Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2001, n. 6850
CASS
Sentenza 18 maggio 2001

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Nell'eccezione di prescrizione presuntiva non può ritenersi compresa anche l'eccezione di prescrizione estintiva, stante l'incompatibilità dei due istituti che si fondano il primo su una presunzione di pagamento ed il secondo sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione. Pertanto proposte in primo grado ambedue le eccezioni e riproposta in appello solo quella di prescrizione presuntiva, l'eccezione di prescrizione estintiva deve ritenersi rinunciata ex art.346 cod. proc. civ. e non può, quindi, essere riproposta in sede di legittimità, ritenendola compresa in quella della prescrizione estintiva.

La procura speciale, conferita al difensore, non richiede forme solenni o tassative e, pertanto, la pura e semplice esistenza in calce o a margine dell'atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore, ben può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rilevare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto (nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura stesa a margine del ricorso, pur essendo la stampigliatura della stessa in parte indecifrabile, in quanto era comunque possibile leggere distintamente i nomi dei difensori che i ricorrenti avevano nominato, la firma di questi ultimi, la firma per autentica di uno dei difensori ed il luogo in cui era stato eletto domicilio ).

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  • 1Avvocati: sì a compenso anche senza formale procura alle litiAccesso limitato
    Leonardo Carbone · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2015

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2001, n. 6850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6850
Data del deposito : 18 maggio 2001

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