Sentenza 13 ottobre 2009
Massime • 1
Deve essere disposta dal giudice dell'esecuzione la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna ove non vi sia la prova della notificazione all'interessato dell'avviso di deposito del plico all'Ufficio Postale, non potendo dirsi sufficiente l'annotazione dell'avviso di deposito nel Registro dell'Ufficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/10/2009, n. 40612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40612 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 13/10/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 2610
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 15769/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN GI N. IL 02/04/1943;
avverso l'ordinanza n. 356/2007 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del 16/01/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha richiesto annullamento senza rinvio.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 16.01.2009 il Gip presso il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciando - in sede di secondo rinvio - sull'istanza di IN RA che lamentava la non ritualità della notifica del decreto penale 23.09.2002 - e quindi la non esecutività dello stesso - ed in subordine chiedeva rimessione in termine al fine di proporre opposizione, respingeva entrambe tali richieste. Rileva invero detto Tribunale sulla prima questione come, essendo stato trovato assente il destinatario, la notifica fosse stata completata con l'avviso di deposito 10.12.2002 all'Ufficio postale, e come non potesse essere concessa la restituzione in termini, non avendo l'istante neppure dedotto il motivo giustificativo (caso fortuito o forza maggiore).
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni: a) violazione di legge - pur dopo due annullamenti da parte della Cassazione - per aver considerato valida e completata la notifica del decreto penale in questione, in difetto agli atti sia della cartolina di ritorno dell'avviso spedito con raccomandata con la sottoscrizione del destinatario, sia del plico non ritirato, e dovendosi pure dubitare dell'effettivo indirizzo in cui tale avviso sarebbe stato recapitato;
b) errato rigetto della subordinata richiesta di restituzione in termini, dovendosi ritenere che egli non abbia avuto effettiva conoscenza del decreto emesso a suo carico.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza in relazione al primo profilo di doglianza.
4. Il ricorso, fondato nel suo primo motivo di gravame, deve trovare accoglimento nei termini di cui alla seguente motivazione. Ed invero il Gip del Tribunale di Brescia ribadisce l'errore, che già aveva inficiato le precedenti ordinanze (peraltro già cassate da questa Corte), secondo cui la notifica in parola dovrebbe ritenersi perfezionata in base alla mera annotazione dell'avviso di deposito. In realtà occorre - e nella fattispecie è pacifico che ne manchi la documentazione in atti - la prova della notifica all'interessato, nei previsti e corretti modi, di quell'avviso di deposito. In definitiva l'annotazione sul registro non può sostituire la prova dell'effettivo avvenuto pervenimento al destinatario notificando della prescritta raccomandata, unico documento idoneo a fornire la dimostrazione del perfezionamento della notifica (in tal senso cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 2941 in data 20.11.2008, Rv. 242465, Chimienti). L'impugnata ordinanza va quindi annullata per la rilevata violazione della legge processuale. Al giudice a quo va quindi data la conseguente disposizione di rinnovare la notifica del decreto penale relativo al ricorrente, finora non avvenuta. Tanto assorbe la questione subordinata (restituzione in termine).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Brescia per la rinnovazione della notifica del decreto penale.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2009