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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
BALDASSARRE DOMENICO, EL
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1828/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Puglia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TUB060100009 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2882/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società, in persona del legale rappresentante, impugnava l'avviso di accertamento n.
TUB060100009/2025, notificato in data 15.5.2025, per IVA - Anno 2019, portante una pretesa di euro
105.713,00.
Premetteva che:
· in data 25.1.2024, a conclusione di una verifica fiscale per i periodi d'imposta 2017-2018-2019, la
Guardia di Finanza di Barletta aveva notificato un PVC con cui aveva rilevato presunte anomalie con riferimento alle operazioni economiche e commerciali intercorse con la società rumena Società_1 S.r.l..
· Nel PVC era stata segnalata l'illegittima fatturazione, come operazioni non imponibili ai fini TVA ex art. 41, D.L. n. 331/1993, di cessioni di merce operate nei confronti del ridetto operatore intracomunitario, avendo i Verbalizzanti rilevato che la Società_1 S.r.l. sarebbe stata un missing trader e che la merce ceduta dalla Ricorrente_1 S.p.A. non avrebbe mai lasciato il territorio nazionale.
· Per gli anni 2017 e 2018, a seguito di procedimento di adesione all'invito per l'anno 2017 e allo schema d'atto per l'anno 2018, la DRE Puglia dell'Agenzia delle Entrate, nel presupposto del riconoscimento dell'effettività delle cessioni in oggetto da parte della Ricorrente_1 S.p.A. nei confronti della Società_1 S.r.l., dopo aver riconosciuto la non imponibilità IVA delle cessioni in argomento, ritenne recuperare l'imposta solo in relazione alle fatture per le quali aveva riscontrato la mancanza dei relativi
CMR (i.e.: i documenti di trasporto europei corrispondenti ai ddt italiani) ovvero nel caso in cui aveva riscontrato irregolarità nel medesimo documento.
· Pertanto, dagli atti di adesione per i primi due anni della verifica fiscale in argomento era risultato che la Società_1 S.r.l. fosse una società realmente operativa in Romania, al contrario di quanto originariamente segnalato nel PVC della GdF di Barletta.
· In data 15.5.2025, la DRE aveva notificato alla Ricorrente_1 S.p.A. l'avviso di accertamento oggetto del presente gravame con cui, nel richiamarsi al PVC del 25.1.2024 della GdF di Barletta e ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base degli atti di adesione n. TUBA60100016/2024 relativo al 2017 sottoscritto il 9 luglio 2024 e n. TUBA60100002/2025 relativo al 2018 sottoscritto il 20 febbraio 2025, aveva recuperato a tassazione l'IVA di euro 105.712,68 relativa alle fatture dell'imponibile di euro 480.512,19 emesse dalla Ricorrente_1 S.p.A. nei confronti della Società_1 S.r.l., avendo constatato l'inidoneità della documentazione in possesso della Società a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale e l'ingresso in altro stato membro ai sensi dell'articolo 41 del D.L. n. 331 del 1993.
Tanto premesso ed esposto in punto di fatto, la ricorrente eccepiva:
1) nullità dell'avviso di accertamento per difetto ed erroneità della motivazione - violazione degli articoli
3, legge 241/1990, 7, legge 212/2000 e 56 DPR 633/1972, a tal fine producendo tutti i CMR relativi alle fatture indicate nell'avviso di accertamento.
2) Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di prova ex artt. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. 546/92 e
2697, cod. civ. - Infondatezza nel merito della pretesa impositiva, avendo l'ufficio posto a fondamento dell'accertamento mere asserzioni non suffragate da alcun elemento di fatto certo. 3) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dei principi di buona fede e di affidamento ex art. 10 della l. 212/2000.
Previa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, cui nel prosieguo rinunziava, e di discussione in pubblica udienza, concludeva per sentir accertare e dichiarare il suo annullamento.
Con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Puglia premetteva che:
· il controllo fiscale era stato avviato per conto della Polizia Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 407/2022 R.G.N.R., acceso presso il Tribunale di Trani, in relazione a un sistema di frode transnazionale, al fine di contrastare fenomeni evasivi perpetrati nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e per l'igiene della persona/casa.
· Nello specifico, l'autorità giudiziaria aveva delegato la GdF a svolgere indagini sulle operazioni economiche e commerciali poste in essere dalla società Ricorrente_1 Ricorrente_1 SPA con la Società_1 SRL, società con sede in Romania, in ordine alle ipotesi delittuose previste e punite dall'articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
· A conclusione delle attività investigative, i militari avevano constatato che:
-la società Società_1 SRL era una missing trader in quanto, come confermato dall'investigazione del Reparto del Corpo di Salerno, aveva solo formalmente sede in Romania;
nei fatti era gestita dall'associazione a delinquere riconducibile ai signori Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4, con base operativa a Salerno;
-la società Ricorrente_1 SPA era il principale fornitore della missing trader;
aveva effettuato, tra il 2017 e i primi mesi dei 2019, copiose cessioni non imponibili ex articolo 41, decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, per un ammontare di euro 11.620.605,78; tali cessioni si interrompevano in concomitanza dell'esecuzione delle misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziale di Salerno nei confronti dei succitati promotori della frode;
-sebbene le fatture e le lettere di vettura (CMR) esibite potessero essere state, in qualche modo, vistate e firmate anche da soggetti che avevano operato in nome e per conto della società Società_1 S.r.l., non era stata presentata dalla Ricorrente_1 S.p.A. alcuna evidenza del trasporto e della destinazione dei beni fatturati nel territorio di un altro Stato membro.
· Tanto premesso, la GdF, con processo verbale redatto il 25 gennaio 2024, regolarmente notificato alla parte, aveva contestato tutte le cessioni intracomunitarie effettuate dalla Ricorrente_1 S.p.A. nei confronti della società rumena Società_1 S.r.l., per le quali non si era realizzato il requisito sostanziale dell'uscita della merce dal territorio nazionale. Pertanto, le stesse non potevano ritenersi cessioni intracomunitarie non imponibili ma cessioni nazionali imponibili ai fini IVA.
· A seguito delle risultanze del PVC e dell'integrazione istruttoria espletata dall'Ufficio Grandi contribuenti della Direzione Regionale della Puglia, mediante l'instaurazione del procedimento di accertamento con adesione, le annualità 2017 e 2018 venivano definite con il perfezionamento di due atti di adesione (n. TUBA60100016/2024 e n. TUBA60100002/2025).
· Nello specifico, l'Ufficio, sulla base delle memorie presentate dalla società, effettuava un esame di compatibilità della tempistica di trasporto, considerando le targhe dei rimorchi/semirimorchi su cui la merce era stata trasbordata e le date di consegna nel luogo di destinazione, come riportate nelle CMR di ritorno. Nella suddetta analisi, riscontrava la presenza di irregolarità in alcune CMR, in quanto risultavano mancanti o poco leggibili le date di consegna dei beni in Romania, le targhe dei semirimorchi utilizzati per il trasbordo, o perché le tempistiche del trasporto non erano compatibili con la stima dei tempi di percorrenza. Alcune CMR risultavano, invece, mancanti. Conseguentemente, negli atti di adesione perfezionati dalla società, l'Ufficio aveva confermato il rilievo limitatamente alle operazioni in cui erano state individuate dette irregolarità.
· Con riferimento al periodo d'imposta 2019, l'Ufficio aveva svolto la stessa tipologia di analisi, non riscontrando alcuna irregolarità nelle CMR esibite, in relazione alla completezza e alla compatibilità delle informazioni ivi riportate.
· Tuttavia, rilevava che non erano state prodotte le CMR relative a diverse fatture emesse nei confronti della Società_1 S.r.l. o non risultavano le copie di ritorno delle CMR, riportanti la data di consegna della merce al cliente e la relativa sottoscrizione.
· Pertanto, sia nello schema d'atto notificato il 13 marzo 2025, che nell'avviso di accertamento n.
TUB060100009/2025 notificato il 15 maggio 2025, nel corpo della motivazione veniva riportato un prospetto in cui venivano specificate nel dettaglio le ventisei fatture sprovviste di documentazione, con l'imponibile complessivo di euro 480.512,19 e l'IVA pari a euro 105.712,68.
· In data 9.7.2025, l'odierna ricorrente aveva definito in maniera agevolata le sole sanzioni ex articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, mediante il versamento di un terzo dell'importo irrogato.
Ciò premesso in punto di fatto, contrastava ogni avversa eccezione e deduzione.
Concludeva per sentir dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene l'eccepita nullità dell'avviso di accertamento per difetto ed erroneità della motivazione;
violazione degli articoli 3, legge 241/1990, 7, legge 212/2000 e 56 DPR 633/1972, il Collegio la ritiene infondata, atteso che, diversamente rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente, l'avviso di accertamento impugnato è adeguatamente motivato, come emerge dalla semplice lettura di quanto esposto nella pagina 4 dell'atto, ove è cosi testualmente riportato: “l'Ufficio ha rilevato che non risultano essere stati esibiti i CMR relativi a diverse fatture riguardanti cessioni a favore della Società_1 S.r.l. o non risulta essere in possesso dalla Società la copia di ritorno del CMR, riportante la data di consegna della merce al cliente e la relativa sottoscrizione”; locuzione cui poi segue un prospetto in cui vengono specificate nel dettaglio le numero 26 fatture, di complessivi euro 480.512,19 imponibili e relativa IVA di euro 105.712,68, i cui CMR risultano privi di sottoscrizione.
Per cui, la contribuente, odierna ricorrente, è stata posta nelle condizioni di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come desumibile dalla dimostrata assoluta conoscenza e comprensione dei fatti a lei addebitati e dei criteri posti a base degli addebiti che la medesima ha puntualmente cercato di contrastare.
Del resto, il contenuto essenziale dell'obbligo della motivazione consiste:
· da un lato: nell'indicazione dei suoi presupposti fattuali;
ovverosia: gli elementi e i dati di fatto che sono stati acquisiti in sede istruttoria e che hanno costituito oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'atto terminale;
· dall'altro: nell'esternazione delle ragioni giuridiche ad esso sottese;
ovverosia: le norme e i principi ritenuti applicabili al caso di specie;
condizioni che nella fattispecie risultano essere state più che sufficientemente rispettate da parte dall'ente impositore.
Peraltro, sul punto non può non considerarsi la teoria della c.d. provocatio ad opponendum, nel senso che buona parte della giurisprudenza, pur non escludendo tout court la necessità della motivazione, ritiene comunque adempiuto il relativo obbligo allorquando l'avviso ponga il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur (Cassazione Civile, Sez. I, sentenza numero 1209/2000; Cassazione Civile,
Sezione Tributaria numero 27800/2019).
Parimenti infondata si appalesa l'eccepita nullità dell'avviso di accertamento per difetto di prova ex artt. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. 546/92 e 2697, cod. civ., atteso che nella fattispecie gli elementi di prova acquisiti durante la fase istruttoria sono stati puntualmente indicati nell'atto impositivo, sì da garantire la necessaria preesistenza e sussistenza, già nella fase procedimentale finalizzata all'emissione dell'avviso di accertamento, degli elementi di prova che, stando al dettato della norma in esame, emergono nel giudizio, vale a dire nella successiva appendice processuale.
Del resto, il thema decidendum del giudizio tributario è di fatto definito dal perimetro motivazionale dell'atto impugnato, posto che con lo stesso l'Ufficio finanziario deduce fatti, circostanze e questioni giuridiche che formeranno oggetto di discussione davanti al giudice.
Pertanto, non sussiste un distacco netto tra le due fasi;
anzi, si verifica la piena osmosi tra la prova procedimentale e quella processuale, posto che i fatti assunti a fondamento della motivazione del provvedimento impositivo e quelli poi dedotti in giudizio rientrano nella medesima intelaiatura entro i cui limiti dovrà svolgersi la controversia.
Al riguardo, con l'ordinanza n, 16493/2024 la Corte Suprema di Cassazione non ha mancato di chiarire che, in tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'Amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, D. Lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
Circa, poi, l'eccepita infondatezza della pretesa nel merito, essendo pacifico che, limitatamente alle numero 26 cessioni intracomunitarie individuate nel prospetto inserito nell'avviso di accertamento, la ricorrente non ha esibito la copia di ritorno delle CMR da cui si rilevi la data di consegna della merce al cliente e la relativa sottoscrizione, è conseguita violazione dell'art. 41, D.L. n. 331/1993, che, per consentire l'applicazione della non imponibilità, obbliga il cedente al rispetto di tre requisiti fondamentali: oggettivo, soggettivo e territoriale.
Per cui, in mancanza anche di uno solo di detti elementi, l'operazione non può qualificarsi intracomunitaria e, quindi, non può considerarsi non imponibile ai fini IVA, con la conseguenza che il cedente deve assoggettare la cessione ad imposta.
Invero, trattandosi di norma agevolativa, la deroga alla ordinaria imposizione IVA va intesa in modo restrittivo.
Conseguentemente, il trasporto o la spedizione dei beni in un altro Stato membro dell'Unione nei confronti di un cessionario soggetto IVA rappresenta uno degli elementi costitutivi della cessione intracomunitaria, perché è al suo verificarsi che si realizza il presupposto di territorialità necessario per l'applicazione dell'imposta nel paese in cui è stabilito il cessionario, secondo il principio di tassazione a destinazione, con conseguente non imponibilità dell'operazione nel paese del soggetto cedente. Da qui, l'effettivo e comprovato trasferimento fisico dei beni in un altro Stato membro è condizione strutturale della fattispecie agevolata, talché l'esenzione della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente, nonché quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (in tal senso, Cassazione n. 19607/2024).
Per quanto attiene l'eccepita nullità dell'avviso di accertamento per violazione dei principi di buona fede e di affidamento ex art. 10, legge. 212/2000, diversamente rispetto a quanto dedotto e concluso dalla ricorrente - nel senso che, nel caso di specie, è innegabile come la società ricorrente abbia, in assoluta buona fede, fatturato le cessioni intracomunitarie in parola senza applicazione di TVA, in quanto sono avvenute in favore di un operatore economico comunitario, il cui status è stato confermato dagli stessi atti di adesione per gli anni 2017 e 2018 – il Collegio invece rileva che con gli atti di adesione di che trattasi l'Ufficio ha invece confermato, sebbene limitatamente all'imponibile di euro 297.763,50 e IVA di euro
65.507,97 per il periodo d'imposta 2017 e all'imponibile di euro 275.880,84 e IVA di euro 60.693,78 per l'anno d'imposta 2018, l'illegittima applicazione del regime di non imponibilità, avendo rilevato la presenza di irregolarità in alcune CMR, in quanto risultavano mancanti o poco leggibili le date di consegna dei beni, le targhe dei semirimorchi utilizzati per il trasbordo, o, ancora, le tempistiche del trasporto che non risultavano compatibili con la stima dei tempi di percorrenza e, non da ultimo, che alcune CMR risultavano mancanti.
Per cui, la prospettazione della ricorrente si appalesa privo di pregio, posto che la disposizione di cui all'art. 10, legge 212/2000, tutela il legittimo affidamento del contribuente quale corollario del principio di collaborazione e buona fede non solo nel caso in cui egli agisca in conformità di un'indicazione preferenziale dell'Amministrazione finanziaria, ma anche nel caso di affidamento prestato ad un atto dell'Amministrazione dal contenuto inequivocabilmente interpretabile.
Nella fattispecie in esame, non può sottacersi che per i precedenti anni d'imposta 2017 e 2018 l'Ufficio ha confermato l'illegittima applicazione del regime di non imponibilità, ovviamente per le sole numero 26 cessioni qui in precedenza richiamate, nel contempo provvedendo a ridurre la pretesa impositiva rispetto a quella accertata, ma non ha di certo annullato in radice i propri accertamenti, come, invece, parrebbe voglia prospettare la ricorrente.
Talché, è fuori dubbio che la metodologia di analisi applicata dall'Ufficio riguardo a tutti gli anni di imposta accertati si appalesa uniforme e coerente, sì da risultare assolutamente rispettosa del principio di buona fede e affidamento.
Da qui, consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore della costituita
Agenzia, liquidandole in euro 8000,00.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore
10:00 con la seguente composizione collegiale:
ZONNO DESIREE', Presidente
BALDASSARRE DOMENICO, EL
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1828/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Puglia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TUB060100009 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2882/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società, in persona del legale rappresentante, impugnava l'avviso di accertamento n.
TUB060100009/2025, notificato in data 15.5.2025, per IVA - Anno 2019, portante una pretesa di euro
105.713,00.
Premetteva che:
· in data 25.1.2024, a conclusione di una verifica fiscale per i periodi d'imposta 2017-2018-2019, la
Guardia di Finanza di Barletta aveva notificato un PVC con cui aveva rilevato presunte anomalie con riferimento alle operazioni economiche e commerciali intercorse con la società rumena Società_1 S.r.l..
· Nel PVC era stata segnalata l'illegittima fatturazione, come operazioni non imponibili ai fini TVA ex art. 41, D.L. n. 331/1993, di cessioni di merce operate nei confronti del ridetto operatore intracomunitario, avendo i Verbalizzanti rilevato che la Società_1 S.r.l. sarebbe stata un missing trader e che la merce ceduta dalla Ricorrente_1 S.p.A. non avrebbe mai lasciato il territorio nazionale.
· Per gli anni 2017 e 2018, a seguito di procedimento di adesione all'invito per l'anno 2017 e allo schema d'atto per l'anno 2018, la DRE Puglia dell'Agenzia delle Entrate, nel presupposto del riconoscimento dell'effettività delle cessioni in oggetto da parte della Ricorrente_1 S.p.A. nei confronti della Società_1 S.r.l., dopo aver riconosciuto la non imponibilità IVA delle cessioni in argomento, ritenne recuperare l'imposta solo in relazione alle fatture per le quali aveva riscontrato la mancanza dei relativi
CMR (i.e.: i documenti di trasporto europei corrispondenti ai ddt italiani) ovvero nel caso in cui aveva riscontrato irregolarità nel medesimo documento.
· Pertanto, dagli atti di adesione per i primi due anni della verifica fiscale in argomento era risultato che la Società_1 S.r.l. fosse una società realmente operativa in Romania, al contrario di quanto originariamente segnalato nel PVC della GdF di Barletta.
· In data 15.5.2025, la DRE aveva notificato alla Ricorrente_1 S.p.A. l'avviso di accertamento oggetto del presente gravame con cui, nel richiamarsi al PVC del 25.1.2024 della GdF di Barletta e ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base degli atti di adesione n. TUBA60100016/2024 relativo al 2017 sottoscritto il 9 luglio 2024 e n. TUBA60100002/2025 relativo al 2018 sottoscritto il 20 febbraio 2025, aveva recuperato a tassazione l'IVA di euro 105.712,68 relativa alle fatture dell'imponibile di euro 480.512,19 emesse dalla Ricorrente_1 S.p.A. nei confronti della Società_1 S.r.l., avendo constatato l'inidoneità della documentazione in possesso della Società a dimostrare l'uscita della merce dal territorio nazionale e l'ingresso in altro stato membro ai sensi dell'articolo 41 del D.L. n. 331 del 1993.
Tanto premesso ed esposto in punto di fatto, la ricorrente eccepiva:
1) nullità dell'avviso di accertamento per difetto ed erroneità della motivazione - violazione degli articoli
3, legge 241/1990, 7, legge 212/2000 e 56 DPR 633/1972, a tal fine producendo tutti i CMR relativi alle fatture indicate nell'avviso di accertamento.
2) Nullità dell'avviso di accertamento per difetto di prova ex artt. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. 546/92 e
2697, cod. civ. - Infondatezza nel merito della pretesa impositiva, avendo l'ufficio posto a fondamento dell'accertamento mere asserzioni non suffragate da alcun elemento di fatto certo. 3) Nullità dell'avviso di accertamento per violazione dei principi di buona fede e di affidamento ex art. 10 della l. 212/2000.
Previa richiesta di sospensione degli effetti dell'atto impugnato, cui nel prosieguo rinunziava, e di discussione in pubblica udienza, concludeva per sentir accertare e dichiarare il suo annullamento.
Con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi a favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Con controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Puglia premetteva che:
· il controllo fiscale era stato avviato per conto della Polizia Giudiziaria nell'ambito del procedimento penale n. 407/2022 R.G.N.R., acceso presso il Tribunale di Trani, in relazione a un sistema di frode transnazionale, al fine di contrastare fenomeni evasivi perpetrati nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e per l'igiene della persona/casa.
· Nello specifico, l'autorità giudiziaria aveva delegato la GdF a svolgere indagini sulle operazioni economiche e commerciali poste in essere dalla società Ricorrente_1 Ricorrente_1 SPA con la Società_1 SRL, società con sede in Romania, in ordine alle ipotesi delittuose previste e punite dall'articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
· A conclusione delle attività investigative, i militari avevano constatato che:
-la società Società_1 SRL era una missing trader in quanto, come confermato dall'investigazione del Reparto del Corpo di Salerno, aveva solo formalmente sede in Romania;
nei fatti era gestita dall'associazione a delinquere riconducibile ai signori Nominativo_2, Nominativo_3 e Nominativo_4, con base operativa a Salerno;
-la società Ricorrente_1 SPA era il principale fornitore della missing trader;
aveva effettuato, tra il 2017 e i primi mesi dei 2019, copiose cessioni non imponibili ex articolo 41, decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, per un ammontare di euro 11.620.605,78; tali cessioni si interrompevano in concomitanza dell'esecuzione delle misure cautelari disposte dall'Autorità Giudiziale di Salerno nei confronti dei succitati promotori della frode;
-sebbene le fatture e le lettere di vettura (CMR) esibite potessero essere state, in qualche modo, vistate e firmate anche da soggetti che avevano operato in nome e per conto della società Società_1 S.r.l., non era stata presentata dalla Ricorrente_1 S.p.A. alcuna evidenza del trasporto e della destinazione dei beni fatturati nel territorio di un altro Stato membro.
· Tanto premesso, la GdF, con processo verbale redatto il 25 gennaio 2024, regolarmente notificato alla parte, aveva contestato tutte le cessioni intracomunitarie effettuate dalla Ricorrente_1 S.p.A. nei confronti della società rumena Società_1 S.r.l., per le quali non si era realizzato il requisito sostanziale dell'uscita della merce dal territorio nazionale. Pertanto, le stesse non potevano ritenersi cessioni intracomunitarie non imponibili ma cessioni nazionali imponibili ai fini IVA.
· A seguito delle risultanze del PVC e dell'integrazione istruttoria espletata dall'Ufficio Grandi contribuenti della Direzione Regionale della Puglia, mediante l'instaurazione del procedimento di accertamento con adesione, le annualità 2017 e 2018 venivano definite con il perfezionamento di due atti di adesione (n. TUBA60100016/2024 e n. TUBA60100002/2025).
· Nello specifico, l'Ufficio, sulla base delle memorie presentate dalla società, effettuava un esame di compatibilità della tempistica di trasporto, considerando le targhe dei rimorchi/semirimorchi su cui la merce era stata trasbordata e le date di consegna nel luogo di destinazione, come riportate nelle CMR di ritorno. Nella suddetta analisi, riscontrava la presenza di irregolarità in alcune CMR, in quanto risultavano mancanti o poco leggibili le date di consegna dei beni in Romania, le targhe dei semirimorchi utilizzati per il trasbordo, o perché le tempistiche del trasporto non erano compatibili con la stima dei tempi di percorrenza. Alcune CMR risultavano, invece, mancanti. Conseguentemente, negli atti di adesione perfezionati dalla società, l'Ufficio aveva confermato il rilievo limitatamente alle operazioni in cui erano state individuate dette irregolarità.
· Con riferimento al periodo d'imposta 2019, l'Ufficio aveva svolto la stessa tipologia di analisi, non riscontrando alcuna irregolarità nelle CMR esibite, in relazione alla completezza e alla compatibilità delle informazioni ivi riportate.
· Tuttavia, rilevava che non erano state prodotte le CMR relative a diverse fatture emesse nei confronti della Società_1 S.r.l. o non risultavano le copie di ritorno delle CMR, riportanti la data di consegna della merce al cliente e la relativa sottoscrizione.
· Pertanto, sia nello schema d'atto notificato il 13 marzo 2025, che nell'avviso di accertamento n.
TUB060100009/2025 notificato il 15 maggio 2025, nel corpo della motivazione veniva riportato un prospetto in cui venivano specificate nel dettaglio le ventisei fatture sprovviste di documentazione, con l'imponibile complessivo di euro 480.512,19 e l'IVA pari a euro 105.712,68.
· In data 9.7.2025, l'odierna ricorrente aveva definito in maniera agevolata le sole sanzioni ex articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, mediante il versamento di un terzo dell'importo irrogato.
Ciò premesso in punto di fatto, contrastava ogni avversa eccezione e deduzione.
Concludeva per sentir dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto attiene l'eccepita nullità dell'avviso di accertamento per difetto ed erroneità della motivazione;
violazione degli articoli 3, legge 241/1990, 7, legge 212/2000 e 56 DPR 633/1972, il Collegio la ritiene infondata, atteso che, diversamente rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente, l'avviso di accertamento impugnato è adeguatamente motivato, come emerge dalla semplice lettura di quanto esposto nella pagina 4 dell'atto, ove è cosi testualmente riportato: “l'Ufficio ha rilevato che non risultano essere stati esibiti i CMR relativi a diverse fatture riguardanti cessioni a favore della Società_1 S.r.l. o non risulta essere in possesso dalla Società la copia di ritorno del CMR, riportante la data di consegna della merce al cliente e la relativa sottoscrizione”; locuzione cui poi segue un prospetto in cui vengono specificate nel dettaglio le numero 26 fatture, di complessivi euro 480.512,19 imponibili e relativa IVA di euro 105.712,68, i cui CMR risultano privi di sottoscrizione.
Per cui, la contribuente, odierna ricorrente, è stata posta nelle condizioni di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, come desumibile dalla dimostrata assoluta conoscenza e comprensione dei fatti a lei addebitati e dei criteri posti a base degli addebiti che la medesima ha puntualmente cercato di contrastare.
Del resto, il contenuto essenziale dell'obbligo della motivazione consiste:
· da un lato: nell'indicazione dei suoi presupposti fattuali;
ovverosia: gli elementi e i dati di fatto che sono stati acquisiti in sede istruttoria e che hanno costituito oggetto di valutazione ai fini dell'adozione dell'atto terminale;
· dall'altro: nell'esternazione delle ragioni giuridiche ad esso sottese;
ovverosia: le norme e i principi ritenuti applicabili al caso di specie;
condizioni che nella fattispecie risultano essere state più che sufficientemente rispettate da parte dall'ente impositore.
Peraltro, sul punto non può non considerarsi la teoria della c.d. provocatio ad opponendum, nel senso che buona parte della giurisprudenza, pur non escludendo tout court la necessità della motivazione, ritiene comunque adempiuto il relativo obbligo allorquando l'avviso ponga il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur (Cassazione Civile, Sez. I, sentenza numero 1209/2000; Cassazione Civile,
Sezione Tributaria numero 27800/2019).
Parimenti infondata si appalesa l'eccepita nullità dell'avviso di accertamento per difetto di prova ex artt. 7, comma 5 bis, del D. Lgs. 546/92 e 2697, cod. civ., atteso che nella fattispecie gli elementi di prova acquisiti durante la fase istruttoria sono stati puntualmente indicati nell'atto impositivo, sì da garantire la necessaria preesistenza e sussistenza, già nella fase procedimentale finalizzata all'emissione dell'avviso di accertamento, degli elementi di prova che, stando al dettato della norma in esame, emergono nel giudizio, vale a dire nella successiva appendice processuale.
Del resto, il thema decidendum del giudizio tributario è di fatto definito dal perimetro motivazionale dell'atto impugnato, posto che con lo stesso l'Ufficio finanziario deduce fatti, circostanze e questioni giuridiche che formeranno oggetto di discussione davanti al giudice.
Pertanto, non sussiste un distacco netto tra le due fasi;
anzi, si verifica la piena osmosi tra la prova procedimentale e quella processuale, posto che i fatti assunti a fondamento della motivazione del provvedimento impositivo e quelli poi dedotti in giudizio rientrano nella medesima intelaiatura entro i cui limiti dovrà svolgersi la controversia.
Al riguardo, con l'ordinanza n, 16493/2024 la Corte Suprema di Cassazione non ha mancato di chiarire che, in tema di onere probatorio gravante in giudizio sull'Amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestate al contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportino l'inversione dell'onere probatorio, l'art. 7, comma 5 bis, D. Lgs. 546/1992, introdotto dall'art. 6 della legge n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale.
Circa, poi, l'eccepita infondatezza della pretesa nel merito, essendo pacifico che, limitatamente alle numero 26 cessioni intracomunitarie individuate nel prospetto inserito nell'avviso di accertamento, la ricorrente non ha esibito la copia di ritorno delle CMR da cui si rilevi la data di consegna della merce al cliente e la relativa sottoscrizione, è conseguita violazione dell'art. 41, D.L. n. 331/1993, che, per consentire l'applicazione della non imponibilità, obbliga il cedente al rispetto di tre requisiti fondamentali: oggettivo, soggettivo e territoriale.
Per cui, in mancanza anche di uno solo di detti elementi, l'operazione non può qualificarsi intracomunitaria e, quindi, non può considerarsi non imponibile ai fini IVA, con la conseguenza che il cedente deve assoggettare la cessione ad imposta.
Invero, trattandosi di norma agevolativa, la deroga alla ordinaria imposizione IVA va intesa in modo restrittivo.
Conseguentemente, il trasporto o la spedizione dei beni in un altro Stato membro dell'Unione nei confronti di un cessionario soggetto IVA rappresenta uno degli elementi costitutivi della cessione intracomunitaria, perché è al suo verificarsi che si realizza il presupposto di territorialità necessario per l'applicazione dell'imposta nel paese in cui è stabilito il cessionario, secondo il principio di tassazione a destinazione, con conseguente non imponibilità dell'operazione nel paese del soggetto cedente. Da qui, l'effettivo e comprovato trasferimento fisico dei beni in un altro Stato membro è condizione strutturale della fattispecie agevolata, talché l'esenzione della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all'acquirente, nonché quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (in tal senso, Cassazione n. 19607/2024).
Per quanto attiene l'eccepita nullità dell'avviso di accertamento per violazione dei principi di buona fede e di affidamento ex art. 10, legge. 212/2000, diversamente rispetto a quanto dedotto e concluso dalla ricorrente - nel senso che, nel caso di specie, è innegabile come la società ricorrente abbia, in assoluta buona fede, fatturato le cessioni intracomunitarie in parola senza applicazione di TVA, in quanto sono avvenute in favore di un operatore economico comunitario, il cui status è stato confermato dagli stessi atti di adesione per gli anni 2017 e 2018 – il Collegio invece rileva che con gli atti di adesione di che trattasi l'Ufficio ha invece confermato, sebbene limitatamente all'imponibile di euro 297.763,50 e IVA di euro
65.507,97 per il periodo d'imposta 2017 e all'imponibile di euro 275.880,84 e IVA di euro 60.693,78 per l'anno d'imposta 2018, l'illegittima applicazione del regime di non imponibilità, avendo rilevato la presenza di irregolarità in alcune CMR, in quanto risultavano mancanti o poco leggibili le date di consegna dei beni, le targhe dei semirimorchi utilizzati per il trasbordo, o, ancora, le tempistiche del trasporto che non risultavano compatibili con la stima dei tempi di percorrenza e, non da ultimo, che alcune CMR risultavano mancanti.
Per cui, la prospettazione della ricorrente si appalesa privo di pregio, posto che la disposizione di cui all'art. 10, legge 212/2000, tutela il legittimo affidamento del contribuente quale corollario del principio di collaborazione e buona fede non solo nel caso in cui egli agisca in conformità di un'indicazione preferenziale dell'Amministrazione finanziaria, ma anche nel caso di affidamento prestato ad un atto dell'Amministrazione dal contenuto inequivocabilmente interpretabile.
Nella fattispecie in esame, non può sottacersi che per i precedenti anni d'imposta 2017 e 2018 l'Ufficio ha confermato l'illegittima applicazione del regime di non imponibilità, ovviamente per le sole numero 26 cessioni qui in precedenza richiamate, nel contempo provvedendo a ridurre la pretesa impositiva rispetto a quella accertata, ma non ha di certo annullato in radice i propri accertamenti, come, invece, parrebbe voglia prospettare la ricorrente.
Talché, è fuori dubbio che la metodologia di analisi applicata dall'Ufficio riguardo a tutti gli anni di imposta accertati si appalesa uniforme e coerente, sì da risultare assolutamente rispettosa del principio di buona fede e affidamento.
Da qui, consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, come liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, in favore della costituita
Agenzia, liquidandole in euro 8000,00.