Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2003, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula A0 2 3 99/0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 24584/2000 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 5472 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Udienza 4 dicembre 2002 Prof. Bruno BALLETTI Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: AT RI, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Magaraggia e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Roma alla via della Stazione di Monte Mario n. 9 (studio dell'avv. Alessandra Gullo), giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello T 5123 Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Lecce-Sezione Lavoro n. 3045/2000 del 18 agosto 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 623/98), notificata in data 7 ottobre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2002 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Giuseppe Magaraggia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Lecce RI RI conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile o, in subordine, l'assegno di invalidità civile dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Si costituiva in giudizio il Ministero dell'Interno che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. L'adito Giudice del Lavoro - espletata consulenza tecnica per accertare le condizioni fisiche del ricorrente - rigettava il ricorso, ma - 2 su impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio il Tribunale di Lecce (quale Giudice del Lavoro di - secondo grado), dopo avere disposto il rinnovo della c.t.u., accoglieva parzialmente l'appello e, per l'effetto, dichiarava il diritto dell'appellante all'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla data della visita medica. Per la cassazione di tale sentenza RI RI propone ricorso affidato a due motivi. L'intimato Ministero dell'Interno resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I - Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunziando- "omessa ed insufficiente motivazione, nonché violazione dell'art. 132 c.p.c. e contemporanea erronea applicazione dell'art. 12 della legge n. 118/1971" censura la sentenza del Tribunale di Lecce per avere erroneamente negato il diritto alla pensione di invalidità civile omettendo di valutare e motivare sulla "natura delle patologie e sull'anamnesi" dell'invalidità per rifarsi apoditticamente alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio. Con il secondo motivo la ricorrente - denunziando "omessa ed insufficiente motivazione, nonché violazione dell'art. 132 c.p.c. e contemporanea erronea applicazione dell'art. 13 della legge n. 3 118/1971" addebita sostanzialmente al Tribunale gli stessi errori di cui al precedente motivo di ricorso, in questo caso con riferimento al "punto" della decorrenza del diritto all'assegno di invalidità (riconosciutogli dal Giudice di appello con decorrenza dalla data della visita medica e non da quella della domanda amministrativa). II. I cennati motivi di ricorso - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi - si appalesano infondati. Infatti nella sentenza impugnata, il Tribunale di Lecce, nel condividere le conclusioni rassegnate nella relazione del consulente tecnico che aveva esaurientemente valutato le condizioni fisiche della ricorrente al fine del preteso riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile e della pretesa diversa (e più favorevole) decorrenza " ha esposto (sinteticamente ed dell'assegno di invalidità civile efficacemente) le ragioni che lo hanno indotto a ritenere infondate le argomentazioni critiche rivolte dall'appellante alla cennata relazione del c.t.u.. In ogni caso, a conferma dell'infondatezza delle censure formulate dall'odierna ricorrente, si rimarca che: a) il giudice, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico, assolve al proprio obbligo di motivazione limitandosi ad indicare le fonti del suo convincimento, senza dover esaminare specificatamente le contrarie deduzioni di parte, che debbono così intendersi per implicitamente 4 disattese (Cass. n. 3711/1989, Cass. n. 4817/1987, Cass. n. 322/1986); b) in particolare, il giudice che abbia disposto consulenza tecnica, qualora ne condivida i risultati non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento e può limitarsi a riportare il relativo parere, quando questo per la sua analiticità costituisca idonea risposta ai rilievi critici mossi dalla parte, atteso che la decisione di aderire alle risultanze della consulenza implica valutazione ed esame dei detti rilievi, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità; ? c) i vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di ? ? legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la 5 decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Poiché la ricorrente ha dedotto oltre ad un'inammissibile - censura ex art. 132 c.p.c. attesa la sua genericità la violazione degli - artt. 12 e 13 della legge n. 118/1978 in relazione a pretesi vizi della motivazione, dalla disamina della sentenza impugnata non si evince affatto l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, è pervenuto alla 那 decisione a mente della quale ha ritenuto che, nella specie, la ricorrente non avesse diritto alla pensione e ad una diversa decorrenza dell'assegno di invalidità, e ciò alla stregua della normativa di legge in materia esattamente interpretata ed applicata e delle cennate risultanze istruttorie correttamente valutate. III -. Sulla base delle considerazioni svolte si conferma l'infondatezza del ricorso. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. per una pronunzia di condanna della ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore del Ministero dell'Interno.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio di legittimità. 6 Così deciso, in Roma, il giorno 4 Il Consigliere estensore 1.емоги 7 dicembre 2002. IlPresidente евић selle IL CANCELLIER Depositato in Cancelleria CANCELLEREJewelle 18 FEB. 2003 oggi, S A L A L E D R T N E S