Sentenza 13 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/05/2003, n. 7327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7327 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2003 |
Testo completo
се 66680 REGISTRAZIONE DP.R. 26/4/1986 REPUBBLICA ITALIANA A ALL. B - N. 5 TRIBUTARIA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria 07 3 2 7 /03 Composta dagli Dott. Giovanni R.G.N. 21875/99 Presidente e Relatore Cron. 16253 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Rep.Consigliere RUGGIERO Consigliere Ud. 27/11/02 Dott. Francesco Dott. Simonetta SOTGIU Consigliere D'ALONZO ConsigliereDott. Michele CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66680 sul ricorso proposto da: MINISTERO FINANZE, UFFICIO DISTRETTUALE II DD SPOLETO, 102. 1 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
EI RI DI RI ELVIO SAS, in persona del rappresentante pro tempore, elettivamente legale domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 495, presso lo studio 2002 4308 degli avvocati GIUSEPPE TINELLI, ANGELO STEFANORI che -1- la rappresentano e difendono, giusta procura in calce;
controricorrente avverso la sentenza n. 458/01/98 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 30/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito, per il resistente, l'Avvocato STEFANORI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Spoleto, sulla scorta di processo-verbale di constatazione della guardia di finanza di Spoleto alla sua volta basato su verifica effettuata dalla guardia di finanza di Imperia nei confronti di una OD s.r.l. ha contestato alla EI RI di RI IO s.a.s. il carattere fittizio di acquisti di olio di oliva da detta OD s.. . sul rilievo, fra l'altro, che quest'ultima società non risultava aver avuto la disponibilità del prodotto: ha accertato, di conseguenza, con riferimento al 1989 (avviso di accertamento n. 4202000112), un maggior imponibile ai fini dell'ilor, elevando dalle dichiarate £ 233.731.000 a £ 346.921.000 il reddito tassabile La EI RI di RI IO s.a.s. ha impugnato l'avviso emesso, sostenendo, fra l'altro, di aver realmente acquistato la merce dedotta in discussione. L'impugnazione è stata accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia con sentenza del 15 novembre 1996. L'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso tale sentenza è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale dell'Umbria, la quale, con la qui impugnata sentenza del 3 dicembre 1998, ha preliminarmente disatteso la richiesta dell'appellante di acquisire, con altri documenti, il verbale redatto dalla guardia di finanza di Imperia, non ritenendolo necessario per la decisione, e poi, quanto al merito, ha ravvisato fondate le ragioni vantate dalla contribuente. Nella sua richiamata pronuncia la commissione tributaria regionale ha rilevato: 3ني ا -che il carattere meramente cartolare dei rapporti in contestazione non è desumibile dalla sola circostanza che la OD s.p.. difettava di organizzazione e di struttura aziendale per acquistare, immagazzinare e rivendere l'olio discusso, ben potendo essersi la stessa avvalsa di approvvigionamenti diretti nei luoghi di produzione, seguiti da immediate cessioni con risparmio di costi;
-che l'assunto dell'effettività degli acquisti trova conforto nella regolarità delle fatture, delle bolle di accompagnamento e della contabilità dell'acquirente, nella emissione da parte di questa di assegni bancari in pagamento dei prezzi, in una sentenza con la quale il Tribunale penale di Spoleto ha assolto il legale rappresentante della EI RI di RI IO s.a.s. da imputazioni attinenti a similari vendite di partite di olio. Il Ministero dell'economia e delle finanze ricorre, con tre motivi, per la cassazione della citata sentenza di secondo grado, non notificata. La RI s.p.a., risultante dalla trasformazione della ridetta EI RI di RI IO s.a.s., resiste al ricorso, notificatole il 15 novembre 1999, con controricorso del 22 dicembre 1999. MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia pone problematiche analoghe a quelle in passato affrontate e risolte da questa Corte Suprema in cause 4 riguardanti sempre l'odierna controricorrente ed i suoi soci (sentt. 24.III.2001 n. 4322 ed altre) ed esige identiche soluzioni. Con il primo motivo di ricorso, si critica la reiezione dell'istanza di acquisizione del processo-verbale redatto dalla guardia di finanza di Imperia, dianzi ricordato. La p.a. ricorrente premette che tale verbale, da cui ha avuto origine l'accertamento in discussione, non era nella disponibilità dell'ufficio, perché coperto da riservatezza in ragione della pendenza di processo penale, e deduce che il mancato accoglimento di quell'istanza è viziato da carenza di motivazione, in quanto non spiega la ritenuta non necessità dell'atto ai fini della decisione, è contraddetto dalla riconosciuta inadeguatezza degli elementi probatori offerti dall'ufficio, e, comunque, incorre in violazione degli artt. 7 e 58 del d.lgs. 31.XII.1992 n. 546 e 213 cod. proc. civ., sotto il profilo che l'esercizio dei poteri istruttori conferiti da tali norme al giudice tributario sarebbe doveroso ove occorra colmare con ulteriori documenti la semiplena probatio ricavabile dalla risultanze processuali. Il motivo è infondato per l'erroneità della premessa dalla quale muove. La guardia di finanza di Imperia, come evidenzia la ricorrente, ha svolto una "verifica fiscale generale" a carico della OD s.p.., e, quindi, ha operato nell'ambito delle sue funzioni di collaborazione con gli uffici tributari, redigendo atti nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria. La circostanza che quel verbale abbia dato luogo anche a processo penale, per aver la guardia di finanza denunciato in veste di polizia giudiziaria i reati ravvisati nei fatti accertati in 5 qualità di polizia tributaria, e sia, di conseguenza, rimasto inutilizzabile per tutta la durata del giudizio di merito a causa di segretezza determinata da ragioni di giustizia penale, non è stata tempestivamente dedotta, né, comunque, dimostrata, tenendosi conto che detta segretezza cessa quantomeno con l'apertura della fase dibattimentale (anteriore alla conclusione del procedimento dinanzi alla commissione tributaria regionale, ove si tratti del processo penale definito con la menzionata pronuncia del Tribunale di Spoleto). Si rende così superfluo prendere posizione sulle questioni inerenti alla pretesa obbligatorietà dell'iniziativa istruttoria del giudice tributario, o, comunque, alla sindacabilità della motivazione con la quale quell'obbligatorietà è stata negata, dato che è priva di legittimazione e di interesse a sollecitare l'ordine di produzione di un documento, e poi a denunciare il mancato accoglimento dell'istanza proposta a tali fini, la parte che detenga il documento stesso e sia, perciò, in grado di versarlo in causa (anche nel corso del giudizio di appello, a' sensi dell'art. جھو 58, comma 2, d.lgs. n.546 del 1992, cit.). ں Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, da esaminarsi congiuntamente, censurano il giudizio dato dalla commissione tributaria regionale sulla mancata dimostrazione della dedotta inesistenza delle discusse vendite di olio. Il relativo apprezzamento, ad avviso della p.a. ricorrente, per la parte inerente alla svalutazione degli elementi addotti dall'ufficio, non dà logica spiegazione della ritenuta equivocità del fatto che la pretesa venditrice era carente di organizzazione e capacità produttiva e distributiva, e, per la parte inerente alla valorizzazione degli elementi offerti dalla contribuente, trascura 6 che la regolarità formale non è sintomo della veridicità delle scritture contabili, che il versamento di una somma non autorizza a presumere la sua effettuazione solvendi causa, che la citata sentenza penale non era vincolante e neppure utile, riferendosi a fatti diversi. I motivi sono fondati sulla scorta e nei limiti delle considerazioni seguenti. L'ufficio ha basato l'accertamento a carico della controricorrente sull'assunto della simulazione dei contratti di vendita di olio d'oliva per effetto di un accordo inter partes diretto a creare una mera apparenza di trasferimenti di merce. La simulazione assoluta, proprio perché caratterizzata da volontà negoziale solo formalmente manifestata, ma in realtà improduttiva di effetti in forza di un patto sottostante tenuto celato dai contraenti, è logicamente conciliabile con la consacrazione di detta volontà in atti e scritturazioni, quale Poli mezzo al fine di creare una esteriorità fittizia. Ne discende, nell'ambito del dibattito giudiziale sulla simulazione assoluta di una vendita di merce, la non decisività del riscontro di documenti del dichiarato alienante o del dichiarato acquirente potenzialmente coerenti con una alienazione effettiva, come le fatture, i registri di carico e scarico, i titoli di pagamento, restando aperta e impregiudicata l'alternativa della formazione dei documenti medesimi per creare o confortare una concordata situazione di apparenza. Determinante, al fine indicato, è, invece, l'indagine sull'esistenza della merce, quale necessario presupposto di un suo effettivo passaggio dal venditore al compratore;
l'inesistenza 7 della merce stessa è astrattamente idonea a dimostrare la divaricazione fra atti formali e realtà. La commissione tributaria regionale non ha mancato i rilevare che la società, in tesi, venditrice non risultava aver avuto la disponibilità "fisica" delle consistenti partite di olio in discorso, ma ha ritenuto il fatto carente di valore probatorio, in quanto compatibile con l'ipotesi di una disponibilità "di diritto" della merce, per acquisti effettuati presso i produttori ed i luoghi di produzione, con immediate rivendite alla società odierna controricorrente tramite operazioni di trasporto direttamente da detti luoghi alla subacquirente. Queste argomentazioni, alla luce delle osservazioni dianzi svolte, non si sottraggono alla critica di insufficienza dell'indagine e della motivazione, dato che l'attendibilità dell'indicata ipotesi, il cui verificarsi avrebbe privato di concludenza gli elementi allegati dall'ufficio, poteva, e doveva, essere vagliata sulla scorta delle altre risultanze di causa, e, segnatamente, delle deduzioni e delle indicazioni delle parti dei rapporti in contestazione circa la provenienza della merce assertivamente compravenduta e circa le modalità del suo trasporto. Per un esame che colmi l'evidenziata lacuna, e poi provveda a rivalutare il complessivo quadro indiziario in esito al relativo approfondimento, si deve, con l'accoglimento in parte del secondo e del terzo motivo, cassare la sentenza impugnata e disporre la prosecuzione della causa in sede di rinvio. Al giudice di rinvio, che si designa in una sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria diversa da quella 8 che ha reso la sentenza cassata, si demanda il regolamento delle spese, anche, della presente fase processuale di legittimità.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie, per quanto di ragione, il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione all'accoglimento e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese, dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale dell'Umbria diversa da quella che ha reso la pronuncia cassata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di cassazione, il 27 novembre 2002 IL CANCELLIERE CT Osvaldo/Ascanio PRESIDENTE Cieleni Bolini, Liten ask DEPOSI T IN CANCELLERIA Oggi 1.3 MAG. 2003------ IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Astanio 9