Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 2
Nell'eccezione di prescrizione presuntiva non può ritenersi compresa anche l'eccezione di prescrizione estintiva, stante l'incompatibilità dei due istituti che si fondano il primo su una presunzione di pagamento ed il secondo sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione. Pertanto proposte in primo grado ambedue le eccezioni e riproposta in appello solo quella di prescrizione presuntiva, l'eccezione di prescrizione estintiva deve ritenersi rinunciata ex art.346 cod. proc. civ. e non può, quindi, essere riproposta in sede di legittimità, ritenendola compresa in quella della prescrizione estintiva.
La procura speciale, conferita al difensore, non richiede forme solenni o tassative e, pertanto, la pura e semplice esistenza in calce o a margine dell'atto della sottoscrizione della parte seguita da quella del procuratore, ben può valere, tenuto conto delle circostanze concrete, a rilevare la volontà della parte stessa di conferire a quel difensore la procura a compiere l'atto (nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la procura stesa a margine del ricorso, pur essendo la stampigliatura della stessa in parte indecifrabile, in quanto era comunque possibile leggere distintamente i nomi dei difensori che i ricorrenti avevano nominato, la firma di questi ultimi, la firma per autentica di uno dei difensori ed il luogo in cui era stato eletto domicilio ).
Commentario • 1
- 1. Avvocati: sì a compenso anche senza formale procura alle litiAccesso limitatoLeonardo Carbone · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/05/2001, n. 6850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6850 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ RA, BU AR, BU ER, AS NI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO BRASCHI, che li difende unitamente all'avvocato CRISTIANO FERRARI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
OL IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUBICONE 42, presso lo studio dell'avvocato CARLA DE MEO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
PU BR, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato PIERO BIASIOTTI, che lo difende unitamente all'avvocato LEOPOLDO AMORTH, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 641/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 03/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato FERRARI Cristiano, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati AMORTH Leopoldo, BIASIOTTI Piero, difensori del resistente che si riportano agli atti scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato nel giugno del 1989 AN ZZ, AN SS, DO BU, RG BU esposero che avevano acquistato anni addietro alcuni appezzamenti di terreno siti nel Comune di Langhirano, sui quali avevano poi costruito delle ville;
che l'alienante, il quale avrebbe dovuto provvedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona, nello stipulare le vendite, fece carico ad essi di provvedere alla costruzione di una strada di collegamento dei singoli lotti ad arca pubblica, della cui progettazione e realizzazione si occupò in particolare l'ing. LI OL, anch'egli proprietario di uno dei lotti ed interessato alla costruzione della strada, il quale assicurò che avrebbe contribuito al pagamento delle relative spese anche RU UG, per sè e per sua cognata MA CO, acquirenti dallo stesso dante causa di altri due appezzamenti di terreno contigui alla strada;
che però RU UG aveva poi negato la sua contribuzione.
Tanto esposto, convennero RU UG innanzi al Tribunale di Parma e chiesero che, accertato l'ammontare del costo della strada, ed i criteri della sua ripartizione tra i frontisti, fosse condannato a pagare le quote di competenza sua e di sua cognata.
Per parte sua l'ing. LI OL chiese ed ottenne decreto ingiuntivo di condanna di AN ZZ, AN SS, LD BU, RG BU al pagamento del compenso a lui spettante (lire 8.176.948) per l'opera professionale prestata in loro favore in relazione alla costruzione della strada.
Contro tale decreto gli intimati proposero opposizione, negando la stipulazione dell'allegato contratto d'opera professionale, eccependo prescrizione ordinaria e presuntiva, e sostenendo che LI OL aveva in ogni caso diritto ad un compenso minore di quello richiesto, perché doveva tenersi conto del vantaggio che anch'egli aveva tratto dalla strada in qualità di proprietario frontista, e del fatto che RU UG non aveva contribuito alle spese affrontate per la costruzione della strada, come egli aveva assicurato. Il Tribunale di Parma, riunite le cause, in esito all'istruttoria svolta, con sentenza del 31 gennaio 1995, dichiarò parzialmente prescritto presuntivamente il credito di LI OL per il quale aveva ottenuto l'ingiunzione, e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannò AN ZZ, AN SS, LD BU, RG BU a pagare al professionista la minor somma di lire 2.662.509, con gli interessi;
quanto poi alla domanda proposta nei confronti di RU UG, affermò che la strada in discorso è un bene comune a tutti i frontisti, o comunque da essi utilizzata, e dunque che anche RU UG, anch'egli frontista della strada, era tenuto a contribuire alle spese necessarie per la sua costruzione;
e lo condannò per tanto a pagare la quota di sua spettanza, determinata in lire 28.686.463.
La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il gravame proposto da RU UG, ed ha rigettato la domanda proposta da AN ZZ, AN SS, LD BU e RG BU nei suoi confronti;
perché ha escluso che sulla strada si fosse costituita una comunione incidentale, perché l'originario comune dante causa, in occasione della stipulazione delle compravendite, aveva imposto anche a RU UG oltre che a AN ZZ, AN SS, LD BU e RG BU, la costruzione della strada;
e perché il Comune di Langhirano, in virtù delle norme al tempo in vigore, aveva imposto, come condizione per il rilascio a AN ZZ, AN SS, LD BU e RG BU delle concessioni edilizie, la costruzione della strada, nel quadro degli oneri di urbanizzazione su di essi gravanti, mentre RU UG aveva, per parte sua, ottenuto la concessione edilizia ed adempiuto al suo obbligo di farsi carico degli oneri di urbanizzazione in modo affatto distinto e diverso, ossia con il pagamento in contanti di una somma di danaro.
Relativamente all'altra controversia, quella in cui sono parti AN ZZ, AN SS, LD BU e RG BU e l'ing. LI OL, la Corte d'appello di Bologna ha parimenti accolto il gravame di quest'ultimo, avendo rilevato che i primi avevano eccepito la prescrizione presuntiva, ma avevano anche negato il credito vantato dal professionista nei loro confronti;
ed ha quindi rigettato l'eccezione accolta dal Tribunale, in virtù di quanto disposto dall'art. 2959 cod. civ., e con essa l'opposizione, avendo ritenuto provato il credito del professionista, in particolare la stipulazione del contratto d'opera, ed il suo adempimento, per le considerazioni nel dettaglio svolte.
AN ZZ, AN SS, LD BU e RG BU hanno proposto ricorso per cassazione. in base a due articolati motivi. RU UG e LI OL hanno entrambi resistito, con distinti controricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i controricorrenti hanno eccepito la nullità della procura rilasciata al difensore dei ricorrenti, rilevando che a margine del ricorso non si e la procura che questi ultimi sostengono di aver conferito ai loro difensori, ma un insieme segni grafici, confuso ed assolutamente incomprensibile.
L'eccezione è infondata.
Come riconosce lo stesso controricorrente RU UG, tra le parole mal stampigliate a margine del ricorso, molte delle quali non sono decifrabili, è dato comunque leggere distintamente i nomi dei due difensori che in tesi i ricorrenti hanno nominato, la firma di questi ultimi, affatto leggibile, la firma per autentica di uno dei difensori, ed il luogo in cui è stato eletto domicilio. Tanto è sufficiente per affermare che la procura è stata effettivamente rilasciata, dal momento che quest'ultima non deve essere espressa con formule solenni ed in termini tassativi, essendo sufficiente che dall'atto emerga la volontà di conferire al difensore i relativi poteri e facoltà; cosicché può desumersi il suo rilascio anche dalla sola sottoscrizione personale della parte, seguita da quella del procuratore (vedi Cassazione civile, sez. III, 3 settembre 1990 n. 9108). Con il primo motivo del loro ricorso AN ZZ, AN SS, LD BU e RG BU censurano la parte della sentenza della Corte d'appello di Bologna con cui quest'ultima ha rigettato l'opposizione da essi proposta contro il decreto ingiuntivo di cui si è detto in narrativa.
I ricorrenti sostengono che l'Ing. LI OL non ha dato adeguata prova di aver ricevuto da essi incarico, e dunque che l'azione di adempimento da lui proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo è infondata.
In via subordinata rilevano che la Corte d'appello di Bologna ha preso in considerazione soltanto la loro eccezione di prescrizione presuntiva, e non si è pronunziata sulla loro eccezione di prescrizione ordinaria, nonché sulla loro richiesta di riduzione del compenso del professionista, che aveva espletato la sua opera professionale anche nel suo interesse, e che aveva promesso il fatto del terzo (ossia che RU UG avrebbe contribuito anch'esso alla spesa necessaria per la costruzione della strada), che quest'ultimo non aveva poi compiuto.
I ricorrenti denunziano quindi violazione degli art. 2967, 2230, 2233, 1298, 1297, 1230, 1381, 1460, 2946 e 2956 cod. civ.. La prima delle anzidette censure è inammissibile.
Accertare se un contratto è stato stipulato, o meno, è questione di fatto, la cui soluzione è demandata in modo esclusivo al giudice del merito, le cui statuizioni al riguardo, se sorrette da adeguata e corretta (sotto il profilo logico e giuridico) motivazione, non sono censurabili nel giudizio di cassazione.
Nel caso di specie la Corte d'appello di Bologna, dopo aver affermato che l'ing. LI OL "effettuò tutte le prestazioni poste a base del decreto opposto, avendo sia presentato il progetto al Comune, sia reperito le ditte esecutrici dei lavori, sia sorvegliato e diretto le stesse", ha poi aggiunto: "Il consenso al suo operato da parte degli appellati (ossia dei ricorrenti) venne dato - se non espressamente - per facta concludentia: OL, infatti, presentò il progetto e portò a compimento l'opera con il pieno consenso dei proprietari confinanti (per l'appunto gli appena innanzi menzionati AN ZZ, AN SS, LD BU e RG BU), i quali persino pagarono diversi acconti di spesa, e quindi il saldo". Questa Corte ritiene che, con le considerazioni riferite, il giudice del merito ha dato adeguato conto delle ragioni per cui ha affermato che il contratto d'opera professionale in discorso fu stipulato. A tali considerazioni i ricorrenti non hanno replicato in modo specifico, essendosi limitati a contrapporre i loro diversi apprezzamenti e la loro diversa ricostruzione dei fatti di causa. Quanto alle due restanti censure formulate dai ricorrenti con il primo motivo del loro ricorso, appena innanzi sintetizzate, la Corte osserva quanto segue.
AN ZZ, AN SS, LD BU e RG BU eccepirono, con l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso a LI OL la prescrizione sia ordinaria che presuntiva del credito da questi fatto valere.
Il Tribunale prese in considerazione l'eccezione di prescrizione presuntiva, la ritenne fondata e, revocato il decreto ingiuntivo, condannò gli ingiunti a pagare solo le prestazioni professionali resa dell'ing. OL negli ultimi tre anni;
non esaminò anche l'eccezione di prescrizione ordinaria, che considerò evidentemente assorbita.
Nel giudizio di appello AN ZZ, AN SS, LD BU e RG BU si limitarono a chiedere il rigetto del gravame del professionista, sostenendo la fondatezza della loro eccezione di prescrizione presuntiva accolta dal Tribunale, - e non fecero cenno all'altra eccezione di prescrizione proposta in primo grado, quella ordinaria.
A quest'ultima pertanto rinunziarono (art. 346 cod. proc. civ.):
nell'eccezione di prescrizione presuntiva non può ritenersi infatti compresa anche l'eccezione di prescrizione estintiva, stante l'incompatibilità dei due istituti che si fondano il primo su una presunzione di pagamento ed il secondo sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel chiedere la sua attuazione (vedi Cassazione civile, sez. lav., 5 dicembre 1985 n. 6120). La censura con cui i ricorrenti hanno denunziato l'omesso esame della loro eccezione di prescrizione ordinaria è dunque inammissibile. Parimenti infondata è quella relativa all'eccezione di prescrizione presuntiva;
la Corte di merito ha infatti correttamente rilevato che i ricorrenti, negando la stipulazione del contratto d'opera professionale allegato da LI OL per dar conto del suo credito, avevano implicitamente ma non equivocamente negato il pagamento che poi hanno eccepito (presuntivamente) essere avvenuto, ed ha quindi correttamente applicato la norma in narrativa citata. È invece fondata la censura con cui i ricorrenti con cui hanno lamentato l'omessa pronunzia sulla loro eccezione subordinata con cui avevano chiesto una riduzione della loro condanna, in considerazione della promessa non mantenuta, da parte del professionista, del fatto del terzo, e dei vantaggi che egli stesso ha tratto dall'espletamento della sua opera professionale.
Tale eccezione, invero, proposta da AN ZZ, AN SS, LD BU e RG BU con l'atto di opposizione a decreto, e ribadita in modo espresso in appello, non è stata presa in considerazione ed esaminata dalla Corte territoriale nella sua sentenza.
Il giudice del rinvio provvederà a colmare tale lacuna. Con il secondo motivo del loro ricorso AN ZZ, AN SS, LD BU e RG BU censurano la parte della sentenza della Corte d'appello di Bologna con cui quest'ultima ha rigettato la domanda da essi proposta nei confronti di RU UG. I ricorrenti sostengono che:
1. all'urbanizzazione della zona avrebbe dovuto provvedere colui che aveva venduto ad essi e alle altre parti in causa i lotti in cui aveva suddiviso la sua proprietà, e che ben avrebbe potuto recuperare le pese sostenute, ripartendole fra gli acquirenti dei singoli lotti;
e che, se il comune dante causa aveva invece preferito farne carico ad essi soli, nel surrogarli nel suo obbligo verso il Comune, li aveva surrogati anche nel suo diritto a ripetere dagli acquirenti degli altri lotti una quota proporzionata al costo delle opere;
2. che il Comune, nel richiedere ai privati la realizzazione delle opere di urbanizzazione come condizione per il rilascio di concessioni edilizie, non persegue fini di lucro, e dunque che, se le opere di urbanizzazione sono state già in precedenza realizzate da alcuni concessionari, la sua richiesta ad altri concessionari di contribuire alla spesa necessaria per urbanizzare la zona si riferisce ad opere diverse da quelle realizzate dai primi (in altri termini che il pagamento in contanti degli oneri di urbanizzazioni imposto dal Comune a RU UG era relativo ad opere diverse dalla strada per cui è causa);
3. che nel caso di specie la strada è diventato un bene comune a tutti i frontisti per destinazione del comune originario dante causa, che ne aveva disposto la costruzione, e la sua utilizzazione da parte di tutti i frontisti.
Il motivo è inammissibile.
I ricorrenti, più che censurare le ragioni per cui la Corte d'appello ha rigettato la loro domanda proposta
contro
RU UG, e senza tenere in alcun conto i dati di fatto da cui tali ragioni prendono le mosse, sviluppano una serie di considerazioni che in astratto potrebbero essere anche valide, ma che non si attagliano al caso di specie.
In particolare, non si dubita che il proprietario lottizzante, se realizza le opere di urbanizzazione che l'ente pubblico gli impone come condizione per le concessioni edilizie, può recuperare la spesa rivalendosi nei confronti degli acquirenti dei singoli lotti;
ma per farlo deve addivenire alla stipulazione con questi ultimi di un accordo in tal senso;
e nel caso poi in cui ne faccia carico soltanto ad alcuno degli acquirenti, gli altri che ne sono esentati possono essere chiamati a risponderne dai primi, ma solo se ciò sia stato espressamente previsto e concordato nei singoli contratti di acquisto, degli uni e degli altri.
Dell'esistenza di siffatte convenzioni, nel caso di specie, non è traccia nella sentenza impugnata e nel ricorso;
come pure non vi è traccia della costituzione di una comunione della strada per destinazione del comune originario dante causa delle parti. Le spese per giudizio di legittimità relative alla controversia che vede come parti AN ZZ, AN SS, LD BU e RG BU da un canto e RU UG dall'altro seguono la soccombenza;
su quelle relative alla controversia che vede come parti AN ZZ, AN SS, LD BU e RG BU da un lato, e LI OL dall'altro, provvederà il giudice del rinvio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso, cassa il relativo capo della sentenza impugnata, e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, anche per le spese;
rigetta il secondo motivo di ricorso, e condanna AN ZZ, AN SS, LD BU e RG BU a rifondere a RU UG le spese relative a questo giudizio di legittimità, che si liquidano in lire 485.000, oltre lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001