Sentenza 15 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2004, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. GENOVESE Francesco Ant. - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Amministrazione Comunale di VILLAMAGNA, elettivamente domiciliato in Roma, via Gerace 1, presso l'avv. Giacomo TUTINELLI, e rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'avv. Camillo D'ONOFRIO del foro di PESCARA;
- ricorrente -
contro
Ditta Orlando srl;
- intimato -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di CHIETI n. 509 del 20 novembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/6/03 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con Sentenza del 17 novembre 2000 il Giudice di pace di Chieti accoglieva l'opposizione, proposta dall'interessato, avverso il verbale di accertamento della Polizia municipale del Comune di Villamagna del 18 luglio 2000, con le quale veniva contestata la violazione dell'art. 142 del codice stradale alla ditta Orlando srl.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione comunale di Villamagna, affidato ad un unico motivo. L'intimata società non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di impugnazione (con il quale si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 14 della legge n. 689 del 1981, 200 e 201 del cod. strad. e dell'art. 384 del regolarti, di attuaz., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), il ricorrente si duole dell'accoglimento dell'opposizione per il fatto che il Giudice di Pace abbia considerato nulla la contestazione differita della violazione in relazione alla motivazione contenuta nel verbale e al tipo di misuratore e alla dotazione organica della Polizia municipale di quel Comune.
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Questa Corte ha, ormai da tempo, affermato (Cassazione n. 3017 del 2002) che, è condizione di legittimità del verbale di violazione amministrativa per eccesso di velocità, rilevato a mezzo di apparecchiatura "autovelox", e non contestato immediatamente, quella secondo la quale nel verbale di contravvenzione l'amministrazione provveda ad indicare concretamente e specificamente i motivi della mancata contestazione diretta ed immediata della violazione.
Onde qualora l'organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall'art. 384, lett. e), del regolamento di esecuzione del codice della strada, non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo, con l'indicazione di apparecchi più adeguati o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (Cassazione n. 4048 del 2002).
3. La sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, anche per le spese di questa fase, al Giudice di pace di Chieti, in persona di altro magistrato, per un nuovo esame della controversia, reso uniformandosi ai principi giuridici sopra enunciati.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Chieti in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopraindicati, il 24 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2004