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Sentenza 27 aprile 2023
Sentenza 27 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2023, n. 17547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17547 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BR MA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 22/09/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del PG, Andrea Venegoni, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da RU LE avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 27 maggio 2021 di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., cui il ricorrente è sottoposto. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, tale regime era giustificato dall'inserimento del condannato in posizione di rilievo nell'ambiente della criminalità calabrese riconducibile al locale di Ariola, dallo stato di latitanza che lo stesso è riuscito a garantirsi per un certo periodo di tempo, dai tentativi del gruppo criminale di farlo evadere riferiti da un collaboratore di giustizia, dalla persistente attività criminale organizzata nel territorio di provenienza che ha dato luogo anche ad omicidi e tentati omicidi in logiche di assestamento degli equilibri tra gruppi rivali. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17547 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 28/02/2023 Il Tribunale ha concluso, pertanto, nel senso della fondatezza del pericolo che nel regime detentivo ordinario il condannato possa con le proprie conoscenze sostenere le attività illecite del gruppo criminale di appartenenza. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il condannato deducendo un unico motivo di ricorso in cui deduce violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione, in riferimento agli artt. 41-bis, ord. pen. relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato in esame, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo;
la motivazione faceva riferimento soltanto a fatti antecedenti alla carcerazione, citava fatti di sangue recenti del territorio di riferimento senza che sia ancora avvenuto un accertamento giurisdizionale sugli stessi che consentano di riferirli all'organizzazione criminale in cui era attivo il ricorrente, ed anzi in uno dei due omicidi citati nei gradi di giudizio di merito sarebbe emerso che lo stesso sarebbe avvenuto per motivi passionali;
la motivazione citava anche tentativi di far evadere il condannato che non sono riscontrati da alcun elemento investigativo;
la motivazione sosteneva l'operatività attuale di sodalizi criminali nel territorio di riferimento del ricorrente ma nessuna contestazione risultava, in realtà, sull'attuale operatività della locale di Ariola;
la motivazione ometteva di considerare che il nucleo familiare del condannato non ha attuali pendenze giudiziarie. La motivazione sarebbe, in definitiva, meramente apparente. 3. Il Procuratore Generale, Andrea Venegoni, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Si ricorda preliminarmente che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica o proroga il regime differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen., è impugnabile unicamente per violazione di legge. In ordine al perimetro di ampiezza di tale vizio, ed alla possibilità di far rifluire in esso una censura, in realtà, al contenuto della motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, si è, da tempo, sostenuto che «in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805). L'orientamento giurisprudenziale citato è, peraltro, espressione di principi più generali enunciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui la violazione di legge permette il sindacato della motivazione soltanto nei casi in cui la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Risultano quindi estranee ai limiti del sindacato 'attribuito a questa Corte di legittimità le doglianze sviluppate nel ricorso in merito alla attribuibilità o meno all'organizzazione criminale in cui era attivo il ricorrente degli omicidi avvenuti di recente nel territorio di riferimento, ed in merito alla valutazione sulla maggiore o minore capacità criminale attuale della locale di Ariola, perché afferenti non la coerenza, completezza e logicità della motivazione, ma la ponderazione degli elementi di prova su cui è stato fondato il provvedimento impugnato. Per le stesse ragioni non è, inoltre, sindacabile come apparenza della motivazione la circostanza che l'ordinanza impugnata abbia fatto riferimento alla notizia che l'organizzazione criminale si fosse attivata per far evadere il detenuto, che è una circostanza rilevante, in quanto indicativa della capacità del detenuto di mantenere contatti con l'esterno nonostante la sottoposizione al regime di cui all'articolo 41-bis ord. pen., restando riferita al merito la valutazione del quantum degli elementi di prova esistenti in ordine a tale tentativo di evasione, e l'esistenza o meno di riscontri alle dichiarazioni sul punto del collaboratore di giustizia. Va anche aggiunto che non è metodologicamente corretto richiedere alla ordinanza impugnata lo stesso standard di valutazione delle prove della esistenza o meno del tentativo di evasione che sarebbe necessario in un giudizio sul merito di tale fatto criminale, perché, come ricordato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, la persistente esistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti», essendo stati valorizzati specifici elementi di fatto che sono stati tratti da provvedimenti giudiziari a carico del prevenuto (Sez. 1, Sentenza n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; conforme Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). La circostanza, inoltre, che il nucleo familiare dell'interessato non abbia attuali pendenze giudiziarie, riferita in ricorso, non sarebbe in ogni caso sufficiente a trasformare in una motivazione apparente il percorso logico della ordinanza, che parte dalla considerazione della posizione di capoclan del ricorrente, passa attraverso la valutazione del suo periodo di latitanza, evidenzia i tentativi della cosca di farlo evadere, e rileva la permanente operatività della criminalità organizzata nel territorio di riferimento, come da informazioni riferite dalle forze di polizia. In definitiva, come evidenziato nei precedenti giurisprudenziali citati sopra, una motivazione apparente è una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, e nel caso in esame il filo logico del provvedimento impugnato (posizione di capoclan del ricorrente, latitanza, tentativi della cosca di farlo evadere, permanente operatività della criminalità organizzata nel territorio di riferimento) è agevolmente comprensibile, talchè le censure mosse dal ricorso si risolvono, in definitiva, in una rilettura degli elementi di prova che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di individuare a carico del ricorrente sulla persistente esistenza di collegamenti dello stesso con un'associazione criminale. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023.
lette le conclusioni del PG, Andrea Venegoni, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da RU LE avverso il decreto del Ministro della Giustizia del 27 maggio 2021 di proroga del regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis ord. pen., cui il ricorrente è sottoposto. Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, tale regime era giustificato dall'inserimento del condannato in posizione di rilievo nell'ambiente della criminalità calabrese riconducibile al locale di Ariola, dallo stato di latitanza che lo stesso è riuscito a garantirsi per un certo periodo di tempo, dai tentativi del gruppo criminale di farlo evadere riferiti da un collaboratore di giustizia, dalla persistente attività criminale organizzata nel territorio di provenienza che ha dato luogo anche ad omicidi e tentati omicidi in logiche di assestamento degli equilibri tra gruppi rivali. Penale Sent. Sez. 1 Num. 17547 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 28/02/2023 Il Tribunale ha concluso, pertanto, nel senso della fondatezza del pericolo che nel regime detentivo ordinario il condannato possa con le proprie conoscenze sostenere le attività illecite del gruppo criminale di appartenenza. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il condannato deducendo un unico motivo di ricorso in cui deduce violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione, in riferimento agli artt. 41-bis, ord. pen. relativamente alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato in esame, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo;
la motivazione faceva riferimento soltanto a fatti antecedenti alla carcerazione, citava fatti di sangue recenti del territorio di riferimento senza che sia ancora avvenuto un accertamento giurisdizionale sugli stessi che consentano di riferirli all'organizzazione criminale in cui era attivo il ricorrente, ed anzi in uno dei due omicidi citati nei gradi di giudizio di merito sarebbe emerso che lo stesso sarebbe avvenuto per motivi passionali;
la motivazione citava anche tentativi di far evadere il condannato che non sono riscontrati da alcun elemento investigativo;
la motivazione sosteneva l'operatività attuale di sodalizi criminali nel territorio di riferimento del ricorrente ma nessuna contestazione risultava, in realtà, sull'attuale operatività della locale di Ariola;
la motivazione ometteva di considerare che il nucleo familiare del condannato non ha attuali pendenze giudiziarie. La motivazione sarebbe, in definitiva, meramente apparente. 3. Il Procuratore Generale, Andrea Venegoni, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Si ricorda preliminarmente che il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, che decide sul reclamo avverso il decreto del Ministro della giustizia che applica o proroga il regime differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen., è impugnabile unicamente per violazione di legge. In ordine al perimetro di ampiezza di tale vizio, ed alla possibilità di far rifluire in esso una censura, in realtà, al contenuto della motivazione del provvedimento del Tribunale di sorveglianza, si è, da tempo, sostenuto che «in tema di regime carcerario differenziato, è legittima la proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge, in tale vizio ricomprendendosi, come mancanza della motivazione, tutti i casi nei quali essa appaia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea - per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso - a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito» (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, Santapaola, Rv. 230303), e che «non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi» (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805). L'orientamento giurisprudenziale citato è, peraltro, espressione di principi più generali enunciati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo cui la violazione di legge permette il sindacato della motivazione soltanto nei casi in cui la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Risultano quindi estranee ai limiti del sindacato 'attribuito a questa Corte di legittimità le doglianze sviluppate nel ricorso in merito alla attribuibilità o meno all'organizzazione criminale in cui era attivo il ricorrente degli omicidi avvenuti di recente nel territorio di riferimento, ed in merito alla valutazione sulla maggiore o minore capacità criminale attuale della locale di Ariola, perché afferenti non la coerenza, completezza e logicità della motivazione, ma la ponderazione degli elementi di prova su cui è stato fondato il provvedimento impugnato. Per le stesse ragioni non è, inoltre, sindacabile come apparenza della motivazione la circostanza che l'ordinanza impugnata abbia fatto riferimento alla notizia che l'organizzazione criminale si fosse attivata per far evadere il detenuto, che è una circostanza rilevante, in quanto indicativa della capacità del detenuto di mantenere contatti con l'esterno nonostante la sottoposizione al regime di cui all'articolo 41-bis ord. pen., restando riferita al merito la valutazione del quantum degli elementi di prova esistenti in ordine a tale tentativo di evasione, e l'esistenza o meno di riscontri alle dichiarazioni sul punto del collaboratore di giustizia. Va anche aggiunto che non è metodologicamente corretto richiedere alla ordinanza impugnata lo stesso standard di valutazione delle prove della esistenza o meno del tentativo di evasione che sarebbe necessario in un giudizio sul merito di tale fatto criminale, perché, come ricordato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, la persistente esistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti», essendo stati valorizzati specifici elementi di fatto che sono stati tratti da provvedimenti giudiziari a carico del prevenuto (Sez. 1, Sentenza n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221; conforme Sez. 1, n. 18791 del 06/02/2015, Caporrimo, Rv. 263508). La circostanza, inoltre, che il nucleo familiare dell'interessato non abbia attuali pendenze giudiziarie, riferita in ricorso, non sarebbe in ogni caso sufficiente a trasformare in una motivazione apparente il percorso logico della ordinanza, che parte dalla considerazione della posizione di capoclan del ricorrente, passa attraverso la valutazione del suo periodo di latitanza, evidenzia i tentativi della cosca di farlo evadere, e rileva la permanente operatività della criminalità organizzata nel territorio di riferimento, come da informazioni riferite dalle forze di polizia. In definitiva, come evidenziato nei precedenti giurisprudenziali citati sopra, una motivazione apparente è una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, e nel caso in esame il filo logico del provvedimento impugnato (posizione di capoclan del ricorrente, latitanza, tentativi della cosca di farlo evadere, permanente operatività della criminalità organizzata nel territorio di riferimento) è agevolmente comprensibile, talchè le censure mosse dal ricorso si risolvono, in definitiva, in una rilettura degli elementi di prova che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di individuare a carico del ricorrente sulla persistente esistenza di collegamenti dello stesso con un'associazione criminale. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2023.