Sentenza 24 marzo 2009
Massime • 1
Le opere realizzate in area vincolata sono insuscettibili di condono edilizio nel caso in cui l'area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità tanto assoluta quanto relativa. (V. Corte cost. n. 54 del 2009 e n. 150 del 2009).
Commentari • 18
- 1. Legal blog - Part 17Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/
Remissione di querela, per accettazione sufficiente verificare mancanza di rifiuto Per l'efficacia giuridica della remissione di querela non è indispensabile l'accettazione, essendo sufficiente che da parte del querelato non vi sia un rifiuto espresso o tacito della remissione stessa. In definitiva, ha stabilito la Suprema Corte con... Buone ferie a tutti…! Giudizio di appello e nullità sentenza di primo grado: ammissibile il ricorso per cassazione Con sentenza n. 29529 del 25 giugno 2009, depositata il 16 luglio 2009, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Presidente T. Gemelli. Vitrone, Relatore A. Macchia), nel risolvere un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato... …
Leggi di più… - 2. Legal blog - Part 7Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/
Decreto blocca demolizioni, prime pronunce del Giudice dell'Esecuzione Decreto Legge c.d. blocca demolizioni, inapplicabile alle opere realizzate sull'isola d'Ischia. Le prime decisioni del Giudice dell'Esecuzione. Decreto blocca demolizioni: si applica ad Ischia? Non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il testo del Decreto Legge c.d. blocca demolizioni, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 23 aprile 2010 aveva già suscitato un ampio ed acceso dibattito nell'opinione pubblica e tra gli addetti... La Cassazione sul reato di stalking Il perdurante e grave stato di ansia o di paura, costituente uno dei tre possibili eventi del delitto di atti persecutori (c.d. …
Leggi di più… - 3. Legal blog: blog giuridicoGioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/
Giudizio di appello e nullità sentenza di primo grado: ammissibile il ricorso per cassazione Con sentenza n. 29529 del 25 giugno 2009, depositata il 16 luglio 2009, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Presidente T. Gemelli. Vitrone, Relatore A. Macchia), nel risolvere un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato l'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado, rinviando gli atti al tribunale per il nuovo giudizio, sempre che il ricorrente abbia un interesse concreto ed attuale. In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso del Procuratore …
Leggi di più… - 4. Legal blog - Part 45Gioacchino Celotti · https://www.legal-blog.it/
- 5. Legal bloghttps://www.legal-blog.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/03/2009, n. 24647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24647 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2009 |
Testo completo
massimmis 24 6 47 /09 SENTENZA N.671 Udienza pubblica del 24 marzo 2009
REG. GENERALE n. 36447/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.: 1. Dott. Pierluigi Onorato Presidente
2. Dott. Ciro Petti Consigliere
3. Dott. Alfredo Teresi Consigliere Consigliere
4. Dott. Amedeo Franco (est.)
Consigliere 5. Dott.ssa Guicla I. Mulliri ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da RA UL, nata a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 7.4.2008 dalla corte d'appello di Lecce;
udita nella pubblica udienza del 24 marzo 2009 la relazione fatta dal
Consigliere Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo Con la sentenza in epigrafe la corte d'appello di Lecce confermò la senten- za 16.5.2007 del giudice del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Nardò, che aveva dichiarato RA UL colpevole dei reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, e 349 cod. pen., condannandola alla pena ritenuta di giustizia.
L'imputata propone ricorso per cassazione deducendo: bu 1) violazione dell'art. 32 dp.R. 6 giugno 2001, n. 380; manifesta illogicità della motivazione in punto di pretesa irrilevanza tanto del condono edilizio quanto del condono ambientale in riferimento alle opere in contestazione;
viola- zione dell'art. 1, comma 37, legge 15 dicembre 2004, n. 308, in materia di con- dono ambientale. Sostiene, in sintesi, che la corte d'appello ha errato nel ritenere che l'opera in questione non fosse suscettibile di condono edilizio perché sita in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, pur non essendo a stessa sottoposta a divieto di inedificabilità assoluta. Sostiene poi che in ogni caso, ella aveva pre- sentato domanda di condono ambientale ai sensi della legge 15 dicembre 2004,
n. 308, e che la concessione del condono ambientale, facendo per così dire ca- ducare il vincolo, avrebbe comportato anche la possibilità di ottenere il condono edilizio. La corte d'appello ha invero errato nel ritenere che il condono ambien- tale avrebbe un ambito coincidente con quello del condono edilizio e che quindi sarebbe possibile soltanto per gli interventi di minore entità. L'autorizzazione
paesaggistica in sanatoria comporta lo sgravio del vincolo paesaggistico, ren- dendo in tal modo possibile l'accesso al condono edilizio anche per gli immobili realizzati in zona sottoposta a vincolo. 2) manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto in ordi- ne all'accertamento della data in cui è stato conosciuto dall'imputato il seque- stro e l'apposizione dei sigilli;
violazione del principio di presunzione di inno- cenza. Osserva che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che ella avrebbe conosciuto il provvedimento di sequestro in data 21.2.2003, dal momento che in tale data le fu notificato (all'estero dove risiedeva) non il provvedimento di sequestro ma l'invito ad eleggere domicilio. Il sequestro le fu invece notificato il 3.3.2003. Ora, non vi è nessuna prova che vi sia stata una modificazione dello stato dei luoghi successivamente a tale data del 3.3.2003.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso è infondato perché la corte di appello ha corret- tamente applicato il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte in tema di condono edilizio, secondo cui, in materia edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, am- bientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 32, commi 25, 26 e 27, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1; restauro, risanamento conservati- vo e manutenzione straordinaria), che siano conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali), e previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. Sic- ché sono escluse dal condono tutte le nuove costruzioni - quale è quella oggetto del presente processo realizzate, in assenza o in totale difformità dal titolo e- dilizio in zona assoggettata ad uno dei suddetti vincoli (cfr. ex plurimis, Sez. III, 10.5.2005, n. 33297, Palazzi, m. 232186; Sez. III, 11.6.2008, n. 37273, Carillo;
Sez. III, 26.10.2007, n. 45242, Tirelli).
Non è poi esatto l'assunto della ricorrente che la Corte costituzionale a- vrebbe chiarito, con riferimento agli abusi in aree vincolate, che la sanabilità delle opere realizzate in area vincolata è da escludere solo se si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta (divieti di edificazione o prescrizioni di inedificabilità ex art. 33 legge 28 febbraio 1985, n. 47) e non anche nella diversa ipotesi di vincolo di inedificabilità relativa. E difatti, la sentenza n. 54 del 2009 ha dichia- rato illegittima una norma regionale che prevedeva il divieto di sanare le opere abusive edificate su aree sottoposte a vincoli di tutela solo quando questi ultimi comportino l'inedificabilità assoluta», e ciò proprio perché l'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. 269 del 2003 «attribuisce effetto impeditivo della sanatoria ad ulteriori vincoli, che la norma impugnata ... avrebbe invece l'effetto di vanifica- re». E con la successiva ord. n. 150 del 2009 la Corte costituzionale ha espres- samente rilevato che il principio affermato da questa Corte (secondo cui entro le aree vincolate possono beneficiare del condono le sole opere di restauro e risa- namento conservativo, nonché di manutenzione straordinaria, nei casi indicati nell'Allegato I al d.l. n. 269 del 2003, punti 4, 5 e 6) «appare del tutto conforme alla lettera della disposizione impugnata», precisando inoltre che è erronea una -3-
ricostruzione della giurisprudenza costituzionale nel senso che i vincoli preclu- sivi della sanatoria dovrebbero essere esclusivamente quelli che prevedano una inedificabilità assoluta, «atteso che la sentenza n. 54 del 2009 ha chiarito come tali vincoli non debbano necessariamente comportare l'inedificabilità assoluta». La ricorrente poi sostiene che, avendo presentato domanda di condono am- bientale ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308, l'accoglimento di tale domanda e la concessione del condono ambientale, facendo per così dire cadu- care il vincolo, avrebbero comportato anche la possibilità di ottenere il condono edilizio. Sostiene inoltre che il condono ambientale sarebbe nella specie conce- dibile perché esso avrebbe un ambito diverso dal condono edilizio e quindi sa- rebbe possibile anche per interventi diversi da quelli di minore entità. Anche questi assunti sono chiaramente infondati. Va preliminarmente os- servato che nel presente processo l'imputata risponde del solo reato edilizio e non anche di quello ambientale, che non le è stato contestato. Sono quindi nella specie irrilevanti tutte le questioni relative all'ambito ed all'estensione del c.d. condono ambientale. Ed infatti, quand'anche dovesse accogliersi la tesi che il condono ambientale non sarebbe anch'esso limitato agli interventi di minore en- tità e quindi sarebbe concedibile nella specie, in ogni caso non ne potrebbe de- rivare alcuna conseguenza in ordine alla possibilità di ottenere il condono edili- zio. E ciò perché, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il condo- no ambientale introdotto dall'art. 1, commi 37, 38 e 39 L. n. 308 del 2004 estin- gue esclusivamente il reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004 e gli altri re- ati paesaggistici, ma non si estende al reato edilizio attesa la mancanza di norme di coordinamento, diversamente da quanto disciplinato con la L. n. 326 del 2003
(cosiddetto condono edilizio), che espressamente prevedeva che il rilascio del titolo abilitativo edilizio estinguesse anche il reato per la violazione del vincolo (Sez. III, 7.12.2007, Verrillo, m. 234327; Sez. III, 5.4.2006, Turco, m. 234327).
Il secondo motivo si risolve in una censura in fatto ed è comunque infonda- to. Infatti, anche a voler accettare l'assunto della ricorrente secondo cui la stessa avrebbe avuto notizia del sequestro non in data 21 febbraio 2003, bensì solo in data 3 marzo 2003, ugualmente sarebbe responsabile del reato di violazione dei sigilli, perché la prosecuzione dei lavori nonostante il sequestro fu accertata non solo in data 24 febbraio 2003, ma anche successivamente in data 28 aprile 2003, quando cioè l'imputata era pacificamente già da tempo a conoscenza del vincolo imposto al manufatto. Non è poi sindacabile in questa sede l'accertamento di fatto del giudice del merito che i lavori abusivi erano proseguiti dopo il 24 feb- braio 2003 e fino al 28 aprile 2003.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna della ri- corrente al pagamento delle spese processuali.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces- suali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 24 marzo 2009. L'estensore
ལ་ནར་པའི་ཆག་ཐར་
-4-
Presidente Sum izi ment
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
E
T
1 5 GIU. 2009 R
O
C
WELLIERE C1
(Pop Mensurat) NQU