Sentenza 17 febbraio 1998
Massime • 1
L'art 2 ter comma quarto della legge 31 maggio 1975 n. 575, che prevede il sequestro e la confisca dei beni dei quali l'indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa risulta poter disporre e che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, non prevede una inversione dell'onere della prova, ma, una volta accertata in modo concreto e valido la sussistenza di indizi della provenienza illecita dei beni, solo un onere di allegazione sulla legittima provenienza dei beni stessi rientrante nell'interesse stesso dell'indiziato di sminuire o eludere l'efficacia probatoria degli elementi offerti dall'accusa, con conseguente obbligo del giudice di merito di indagare sulla fondatezza e rilevanza di tali allegazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/1998, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 17/2/1998
1. Dott. Guido Ietti Consigliere SENTENZA
2. " NI AT " N. 932
3. " LE ER " REGISTRO GENERALE
4. " AN Di LO " N. 36256/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) PE CH n. 30.1.1918 a Favara,
2) DO AF n. 28.4.1924 a Favara-
avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo, in data 10 aprile 1997. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Ietti. Lette le seguenti conclusioni del P.M., che condivide, perché esatte in diritto, decidendo in conformità.
Premesso che, come si evince dalla formulazione dell'art. 2 ter L.575/65, sia il sequestro che la confisca non possono colpire indistintamente tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personale ma solo quelli per i quali si ritiene siano frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego. Non vi è dubbio infatti che l'indiziato di mafia può avere anche un patrimonio legittimamente acquisito. Ciò impone al giudice di merito una indagine in relazione a ciascun bene da confiscare sulla base anche degli elementi indicati dal proposto.
Correttamente la Corte di Merito ha ritenuto nell'impugnato provvedimento, che la sperequazione tra redditi dichiarati o comunque dimostrati ed il tenore di vita o il complesso degli acquisti effettuati oltre alle spese necessarie per il sostentamento familiare costituiscono per espressa previsione dell'art. 2 ter L. 575/65 indizio sufficiente della provenienza illecita di beni, ma erra poi la Corte nel ritenere che questo quadro indiziario costituisca una presunzione legale che può essere superata solo se "l proposto attraverso prove rigorose e complete dimostri la legittima provenienza del bene". Ciò costituirebbe una inversione dell'onere probatorio in ordine alla provenienza del bene, che non trova riscontro ne' nella legge ne' nella interpretazione giurisprudenziale.
Vero è invece che incombe al proposto solo un onere di allegazione, egli deve fornire ogni utile elemento affinché l'A.G. possa procedere ai relativi accertamenti. Non c'è dubbio che, nel caso in esame, il pagamento degli interessi bancari era un elemento sufficiente per accertare l'esistenza o meno oltre che l'importo e l'epoca del finanziamento, così come l'indagine peritale richiesta dal P.G. ben avrebbe potuto accertare i tempi oltre che gli ammontare degli introiti e delle spese.
Ogni accertamento è stato ritenuto dalla Corte di Merito superfluo sull'errato presupposto dell'onere probatorio a carico del proposto.
P.Q.M.
"chiede che la Corte di Cassazione annulli l'impugnato decreto, con rinvio alla Corte di Appello di Palermo". Invero il principio di diritto sottolineato dal Procuratore Generale trova riscontro nella giurisprudenza costante di questo supremo collegio, secondo cui l'articolo 2-ter della legge n.575 del 1965, non prevede "una vera e propria inversione dell'onere della forza sulla legittima provenienza dei beni, inversione che, se sussistesse, non si sottrarrebbe a fondati sospetti di illegittimità costituzionale. Invero, a carico dell'interessato è posto, sempre che sia accertata l'esistenza di quegli indizi, soltanto un onere di allegazione, che, in effetti, rientra nel suo stesso interesse di sminuire o eludere l'efficacia probatoria degli elementi indizianti offerti dall'accusa" (Cass., sez. I, 10 marzo 1986, Mazzagatti): con il conseguente obbligo di indagine del giudice del merito sulla fondatezza e sulla rilevanza (o non) di tali alligazioni;
E, più in generale, sulla provenienza dei beni (cfr. Cass., sez. I, 26 maggio 1986, Friolo). Ne consegue, avendo il giudice del merito dato una erronea interpretazione alla norma in discorso, nel senso di un onere probatorio di legittima provenienza dei beni, a carico del prevenuto, l'intero ragionamento alla base della pronuncia rimane inficiato da un evidente vizio giuridico, con il conseguente annullamento, con rinvio, del decreto.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione annulla il decreto impugnato, con rinvio, alla Corte di Appello di Palermo, per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 1998