Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18608
CASS
Sentenza 22 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 674 cod. proc. pen., 163 e 165 cod. pen.

    L'inadempimento dell'obbligazione cui è subordinato il beneficio nel termine stabilito comporta la revoca del beneficio stesso ex lege. Il termine costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, la cui inosservanza è causa di revoca. Non è stata provata l'impossibilità di adempiere. Essendosi già verificata la revoca ex iure del beneficio nel momento in cui è decorso inutilmente il termine per adempiere, il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto prorogare il termine. La eventuale illegittimità della condizione avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione avanti alla Corte territoriale e non può essere devoluta alla cognizione del giudice di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18608
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18608
    Data del deposito : 22 maggio 2026

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