CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18608 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CH RE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2025 del TRIBUNALE di Belluno Udita la relazione svolta dal Consigliere IA CA ZO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Belluno, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 2 ottobre 2025, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a CH RE dal Tribunale di Belluno con sentenza del 13 giugno 2022, confermata dalla Corte di appello di Venezia, irrevocabile il 31 ottobre 2023. La ragione della revoca è l’inadempimento da parte del condannato della obbligazione risarcitoria cui era subordinato il suddetto beneficio, da ottemperare nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 674 cod. proc. pen., 163 e 165 cod. pen. Il ricorrente rileva che all’udienza del 10 luglio 2025, il Giudice dell’esecuzione, pur avendo accertato il tardivo adempimento degli obblighi risarcitori che, dunque, di fatto, avrebbe già comportato ex lege la revoca del concesso beneficio, ha disposto un rinvio per consentire al condannato di adempiere ulteriori obblighi nei confronti delle parti civili, così di fatto prorogando il termine stabilito in sentenza. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnato provvedimento, il condannato ha documentato le gravi difficoltà finanziarie che non gli hanno consentito di adempiere tempestivamente e, inoltre, rileva che la condizione apposta era Penale Sent. Sez. 1 Num. 18608 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 12/03/2026 2 illegittima perché il giudice della cognizione non aveva effettuato alcun controllo circa la esigibilità della stessa.
3. Il Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. L’inadempimento dell’obbligazione cui è subordinato il beneficio nel termine stabilito comporta la revoca del beneficio stesso ex lege, ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 1) cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che detto termine, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, la cui inosservanza è causa di revoca di sospensione della pena in sede esecutiva (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, [...], non massimata sul punto), sottolineando che, nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato subordinato all'assolvimento di un "obbligo", la indicazione di un termine per l'adempimento, distinto da quello di sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 163 cod. pen., integra un aspetto necessario ed ineliminabile dello stesso beneficio (Sez. 6, n. 4610 del 22/10/1988, [...], Riv. 180015 - 01); così in motivazione Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, [...], Rv. 283577 – 01. In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere. (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, [...], Rv. 285245 - 01) Nel caso in esame non è stata provata la impossibilità di adempiere e, essendosi già verificata le revoca ex iure del beneficio nel momento in cui è decorso inutilmente il termine per adempiere, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe in alcun modo potuto prorogare il temine, ma accertare eventualmente l’impossibilità sopravvenuta di adempiere del condannato e, dunque, non revocare il beneficio. La valutazione circa l’incolpevolezza dell’inadempimento, quindi, è l’unico spazio lasciato alla valutazione discrezionale del Giudice dell’esecuzione che non può intervenire sul giudicato modificando il termine per adempiere. La massima richiamata dal ricorrente, che afferma il principio per cui, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, [...], Rv. 283577 – 01: in motivazione la Corte ha precisato che l'omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di 3 legge della sentenza) non ha alcun rilievo nel caso in esame. In motivazione la citata sentenza così argomenta circa la possibilità da parte del Giudice dell’esecuzione di fissare il termine per l’adempimento: «Passata in giudicato la sentenza, perdurando l'omissione perché non riparata d'ufficio o a seguito di impugnazione di parte, il giudice dell'esecuzione, su richiesta di una parte interessata o del pubblico ministero e a prescindere dalla circostanza che sia stata presentata una domanda di revoca della sospensione condizionale della pena, può provvedere alla fissazione del termine. Trattandosi di una statuizione obbligatoria ma omessa, il giudice dell'esecuzione non trova preclusioni di sorta nel risolvere la questione devolutagli, ossia di fissare il termine per l'adempimento, posto che la violazione del termine comporta la revoca del beneficio e perciò costituisce, nel caso di specie, un presupposto per la revoca». Nel caso in esame il giudice della cognizione aveva stabilito il termine per l’adempimento e, dunque, non era necessario – anzi: era precluso - l’intervento integrativo del giudice dell’esecuzione. Il tema relativo all’indagine cui sarebbe stato tenuto il giudice della cognizione nel momento in cui determina la condizione registra orientamenti contrastanti: da un lato si sostiene che il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019 Rv. 278290 – 01), dall’altra si individua un onere di valutazione, così affermando: «In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione» (Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, Rv. 278799 – 01). Ancora, si afferma l’esistenza di un correlativo onere di allegazione in capo all’imputato, che dovrebbe fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Rv. 283591 – 01: fattispecie in cui l'imputato si era limitato a lamentare genericamente le sue difficoltà economiche per mancanza di reddito); più recentemente si afferma la obbligatorietà per il giudice della cognizione di una indagine sulla possibilità per l’imputato di adempiere alla condizione: «In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale, è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità del condannato di adempiere, qualora siano stati addotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica» (Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, Rv. 289070 - 01). Si tratta, tuttavia, di questione irrilevante nel caso di specie: in effetti, la eventuale illegittimità della condizione avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione avanti alla Corte territoriale e non può essere devoluta alla cognizione del giudice di legittimità con ricorso avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione. 4 2. Per le indicate ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 marzo 2026 Il Consigliere estensore IA CA ZO AC CC
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Belluno, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento del 2 ottobre 2025, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a CH RE dal Tribunale di Belluno con sentenza del 13 giugno 2022, confermata dalla Corte di appello di Venezia, irrevocabile il 31 ottobre 2023. La ragione della revoca è l’inadempimento da parte del condannato della obbligazione risarcitoria cui era subordinato il suddetto beneficio, da ottemperare nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore di fiducia lamentando con unico motivo la violazione degli artt. 674 cod. proc. pen., 163 e 165 cod. pen. Il ricorrente rileva che all’udienza del 10 luglio 2025, il Giudice dell’esecuzione, pur avendo accertato il tardivo adempimento degli obblighi risarcitori che, dunque, di fatto, avrebbe già comportato ex lege la revoca del concesso beneficio, ha disposto un rinvio per consentire al condannato di adempiere ulteriori obblighi nei confronti delle parti civili, così di fatto prorogando il termine stabilito in sentenza. Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato nell’impugnato provvedimento, il condannato ha documentato le gravi difficoltà finanziarie che non gli hanno consentito di adempiere tempestivamente e, inoltre, rileva che la condizione apposta era Penale Sent. Sez. 1 Num. 18608 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ZONCU MARIA GRECA Data Udienza: 12/03/2026 2 illegittima perché il giudice della cognizione non aveva effettuato alcun controllo circa la esigibilità della stessa.
3. Il Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. L’inadempimento dell’obbligazione cui è subordinato il beneficio nel termine stabilito comporta la revoca del beneficio stesso ex lege, ai sensi dell’art. 168 comma 1 n. 1) cod. pen. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che detto termine, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, la cui inosservanza è causa di revoca di sospensione della pena in sede esecutiva (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, [...], non massimata sul punto), sottolineando che, nel caso in cui il beneficio della sospensione condizionale della pena sia stato subordinato all'assolvimento di un "obbligo", la indicazione di un termine per l'adempimento, distinto da quello di sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 163 cod. pen., integra un aspetto necessario ed ineliminabile dello stesso beneficio (Sez. 6, n. 4610 del 22/10/1988, [...], Riv. 180015 - 01); così in motivazione Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, [...], Rv. 283577 – 01. In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il mancato adempimento dello stesso nel termine entro cui l'imputato è tenuto a provvedervi determina la revoca, "ex iure", del beneficio, non rilevando le vicende dell'obbligazione civile successive al decorso di tale termine, salva la sopravvenuta impossibilità di adempiere. (Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023, [...], Rv. 285245 - 01) Nel caso in esame non è stata provata la impossibilità di adempiere e, essendosi già verificata le revoca ex iure del beneficio nel momento in cui è decorso inutilmente il termine per adempiere, il Giudice dell’esecuzione non avrebbe in alcun modo potuto prorogare il temine, ma accertare eventualmente l’impossibilità sopravvenuta di adempiere del condannato e, dunque, non revocare il beneficio. La valutazione circa l’incolpevolezza dell’inadempimento, quindi, è l’unico spazio lasciato alla valutazione discrezionale del Giudice dell’esecuzione che non può intervenire sul giudicato modificando il termine per adempiere. La massima richiamata dal ricorrente, che afferma il principio per cui, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, [...], Rv. 283577 – 01: in motivazione la Corte ha precisato che l'omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di 3 legge della sentenza) non ha alcun rilievo nel caso in esame. In motivazione la citata sentenza così argomenta circa la possibilità da parte del Giudice dell’esecuzione di fissare il termine per l’adempimento: «Passata in giudicato la sentenza, perdurando l'omissione perché non riparata d'ufficio o a seguito di impugnazione di parte, il giudice dell'esecuzione, su richiesta di una parte interessata o del pubblico ministero e a prescindere dalla circostanza che sia stata presentata una domanda di revoca della sospensione condizionale della pena, può provvedere alla fissazione del termine. Trattandosi di una statuizione obbligatoria ma omessa, il giudice dell'esecuzione non trova preclusioni di sorta nel risolvere la questione devolutagli, ossia di fissare il termine per l'adempimento, posto che la violazione del termine comporta la revoca del beneficio e perciò costituisce, nel caso di specie, un presupposto per la revoca». Nel caso in esame il giudice della cognizione aveva stabilito il termine per l’adempimento e, dunque, non era necessario – anzi: era precluso - l’intervento integrativo del giudice dell’esecuzione. Il tema relativo all’indagine cui sarebbe stato tenuto il giudice della cognizione nel momento in cui determina la condizione registra orientamenti contrastanti: da un lato si sostiene che il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato, atteso che la verifica dell'eventuale impossibilità di adempiere del condannato rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione (Sez. 4, n. 4626 del 08/11/2019 Rv. 278290 – 01), dall’altra si individua un onere di valutazione, così affermando: «In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione» (Sez. 5, n. 11299 del 09/12/2019, Rv. 278799 – 01). Ancora, si afferma l’esistenza di un correlativo onere di allegazione in capo all’imputato, che dovrebbe fornire al giudice le prove da cui emergano elementi specifici e concreti che consentano, attraverso un motivato apprezzamento delle condizioni economiche dell'interessato, di valutare la capacità del medesimo di soddisfare la condizione imposta (Sez. 5, n. 26175 del 04/05/2022, Rv. 283591 – 01: fattispecie in cui l'imputato si era limitato a lamentare genericamente le sue difficoltà economiche per mancanza di reddito); più recentemente si afferma la obbligatorietà per il giudice della cognizione di una indagine sulla possibilità per l’imputato di adempiere alla condizione: «In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale, è tenuto a motivare, sommariamente, sulla possibilità del condannato di adempiere, qualora siano stati addotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare della sua capacità economica» (Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, Rv. 289070 - 01). Si tratta, tuttavia, di questione irrilevante nel caso di specie: in effetti, la eventuale illegittimità della condizione avrebbe dovuto costituire oggetto di impugnazione avanti alla Corte territoriale e non può essere devoluta alla cognizione del giudice di legittimità con ricorso avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione. 4 2. Per le indicate ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 marzo 2026 Il Consigliere estensore IA CA ZO AC CC