Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2002, n. 5546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5546 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
ce 70964 *05 54 6 / 0 2 IN NO H ELP POLO TA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GRAZIADEI - Presidente - R.G.N. 15793/00 Giulio Consigliere- Cron.16584 Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Giuseppe FALCONE C.C. Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE UFF II DD SESSA AURUNCA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
SS RE;
- intimato 2002 avverso la sentenza n. 226/99 della Commissione 615 tributaria regionale di NAPOLI, depositata il M -1- 28/05/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il M rigetto del ricorso. ☐ -2- ORIGINALE Svolgimento del processo SS RE residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi 笛 sismici del 1984del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione non L'Ufficio, detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito spettasse la imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di _ conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d. 1. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e in virtù dell'interpretazione autentica di cui dell'ILOR - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione M all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, dopo dell'imponibile, scadenza della sospensione,al netto dei versamenti sospesi" (Cass. nella rideterminazione la consistente N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da. deve essere il ricorso rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, tale indirizzo giurisprudenziale, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 31.1.2002 Il Preside Il Cons. Estensore Jon Flen DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 17 APR. 2002 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio г