Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2002, n. 4894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4894 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
ME DE OPO NOLA CORTE 0 48 947/002 REPUBBLICA ITALIANA PREMA SS Oggetto Duarte de anchouts SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ce ll - Presidente e Relatore Dott. Antonio VELLA R.G.N. 22984/99 - Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Cron. M056. 147. Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere Rep. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Ud. 31/01/02 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO UFFICIO COPIE ia studiaRichiesta TÖRE ha pronunciato la seguente dal Sig. per diritti € SE NTENZA APR. 2002 sul ricorso proposto da: CE NN CO, DESIDERIO IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MODENA 5, presso lo studio CELLERIA dell'avvocato MARIA GRAZIA LEUCI, difesi dall'avvocato NICOLA DI PRISCO, giusta delega in atti;
ricorrenti 60412214
contro
CI IE FR, NR DI PA, AE DI PA (figlie su cui lei aveva la patria potestà), elettivamente domiciliata in ROMA PZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell'avvocato CARLO CECCHI, difesa dall'avvocato CESIDIO IE, giusta delega in2002 160 atti;
-1-
- controricorrenti -
nonchè
contro
DI PA AE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLINA presso lo studio dell'avvocato36, VINCENZO GIUFFRE' che lo difende unitamente all'avvocato ANTONIO GALDIERI, giusta delega in atti;
-· controricorrente avverso la sentenza n. 235/99 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa il 01/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/02 dal Consigliere Dott. Lucio ly MAZZIOTTI DI CELSO;
A udito 1'Avvocato Nicola DI PRISCO, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Gennarɔ Di MA, con ricorso del 27 aprile 1981, diretto al Pretore di Nocera Inferio= , re, chiese la sospensione dei lavori di costruzione di un capannone, intrapresi da Fran≥ cesco DO UM e IA RI, su un fondo confinante con il suo, a distanza di circa due metri dal confine, sul lato ovest, e di circa sei metri dal proprio edificio, in violazione delle norme del programma di fabbricazione del Comune di Scafati. Il Pretore con decreto ordinò la sospensione dei lavori, e, dopo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, dichiarò la propria incompetenza per valore e fissò il ter- mine di due mesi per la riassunzione del processo davanti al Tribunale di Nocera In'= feriore. Il Di MA, riassunto il giudizio, chiese la condanna delle controparti ad arretrare la costruzione a distanza legale e questa sua domanda fu accolta dal Tribunale, con sentenza del 15 dicembre 1993. I soccombenti proposero impugnazione, sostenendo che il Tribunale aveva deciso la causa sulla base di una consulenza tecnica di ufficio inutilizzabile, essendo stata espletata nel procedimento svoltosi davanti al Pretore dichiaratosi poi incompetente, e, comunque erronea. Affermarono, in particolare, che non si era creata un'intercape= dine vietata, sia perché le due costruzioni non si fronteggiavano sul lato sud, sia per= chè la distanza non era stata calcolata, come si sarebbe dovuto, "dalla linea mediana di una stradella comune interposta tra le due proprietà". Essendo deceduto il Di MA, si costituirono in giudizio i suoi eredi Raffaele Di Pal- ma e Franca CE LT, quest'ultima, in nome proprio e come esercente la patria * potestà sui figli minori RI e AE Di MA, i quali resistettero al gravame ecceperidone l'infondatezza. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 1° giugno 1999, ha confermato la deci- sione di primo grado, avendo ritenuto che: A)- la consulenza tecnica poteva essere utilizzata, perché secondo la giurisprudenza pacifica, la declaratoria d'incompetenza non invalida gli atti istruttori e la stessa consulenza;
B)- le norme sulle distanze devo- no essere rispettate anche quando le costruzioni si fronteggiano sia pure in minima parte e, comunque, nel caso in esame il capannone dei convenuti fronteggiava l'immo bile degli appellati per oltre la metà della sua larghezza, C)- per l'esistenza tra i fondi delle parti di uno spazio libero inedificabile, era stato esattamene applicato dal Tribu= nale il principio di diritto, enunciato dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n.5349 del 1982, ancorchè tale spazio costituisse via di accesso a tali fondi, in quanto la norma dell'art. 1102 cod.civ. vieta a ciascuno dei comproprietari lo uso della cosa comune in danno degli altri;
D)- con tale pronuncia la Corte di cassa= zione ha ritenuto che il primo costruttore ha facoltà di edificare sul confine tra il pro= prio terreno e lo spazio intermedio, di ampiezza minore del distacco prescritto tra gli immobili,e che il secondo, debba arretrarsi dal proprio confine, ma di un distacco non maggiore della metà di quello totale tra edifici. • Il DOUM e la RI ricorrono per cassazione con due motivi. Gli eredi del NN Di MA resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli art.38 e 50 del codice di pro= cedura civile e l'omessa motivazione su un punto decisivo della causa, in relazione all'art.350 dello stesso codice, si censura la sentenza impugnata per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio, espletata nel giudi- zio svoltosi davanti al Pretore, poi dichiaratosi incompetente, abbia conservato la sua validità anche nel procedimento riassunto dinanzi al Tribunale. Si sostiene, in' ⚫ vece, che la competenza è un requisito della pronuncia di merito e non pure degli al- tri atti del giudice, attenendo alla sua legittimazione, per cui non può conferirsi valen- za assorbente al principio dell'unità processuale che si tende a ravvisare nella discipli- na dettata dall'art.50 cod.proc.civ.; e che devono, pertanto, considerarsi nulli tutti gli atti, anche istruttori, compiuti dal giudice incompetente, potendo sfuggire "al naufra= gio", oltre alla domanda, unicamente l'attività delle parti e dei terzi che presuppone soltanto la pendenza di un valido processo (preclusioni, decadenze, domande ed ecce- zioni riconvenzionali tempestivamente proposte dal convenuto). * Il motivo è infondato. Per la costante giurisprudenza di questa Corte, alla quale si ritiene di aderire, nel giu- dizio riassunto tempestivamente, ai sensi dell'art.50 del codice di procedura civile, davanti all'autorità giudiziaria competente, sono utilizzabili tutti gli atti istruttori espletati su disposizione del giudice, che abbia poi dichiarato la propria incompeten' za, perché tale declaratoria non invalida gli atti compiuti, e la riassunzione determina la prosecuzione del processo originariamente instaurato (sent.nn.7309 del 1994, 9444 del 1993, 2037 del 1989,6337 del 1986). Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli art.871 e 873 del codice civile e il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria della sentenza impugnata, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, sostenendosi che:a)- i giu- dici del merito avrebbero dovuto ordinare la produzione in giudizio del programma di fabbricazione del Comune di Scafati, per accertarne la vera ratio, non essendo tutte le disposizioni degli strumenti urbanistici integrative della norma dell'art.873 del codice. civile sulle distanze, perché alcune hanno lo scopo principale della tutela di interessi collettivi differenziati, quali la conformazione dei volumi delle costruzioni, e la vio= lazione di esse conferisce al vicino il diritto al risarcimento del danno e non anche quello di pretendere la riduzione in pristino;
b) nella specie, essendo agricola la zona in cui si era costruito, non poteva escludersi che si fossero protette situazioni giuridi= che rilevanti (diritto al lavoro, allo svolgimento di una determinata attività protetta dalla legge e non il mero diritto all'abitazione), ma diverse da quella "del completa- mento della disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato, nell'interesse pubblico dell'ordinato assetto urbanistico"; c)- il Tribunale e la Corte d'appello si erano LEDO, limitati a richiamare acriticamente la consulenza tecnica di ufficio censurata dal difen sore dei convenuti, senza considerare che le costruzioni su fondi finitimi soggiaccio- no alle regole sui distacchi tra gli edifici solo se i due fabbricati si fronteggiano per la maggiore parte, e, il Giudice di secondo grado, in particolare, è incorso in errore per avere ritenuto che le norme sulle distanze debbano applicarsi anche quando i fabbri= cati siano separati da uno spazio intermedio destinato a via d'accesso, e per avere, co- munque, misurato il distacco, utilizzando "il criterio della contiguità ideale sulla mez- .ria della stradella comune tra i fondi", in base "ad argomenti di prova lacunosi". Nemmeno questo motivo è fondato. La Corte d'appello, dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio, ha correttamente rilevato che la norma del programma di fabbricazione del Comune di Scafati, la quale impone il rispetto di una determinata distanza tra fabbricati e tra questi e i confini, in- tegra la disposizione dell'art.873 del codice civile, costituendo fermo principio di di= ritto quello secondo cui le prescrizioni dei regolamenti comunali edilizi e dei pro= grammi di fabbricazione annessi,che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del codice civile e hanno valore di norme + giuridiche, qualora abbiano lo scopo di completare, armonizzare o rafforzare, nell'in' teresse pubblico di un ordinato assetto urbanistico, la disciplina dei rapporti intersog- gettivi di vicinato (sent.nn.3820 del 1997,10450 del 1996). Nella specie, l'accertata violazione, da parte dei convenuti, della disposizione dello strumento urbanistico, di indiscutibile natura integrativa, disponendo essa il rispetto della doppia distanza tra fabbricati e dal confine, ha reso illegittima la nuova opera, a prescindere dalla valutazione del suo carattere dannoso o pericoloso (conf. sent. nn. 2703 del 1992, 10351 del 1994). Né l'applicazione della norma dello strumento urba= stico sulla distanza è impedita dalla presenza tra i due fondi di uno spazio comune di accesso ad essi, e dal fronteggiarsi gli immobili soltanto in parte, in quanto è pacifico che il distacco tra costruzioni debba osservarsi anche se i terreni siano separati da una area di terzi o comune, non venendo meno in tal caso la ratio di evitare intercapedini tra costruzioni, e che la disciplina della distanza, in considerazione della sua finalità, opera ogni qual volta le due facciate, avanzando idealmente in linea retta,s'incontrano in almeno in un punto (sent.nn.2463 del 1990; 5892 del 1995). Infine inammissibile, per la sua genericità, è la censura con cui si sostiene, sull'indimostrato presupposto della lacunosità degli accertamenti espletati dal consulente tecnico d'ufficio,che il cri- terio adoperato dai giudici del merito per il calcolo della distanza da rispettare era inapplicabile nel caso concreto. Consegue il rigetto del ricorso. Per la sussistenza di giusti motivi si dispone la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma 31 gennaio 2002. Il presidente ed estensore. M (dott.A. Vella.) O C Ameichly IL CE C1 Francesco IA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 APR. 2002 453T 20,66 Romal % IL CE C1 7 IL CE C1 TOT. 149.77 5 Francesco IA L L 200 E P