Sentenza 20 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/05/2002, n. 7319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7319 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 07 319/02 REPUBBLICA ITALI ME EL PO LOT ALIAN LA CORTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 21622/99 Cron. 20417 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere - Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud.21/03/02 Dott. Aldo DE MATTEIS - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: VE MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OJETTI 350, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MACCARRONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOREDANA BASCHENIS, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CENTRO STUDI SUPERIORI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. T. D'AQUINO 80, presso lo studio 2002 dell'avvocato LUCIO MOLINARO, che lo rappresenta e 1194 difende unitamente all'avvocato PIERO SIGNORELLI, -1- giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
ISTITUTO F.LLI CALVI SRL IN LIQUIDAZIONE;
- intimato avverso la sentenza n. 482/99 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 31/05/99 - R.G.N. 2973/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato MOLINARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 4.7.1997 n. 379 il Pretore di Bergamo, in accoglimento della domanda proposta dal prof. EL EN, insegnante presso l'Istituto professionale sez-odontotecnici, gestito dalla s.r.l. Istituto F.lli Calvi, assorbita poi dalla s.r.l. Centrostudi superiori, ha condannato le due società a pagargli le differenze retributive maturate nell'anno accademico 1996/97, a titolo di risarcimento del danno per illegittima riduzione dell'orario di insegnamento. Il Pretore, pur dando atto che nell'anno 1996/97 vi era stata Ary una riduzione di classi, aveva escluso la legittimità della riduzione di orario per il NI, insegnante presso l'Istituto professionale sez. odontotecnici, in quanto dovevano essere prese in considerazione le ore assegnate al prof. PI, insegnante della stessa materia presso altra scuola, e cioè la Scuola Professionale Regionale, gestita dalla medesima società. A fondamento della decisione, il Pretore poneva, tra l'altro, 34 del contratto collettivo l'interpretazione dell'art. nazionale di lavoro per il personale degli istituti di educazione e istruzione gestiti da enti e privati, applicato in azienda, nel senso che la riduzione dell'orario, e quindi la comparazione tra insegnanti incisi dalla riduzione, 3 dovesse essere valutata nell'ambito di tutti gli istituti scolastici gestiti dal medesimo datore di lavoro. Con sentenza 22 aprile/31 maggio 1999 n. 482 il Tribunale di Bergamo, in riforma della sentenza pretorile, ha respinto la domanda del prof. EN, sulla base di una diversa interpretazione della norma contrattuale, nel senso che la valutazione dell'esigenza di riduzione di orario va fatta all'interno di ciascuna scuola o istituto. Motivava che la dizione "Istituto" usata nell'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale 機 degli istituti di educazione e istruzione gestiti da enti e privati si deve interpretare, per il versante interno, nel senso che il fenomeno presupposto (diminuzione di classi) va riguardato per corsi di materie omogenee, e, per il versante esterno, nel caso di più istituti gestiti dal medesimo datore di lavoro, come limitato a ciascun Istituto. Argomentava dalla stessa intitolazione del Contratto Collettivo e dall'art. 4 che definisce l'Istituto di istruzione come "il complesso delle attività educative scolastiche e formative organizzate da Enti e privati", per dedurne che la dizione Istituto usata dal ccnl non può equipollente al concetto di datore diritenersi affatto lavoro o di "Ente proprietario". Per il Tribunale non avrebbe 4 , " . ཚ། ས ༢༠ 1:|: quindi rilevanza il fatto che più Istituti di istruzione appartengano ad un unico proprietario, con il quale intercorra il rapporto di lavoro di tutto il personale di servizio presso i vari istituti ma che sono del tutto autonomi e indipendenti uno dall'altro così come previsto dal contratto di lavoro;
in quanto ogni Istituto ha una precisa autonomia, dovendo essere retto da un legale rappresentante al quale che ha la responsabilità dei rapporti con terzi e all'organizzazione spetta espressamente di provvedere Azey dell'Istituto medesimo e a determinarne l'indirizzo e il progetto educativo (art. 4 già citato). Ciò posto sul piano dell'esegesi contrattuale, il Tribunale ha rilevato in fatto che del tutto diversi e distinti tra loro, sotto il profilo organizzativo, funzionale e didattico, risultano essere, sulla base della documentazione prodotta ed in atti, l'Istituto Professionale e la Scuola Professionale F.lli Calvi. Il primo costituisce un istituto scolastico privato vero e proprio, legalmente riconosciuto dallo Stato, varie specializzazioni tra le quali l'odontotecnica; il con relativo corso, di durata quinquennale, si conclude con un esame di stato per il rilascio del diploma di maturità professionale, abilitante ai fini dell'esercizio della libera professione nonché valido per l'accesso alll'Università. E' 5 previsto l'insegnamento anche di materie di cultura generale (italiano, storia, matematica, lingua straniera, ecc.) ed i docenti debbono possedere uno specifico titolo di studio in relazione alle singole materie d'insegnamento. La Scuola Professionale, per contro, assolve alla diversa funzione di formazione esclusivamente professionale, essendo finalizzata all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro od a una maggiore qualificazione di persone che già lavorano, con del tipo essenzialmente pratico;
i relativiinsegnamento corsi sono organizzati secondo i criteri e le direttive Azul fissati dalla Regione, sono affidati a docenti dotati di settore specifica esperienza professionale nel di insegnamento e si concludono con il rilascio di un mero attestato di frequenza. Tribunale, laDa quanto sopra consegue, a parere del legittimità della limitazione all'ambito del solo Istituto - ove appunto insegnava il Professionale per Odontotecnici conseguenze derivanti dalla diminuzione di EN - delle classi verificatesi in tale Istituto con riguardo al corso relativamente all'anno scolastico per odontotecnici, 1996/1997. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il EN, con cinque motivi. Si è costituita con controricorso, resistendo, la Centrostudi superiori s.r.l., mentre la s.r.l. Istituto F.lli Calvi è rimasta contumace. Motivi della decisione Con i cinque motivi di ricorso il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 insufficiente e contraddittoria motivazionecod.civ; omessa, (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata sotto vari profili. Con il primo motivo il ricorrente la censura nella parte in Asm cui afferma che la riduzione di orario va valutata per il ricorrente non contesta talematerie omogenee;
affermazione, ma rileva di non avere mai sostenuto che il confronto dovesse essere effettuato tra tutti i docenti della scuola, indipendentemente dalle materie di insegnamento. Il motivo è inammissibile, perché riguarda un obiter dictum della sentenza impugnata, effettuato per esigenze di ricostruzione esegetica della norma contrattuale, che non ha spiegato nessuna efficacia diretta sulla decisione. lamentandoCon i motivi da due a quattro il ricorrente, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ., omessa, insufficiente e contradditoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 7 c.p.c.), censura 1' interpretazione dell'art. 34 del ccnl, imputando al Tribunale di avere: 1) omesso di considerare che l'art. 1 del ccnl "Sfera di applicazione del contratto" individua quali destinatarie in forma unitaria, "le imprese educative, formative о scolastiche di enti o privati che svolgono attività di seguito elencate...": il riferimento al concetto di "impresa" postulerebbe, quindi, quale referente, il titolare dell'impresa, e non già il preside della singola scuola;
2) di avere ignorato il principio per cui "in claris non fit interpretatio" in quanto la volontà delle parti sociali firmatarie del contratto collettivo ha espressamente voluto utilizzare il vocabolo "istituto" per riferirsi al "complesso" (non alla singola attività) delle attività organizzate da Enti e privati e quindi ha attribuito al termine "Istituto" un preciso significato che non è quello voluto dal Tribunale;
3) omesso di dare ragione dei motivi per i quali, a fronte della asserita chiara dizione di privilegiare una diversa nozione contratto, ha inteso (individualizzata) del termine;
4) avere omesso di valutare recita "Nell'ambitol'art. 4 del ccnl di categoria, che dell'indirizzo dell'Istituto i docenti partecipano con la direzione della scuola alla determinazione del programma e alle iniziative educative, nel rispetto delle finalità 8 dell'istituto e nell'interesse dell'impresa"; dal che deduce che le parti sociali da un lato avevano perfettamente in mente le differenza sostanziale, concettuale e contrattuale tra "istituto" e singola "scuola", tanto che limitano la partecipazione degli insegnanti alla determinazione del programma per la singola scuola (ove insegnano) e vincolano tale partecipazione al rispetto delle finalità dell'Istituto verrebbe quindi valorizzatoe all'interesse, dell'impresa: l'esercizio della impresa e quindi il titolare della "impresa stessa" che è l'unico centro di imputazione di intessi cui Asy può riferirsi la nozione di "impresa". Il Tribunale quindi avrebbe, in contrasto con la chiara dizione contrattuale, identificato Istituto (per contratto "complesso di attività... organizzate da Enti o privati") con Scuola che è la singola attività; 5) avere omesso di motivare come tale autonomia si giustifichi alla luce del doc. 2 allegato alla memoria 14.5.1997 di controparte ove è documentato che le singole scuole di nessuna autonomia godono in quanto alla nomina dei docenti provvede il gestore. Del tutto ignorata sarebbe anche la dichiarazione resa dal signor CI in sede di libero interrogatorio avanti il pretore il quale deve necessariamente dare atto che esiste un solo Istituto F.lli Calvi. 9 I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati. Come è ben noto, l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è rimesso al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale;
le censure basate sulle suddette violazioni devono essere tuttavia specifiche, con indicazione dei delle ragioni singoli canoni ermeneutici violati e dell'asserita violazione, mentre le censure riguardanti la motivazione devono riguardare l'obiettiva insufficienza di essa o la contraddittorietà del ragionamento su cui si fonda l'interpretazione accolta, potendo il sindacato di legittimità riguardare esclusivamente la coerenza formale della motivazione, ovvero l'equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura argomentativa, e non potendosi perciò ritenere idonea ad integrare valido motivo di ricorso per Cassazione una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice di merito che si risolva solamente interpretazione contrapposizione di una diversanella ritenuta corretta dalla parte (ex plurimis Cass 3-7-2001 n. 8994). 10 $ 1 e 4 del contratto, il Con il riferimento agli artt. sembra denunciare la lesione dei criteri ricorrente interpretativi letterale e sistematico;
ma tale lesione non sussiste, perché correttamente il Tribunale ha distinto tra nozione di impresa rilevante ai fini della delimitazione dell'ambito di applicazione del contratto, e nozione di Istituto rilevante ai fini dell'individuazione dell'ampiezza ed autonomia della struttura scolastica nella quale valutare la riduzione di orario. Sotto questo riguardo la sentenza impugnata appare sorretta язык da una motivazione, sia in diritto che in fatto, estremamente accurata e completa, priva di vizi logici e giuridici, sicché motivi di ricorso devono essere dichiarati i relativi infondati. Con il quinto motivo di ricorso contesta infine la mancanza di prova della diminuzione di classi. Elenca una serie di dati per dimostrare l'erroneità dei calcoli del Tribunale, addentrandosi in valutazioni di fatto che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità. Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono giusti motivi, in relazione all'intera vicenda processuale, per compensare le spese del presente giudizio di legittimità. 11
p.q.m.
rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Il Presidente brylicku I will Lavoro, il 21 marzo 2002. Il Consigliere Estensore Aldo De Maxen I D , A S 0 O S 1 L 3 A L . T 3 O T , 5 B R A I S . 'A E D L N P L S A CANCELLIERE, E T I 3 S D 7 N Deposi to in Canceñoria - O I G 8 S P oggi, 2.0 MAG. 2007 - O N 1 M E I A 1 S D A I E E D , A G E O T O G R T E T N IL CANCELLIERE T S L E I I S IR G E E A D L R L O E D Lav\orario-venzi RG 21622/1999 12