Sentenza 28 settembre 2005
Massime • 1
In tema di poteri del sostituto del difensore di fiducia, la legge processuale non accorda rilevanza a eventuali limitazioni apposte dal difensore di fiducia, sicché il sostituto può esercitare tutti i diritti, assumendo altresì tutti i doveri, del difensore. (La Corte ha così ritenuto la legittimità dell'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sull'istanza del difensore di fiducia di rinvio per legittimo impedimento, depositata in cancelleria con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il dibattimento, dal momento che il giorno dell'udienza lo stesso aveva delegato un sostituto che partecipava regolarmente all'udienza, formulando le conclusioni nel merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/09/2005, n. 40230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40230 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 28/09/2005
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - N. 1019
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 022894/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IZ DE LV N. IL 01/06/1961;
avverso SENTENZA del 11/03/2002 CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MONASTERO FRANCESCO;
udito il Procuratore Generale in persona del Proc. Gen. Dr. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Con sentenza pronunciata in data 11 marzo 2002, la Corte di appello di Lecce, a seguito di impugnazione proposta dal difensore di ZZ MO AL, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecce in data 18 novembre 2000, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante in ordine al reato di truffa contestato al capo a) della rubrica per intervenuta prescrizione - non ricorrendo i presupposti per una pronuncia di assoluzione nel merito - e rideterminava la pena per il residuo reato di ricettazione in due anni di reclusione e lire 200.000 di multa;
confermava nel resto la impugnata sentenza.
La responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato al capo b) della rubrica, veniva ritenuta provata all'esito dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento ai contenuti delle testimonianze rese e all'atto di protesto dell'assegno bancario, risultato compilato su modulo denunciato sottratto in bianco e con firma non conforme allo specimen depositato. La Corte di appello rilevava inoltre che l'imputato, rimasto contumace sia nel giudizio di primo che di secondo grado, non aveva in alcun modo giustificato la provenienza dell'assegno. Quanto alle residue censure, la Corte territoriale riteneva insussistente l'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'art. 648 cod. pen., e non meritevole di accoglimento la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ricorre per Cassazione l'imputato personalmente deducendo:
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all'art. 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.;
- manifesta illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen..
Quanto al primo motivo, il ricorrente deduce che la Corte di appello non avrebbe esaminato, nonostante l'espressa riserva formulata dal Presidente con provvedimento a margine della richiesta, l'istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento del difensore, depositata in cancelleria con congruo anticipo rispetto alla data fissata per il dibattimento.
Il ricorrente, richiamate alcune pronunce con le quali questa Corte ha affermato che il giudice deve in ogni caso pronunciarsi sull'istanza di rinvio del dibattimento per impedimento del difensore (Cass., sez. 5^, 3 febbraio 1999, n. 2850, Puma), sostiene che nella specie si sarebbe verificata una ipotesi di nullità assoluta e insanabile, a nulla rilevando la eventuale presenza di un difensore di ufficio.
Quanto al secondo motivo di ricorso il ricorrente sostiene la manifesta illogicità di una motivazione che, da un lato, con riferimento alla contumacia, sottolinea negativamente la scelta dell'imputato di non presenziare al dibattimento e, dall'altro, non tiene nel debito conto la circostanza della mancata partecipazione al giudizio di appello della parte civile, evenienza che, invece, doveva essere valorizzata perché espressione dell'avvenuto risarcimento del danno.
Il ricorrente chiede inoltre, genericamente, l'annullamento della sentenza per bis in idem, per la contestuale pendenza di altro procedimento (definito con sentenza non irrevocabile) nel quale l'imputato sarebbe stato condannato per taluni reati, unificati dal vincolo della continuazione, tra i quali figurerebbe anche quello oggetto della sentenza impugnata.
Alla odierna pubblica udienza le parti concludevano come da verbale. Il ricorso è infondato e va rigettato.
In ordine al primo motivo di ricorso si rileva dagli atti processuali che l'avv. Aprile, difensore di fiducia dell'imputato, aveva presentato, tempestivamente rispetto alla data dell'udienza, istanza di rinvio del procedimento per legittimo impedimento: l'istanza, che non recava alcuna nomina di sostituto processuale, veniva depositata in data 12 febbraio 2002 per l'udienza che doveva tenersi in data 11 marzo 2002: il Presidente della sezione, con provvedimento scritto a margine dell'istanza, si riservava di provvedere in apertura di udienza, sentite le parti.
Successivamente, in data 11 marzo 2002, e cioè lo stesso giorno dell'udienza, l'avv. Aprile delegava l'avv. Toriello "a sostituirlo nella richiesta di rinvio per le ragioni già illustrate" con l'istanza precedentemente depositata.
Dal verbale di dibattimento, preso in esame da questo collegio trattandosi di questione di natura processuale, risulta che il giorno dell'udienza l'avv. Aprile, difensore di fiducia dell'imputato, veniva sostituito dall'avv. Toriello: quest'ultima partecipava regolarmente all'udienza, non eccepiva alcunché sul punto specifico e, soprattutto,' formulava le conclusioni nel merito, richiedendo l'accoglimento dei motivi di appello.
Ne consegue che, poiché l'Avv. Toriello, espressamente qualificato come sostituto processuale del difensore di fiducia, ha ritualmente svolto in tale veste le funzioni difensive partecipando al dibattimento e rassegnando le conclusioni, il giudice doveva ritenersi esonerato dall'esame dell'istanza di rinvio. Nel caso di specie proprio i contenuti del verbale dibattimentale fanno ritenere che la delega conferita all'avv. Toriello, sia pur formalmente limitata alla sola richiesta di rinvio, non potesse non ricomprendere, ove necessario, la trattazione del procedimento come di fatto avvenuto: peraltro, in tema di nomina del sostituto, l'art. 102 cod. proc. pen., non riconosce alcuna rilevanza ad eventuali limitazioni apposte dal difensore di fiducia ai poteri del sostituto, prevedendo che quest'ultimo possa esercitare tutti i diritti assumendo altresì i doveri del difensore. Non si è pertanto verificata alcuna lesione del diritto di difesa dato che l'imputato è stato in concreto assistito e rappresentato da un soggetto che esercitava il suo mandato nella pienezza delle sue funzioni defensionali (Cass., sez. 5^, n. 14115, 10 dicembre 1999, Di Prenda). Quanto al secondo motivo, questo collegio non può che rilevare la correttezza e la congruità della motivazione della Corte territoriale anche sul punto specifico: non può certo definirsi contraddittorio o manifestamente illogico un passo della motivazione, dal quale si può solo dedurre che la scelta dell'imputato di non presenziare al dibattimento non ha consentito eventuali approfondimenti in favor. E la mancata partecipazione della parte civile al giudizio di appello, è, all'evidenza, circostanza del tutto neutra nel contesto della specifica censura che viene qui esaminata.
In ordine, infine, alla doglianza relativa alla mancata applicazione del principio del ne bis in idem, è sufficiente rilevare che la generica indicazione offerta dall'imputato presuppone verifiche e accertamenti di fatto la cui valutazione, rimessa esclusivamente al giudice di merito, è preclusa al giudice di legittimità:
preclusione che non determina alcun vuoto di tutela potendo la questione essere posta davanti al competente giudice dell'esecuzione. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2005