Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
È atto contrario alla pubblica decenza il fatto di orinare in una pubblica via in modo che l'atto risulti ben visibile e percepibile da terzi; tale condotta è infatti idonea ad offendere il comune sentimento della decenza, attinente al complesso di norme etico-sociali che costituiscono il costume ed il decoro della comunità.
Commentario • 1
- 1. Atti osceni in luogo pubblicoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 11 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/10/2005, n. 45284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45284 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 25/10/2005
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1886
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 27690/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EZ TI, nato il [...];
Avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Arcidosso, emessa il 07/02/2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica Udienza la relazione del Consigliere Dott. Mario Gentile;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per annullamento senza rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Giudice di Pace di Arcidosso, con sentenza emessa il 07/02/2003, dichiarava RE TI colpevole del reato di cui all'art. 726 c.p. e lo condannava alla pena di e. 800,00 di ammenda.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b). In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie mancava l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 726 c.p. (dolo /o colpa) perché era stato costretto ad orinare, nelle condizioni di tempo e di luogo accertate nel processo, da una esigenza fisiologica irrefrenabile, determinata da una patologia ai reni. Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/10/2005, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il Giudice di merito, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e di vizi logici. ha motivato congruamente in ordine a tutti i punti determinanti della decisione. In particolare è stato accertato che RE TI è stato sorpreso, verso le ore 3,00 del 27/07/2002, mentre orinava nei pressi dell'ingresso della Caserma dei C.C. di Castell'Azzara; zona provvista di illuminazione ad alta intensità tale da renderla pienamente visibile a terzi anche nelle ore notturne. Detta zona (ossia l'ingresso della Caserma dei Carabinieri) era poco distante da un'area verde adibita a giardino pubblico, fornita di panchine e frequentata da alcune persone, nonostante l'ora tarda, trattandosi di periodo estivo.
Ricorrono, pertanto, gli elementi costitutivi, obiettivi e soggettivi, della contravvenzione de qua. Non vi è dubbio, invero, per quanto attiene all'elemento materiale, che il fatto di orinare in una pubblica via in modo tale che detto atto risulti ben visibile e percepibile da terzi, costituisce condotta idonea ad offendere il comune sentimento della decenza, attinente al complesso di norme etico - sociali che costituiscono il costume ed il decoro della comunità.
Parimenti risulta certo - per quanto attiene all'elemento soggettivo - che l'RE era non solo consapevole della condotta che stava realizzando e delle condizioni di tempo e di luogo in cui veniva eseguita, ma l'ha posta in essere volontariamente.
Per di contro le censure dedotte nel ricorso sono vaghe, generiche prevalentemente in punto di fatto e comunque infondate. In particolare va disatteso l'assunto difensivo secondo cui l'RE ha posto in essere la condotta de qua, perché costretto da un bisogno urgente di orinare, determinato da una patologia alle vie urinarie.
In primo luogo;
non è affatto provato che la patologia prospettata dal ricorrente fosse tale da rendere imprevedibile, immediata e non differibile l'esigenza di mingere.
In secondo luogo si rileva che il ricorrente si è recato ed intrattenuto fino ad ora tarda in località ove era in corso la "Festa della birra". Risulta evidente che l'RE - proprio perché affetto da una patologia afferente alle vie urinarie - aveva l'onere in base ad un'ordinaria norma di esperienza;
di porre in essere un comportamento prudente - in relazione alla eventuale ingestione di liquidi, specie di bevande alcoliche tipo birra - tale da evitare, prima di mettersi in viaggio per il ritorno a casa, la prevedibile conseguenza attinente ad una intensa sollecitazione ad espellere l'urina.
Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da RE TI, con conseguente condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si determina in e. 500,00.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e. 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2005