Sentenza 19 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/03/2001, n. 3916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3916 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 039 16/0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente - R.G.N. 18885/98 - Cron. 8348 MERCURIO Rel. Consigliere Dott. Ettore Dott. Fernando LUPI - Consigliere- Rep. Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere Ud.13/12/00 Dott. Maura LA TERZA - Consigliere ha pronunciato la seguente 40 SENTENZA sul ricorso proposto da: GG IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 141, presso lo studio dell'avvocato CHIRIACO ROBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
B - ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 5408 POTI MARIO, DE ANGELIS CARLO, giusta delega in calce -1- alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato · avverso la sentenza n. 19927/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 06/11/97 R.G.N. 76489/90; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/12/00 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato DI LULLO per delega DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e in subordine per il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Roma, con sentenza del 6 novembre 1997 ha respinto l'appello proposto da RI GI per ottenere la parziale riforma della sentenza pretorile che aveva riconosciuto il lui diritto all'assegno di invalidità condi decorrenza dal 1° novembre 1987, decisione che l'assicurato aveva impugnato limitatamente al punto della decorrenza di tale diritto. Il giudice d'appello, nel confermare la pretorile, dopo aver respinto la decisione dell'appellante di depositare noterichiesta d'udienza, ha aderito al parere dei consulenti nominati d'ufficio anche in ordine alla decorrenza dell'insorgere del complesso invalidante, argomentando sul carattere ingravescente della principale malattia, costituita dal morbo di dall'assicurato unitamente ad EN, portata altre. L'assicurato RI chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso a questa Corte affidato ad un unico articolato motivo. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE "contraddittorietà Il ricorrente, denunziando 3 erronea valutazione di di motivazione ed censura sotto un primo circostanze obiettive", profilo la sentenza del Tribunale per non avere avanzata per depositare accolto l'istanza da lui note d'udienza. La censura è infondata. Il detto giudice ha disatteso la richiesta osservando testualmente che il chiesto deposito "comporterebbe un ritardo nella spedizione a sentenza di una causa completa in tutti i suoi elementi e per la quale le stesse parti hanno richiesto la decisione" (pag. 3 sent. Trib.). L'operato del Tribunale è del tutto corretto giacchè la legge (art. 429 secondo comma in rel. All'art. 437 ult. co. C.P.C.) prevede la concessione di termine non superiore a dieci giorni richiesto dalle parti per il deposito di note difensive, "se il giudice lo ritiene necessario": e nella specie il giudice ha escluso tale necessità enunciando anche adeguata motivazione di questa decisione. Con una seconda censura il ricorrente lamenta contraddittorietà di motivazione in relazione al riferimento ad intervento chirurgico fatto dal Tribunale con riguardo al morbodi EN, rilevando pure la non rilevanza, al fine di escludere il carattere invalidante di una malattia, della possibilità di emendarla chirurgicamente. non ha pregioAnche questa censura considerando, innanzi tutto, che lo stesso giudice, richiamando parere del consulente tecnico, ha ritenuto che comunque nella specie un intervento chirurgico non avrebbe avuto risultati positivi;
e rilevato, poi, che la motivazione svolta in sentenza in ordine al momento di insorgere dello - al quale soltanto si stato di invalidità riferisce il presente giudizio di legittimità - risulta del tutto logica, coerente ed esente dal denunciato vizio, in particolare là dove il Tribunale ha precisato che il morbo di EN è malattia ingravescente e che nel caso di specie il situazione graduale aggravarsi della conseguente patologica ha condotto, come accertato in sede di consulenza tecnica, al raggiungimento della soglia invalidante nell'ottobre del 1987 (e non dunque in momento precedente). In conclusione, il ricorso, infondato in ogni sua parte, deve essere rigettato. Non si ravvisano le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. C.P.C. per emettere pronuncia di 5 condanna alle spese a carico dell'assicurato soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio. Così deciso, in Roma, il 13 dicembre 2000. Gyliche w ell Mercu rio си - HI Presidente: II Cons. estensore: IL COLLABORATORE D: CANCELLERIA Shille Depositata in Cancelleria 19.MAR. 2001 Oggi, IL COLLABORATORE A DI CANCELLERIA M E R S P N E Z A O I S E U T S R O C I * D , A O S L S L A 0 T O 1 , B 3 . A I 3 T S D 5 E R P 'A A . S T L I N S L N O E G 3 P D O -7 I IM S 8 A - N D A 1 E D E 1 S , E I O E T A R N G T E S O G S I T E E G IT L E IP R A D L L O E D 1