Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2025, n. 39012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39012 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
39012-25
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e g altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
MA CC
- Presidente-
GE OZ
- Relatore -
Sent. n. sez. 1567 CC 06/11/2025
AR IA OR
R.G.N. 30763/2025
MA RO
AO Di IC AG
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UR IC, nato a [...] il [...]
avverso la ordinanza del 27/06/2025 del Tribunale di Roma
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GE OZ;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 9 giugno 2025 nei confronti di IC UR dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri con la quale è stata disposta la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato con atto di ricorso che deduce i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della abitualità della condotta e della convivenza. La ordinanza ha omesso di valutare le prove documentali a discarico e omesso di considerare che dagli episodi analizzati, distanti nel tempo, e dalla parziale lettura della messaggistica, non è possibile inquadrare la fattispecie nella ipotesi contestata, rispetto alla quale neanche dallo stesso frammentario racconto della parte offesa è possibile evincere la condotta maltrattante. In particolare, quanto alla convivenza, il vincolo viene meno quando le parti hanno due abitazioni separate e trascorrono dei fine settimana insieme a casa una volta dell'uno e una volta dell'altro per altri fini e non certo quale chiara volontà di un sodalizio familiare. Inoltre, la ordinanza non ha in alcun modo giustificato la ricorrenza dell'elemento psicologico del reato.
2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta esigenza cautelare ed esclusiva idoneità della misura applicata. La ordinanza ha omesso di considerare l'occasionalità dell'uso della violenza nella sola vicenda dello spossessamento violento del telefono nel domicilio del ricorrente e le dichiarazioni delle altre donne che avevano frequentato il ricorrente che hanno escluso l'uso di violenza nei loro confronti;
inoltre, il pericolo cautelare è stato desunto da sillogismi infondati e non ha tenuto conto della assenza di precedenti in capo al ricorrente. Infine, la misura applicata, con tutte le prescrizioni, è spropositata in assenza di un concreto vaglio dei presupposti.
2.3. Con il terzo motivo, inosservanza dell'art. 275 cod. proc. pen. in relazione alla omessa motivazione in ordine alla specifica idoneità della misura a tutelare le esigenze cautelari, rispetto alle specifiche deduzioni difensive volta alla sostituzione della misura.
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3. In assenza di istanza di trattazione orale, il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto alla sussistenza della gravità indiziaria, con riferimento al requisito della convivenza e della abitualità della condotta, le deduzioni sono genericamente proposte per ragioni in fatto. La ordinanza impugnata ha rigettato le analoghe deduzioni mosse dalla difesa in ordine alla convivenza sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - che aveva dichiarato la durata di tre mesi di una relazione, iniziata da fine gennaio/inizi febbraio 2025 e dalle chat, dalle quali emergeva la coabitazione della donna con il ricorrente dal giovedì al lunedi successivo di ogni settimana, dovendo rientrare nelle proprie rispettive abitazioni per ragioni di lavoro e che nell'aprile 2025 i rapporti si erano deteriorati e che la vittima già minacciava di andare via di casa e di portare tutte le sue cose dall'appartamento in comune con il UR, in un contesto in cui non illogicamente si afferma la esistenza di una relazione sentimentale profonda, nell'ambito della quale la donna si preoccupava della salute di quest'ultimo in relazione all'uso di cocaina da parte sua e lo accudiva, così esprimendo un legame intenso, fatto anche di ripetute richieste di perdono da parte del ricorrente per i suoi agiti nei confronti della donna. Quanto alla abitualità della condotta criminosa, la censura è manifestamente generica rispetto alla valutazione espressa dalla ordinanza sulla base della denuncia della donna, secondo la quale ella è stata sottoposta a plurime condotte maltrattanti di violenza psichica e fisica consistite nel percuoterla con pugni schiaffi e calci, nello strattonarla afferrandola per il collo, nel minacciarla di morte, nel minacciare di dare fuoco al negozio di suo padre, e nell'insultarla indirizzandole vari epiteti gravemente offensivi (v. pg.2 della ordinanza impugnata), fino all'episodio violento del 28.05.2025, comprovato da convergenti fonti indiziarie (v. pg. 5, ibidem). In costanza di tale confermato quadro indiziario, generica è la censura sulla mancanza di motivazione in ordine al profilo soggettivo.
3. Quanto alla sussistenza del pericolo cautelare, la censura è genericamente formulata rispetto alla coerente conclusione rispetto al quadro indiziario e alla correlata prognosi, formulata non illogicamente dalla ritenuta mancanza di capacità di autocontrollo del ricorrente.
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4. Quanto alla adeguatezza della misura la censura è parimenti generica rispetto alla rilevata minima indispensabile misura applicata rispetto alle ravvisate esigenze di impedire i contatti tra l'indagato e la vittima e, quindi, la prosecuzione della condotta criminosa.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 06/11/2025.
Il Consigliere estensore Angel OZ
IL Presidente MA CC
Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati
in sentenza.
Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 03 DIC 2025 ILFUNZIONARIO GIUDIZIARIO EP EL