che siano necessari ulteriori accertamenti in quanto l'esclusione della responsabilità da parte del TO sotto il profilo meramente soggettivo ha come presupposto, da considerarsi quindi accertato dallo stesso giudice, che la strada percorsa non rientrasse fra quelle comunali, per le quali il divieto sarebbe stato illegittimo, ma fosse solo un bene pubblico, come risultava dal libro fondiario.
Ricorrendo quindi le condizioni di cui all'art. 384 comma 1 C.P.C. per una decisione nel merito e dovendosi ritenere legittima l'esistenza del divieto, come accertato dallo stesso TO, deve essere rigettata l'opposizione proposta avverso le due ordinanze- ingiunzioni.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, rigetta l'opposizione. Condanna lo GE al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado che liquida in L. 800.000 di cui L. 600.000 per onorario e L. 130.000 per diritti di procuratore nonché delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in L. 700.000 per onorario, oltre alle spese liquidate in L. 30.900=.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001