Sentenza 30 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile non è condizionata alla presentazione da parte di quest'ultima delle conclusioni, in quanto, avvenuta la richiesta di patteggiamento, e rimanendo esclusa la possibilità della pronuncia sull'azione civile, è superflua la presentazione di conclusioni, essendo sufficiente ai fini della sola liquidazione delle spese, la presentazione della relativa nota.
Commentario • 1
- 1. Spese alla parte civile per patteggiamento concordato prima (Cass, SSUU, 16403/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 aprile 2024
La persona offesa / danneggiata è legittimata a costituirsi parte civile in udienza preliminare anche laddove l'imputato abbia precedentemente depositato in cancelleria la richiesta di applicazione della pena munita del consenso del pubblico ministero, dovendo il giudice provvedere quindi sulla regolamentazione delle relative spese di costituzione. Cassazione penale sez. Unite, ud. 30 novembre 2023 (dep. 19 aprile 2024), n. 16403 Presidente Cassano - Estensore Pellegrino Ritenuto in fatto 1. All'udienza preliminare tenutasi innanzi al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno in data 25 ottobre 2022, il giudice dava atto che il difensore dell'imputato G.G., munito di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/01/2009, n. 11530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11530 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 30/01/2009
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - N. 80
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 13599/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AMENDUNI CIRO, n. il 10/9/1974;
Avverso SENTENZA del 13/2/2008 Gip TRIBUNALE di LUCERA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VESSICHELLI MARIA;
Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per Cassazione Amenduni Ciro avvero la sentenza del Gup del Tribunale di Lucera in data 13 febbraio 2008 con la quale gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione in ordine alla imputazione di lesioni volontarie gravi, fatto commesso il 18 aprile 2007. Con la sentenza il ricorrente è stato anche condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.500. Deduce:
1) la violazione degli artt. 535 e 541 c.p.p., nonché dell'art. 153 disp. att. c.p.p., limitatamente al capo della sentenza relativo alla condanna alle spese della parte civile.
Il giudice avrebbe provveduto d'ufficio, in mancanza cioè di presentazione di una domanda di liquidazione delle spese da parte di quest'ultima, attraverso le conclusioni finali scritte, in effetti non depositate;
2) il vizio di motivazione sulle medesime statuizioni civili, determinate in termini globali, senza distinzione tra onorari, competenze e spese;
al riguardo la nota spese presentata dalla PC si baserebbe erroneamente sulla applicazione di soglie tariffe esagerate e ingiustificate.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Il primo motivo, manifestamente infondato.
Come osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, non può ritenersi che la pronuncia di condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile sia condizionata alla presentazione delle conclusioni da parte di questa, in quanto, avvenuta la richiesta di patteggiamento e rimanendo esclusa la possibilità della pronuncia sull'azione civile, è superflua la presentazione di conclusioni, essendo sufficiente, ai fini della sola liquidazione delle spese, la presentazione della relativa nota (rv 191661).
Nella specie, la presentazione della nota spese non è contestata nemmeno dal ricorrente il quale infatti ne censura il contenuto nell'ultima parte del ricorso.
Il secondo motivo è invece fondato.
È costante l'orientamento della Cassazione in base al quale le disposizioni di condanna alle spese processuali in favore della parte civile sono sottratte al sindacato di legittimità per l'aspetto della valutazione discrezionale in riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale (rv 240421).
È comunque affetto dal vizio di motivazione il provvedimento - ricorrente nella specie - con cui il giudice, in sede di accoglimento della richiesta di patteggiamento, liquida le spese processuali in favore della parte civile senza specificazione alcuna delle voci che concorrono a formare l'importo complessivo liquidato e dei criteri di valutazione seguiti (rv 237168).
In assenza della dettagliata motivazione sul punto, si impone l'annullamento della sentenza, limitatamente alla predetta statuizione civile, con rinvio al giudice civile, a norma dell'art.622 c.p.p., per la liquidazione delle spese di costituzione della parte civile.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente alla liquidazione delle spese e onorari di costituzione della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2009