Versione
19 maggio 2020
19 maggio 2020
>
Versione
19 luglio 2020
19 luglio 2020
Art. 41. Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi 1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto dall' articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 , come prorogato dall' articolo 37, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 , e' ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020.
Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre ((...)) dal 15 novembre 2020.
2. Per le unita' di cogenerazione entrate in esercizio dal ((1° gennaio)) 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unita', nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.
Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre ((...)) dal 15 novembre 2020.
2. Per le unita' di cogenerazione entrate in esercizio dal ((1° gennaio)) 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di ciascuna unita', nei termini e per il periodo definiti dallo stesso decreto.
Commentari • 3
- 1. Ulteriori misure urgenti e disposizioni di prorogahttps://www.brocardi.it/ · 1
1. All'articolo 9-ter, del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 2 e 3 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; b) ai commi 4 e 5 le parole «31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2021». c) al comma 6 le parole «82,5 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «330 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «con decreto» sono sostituite dalle parole «con uno o più decreti» e le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 44
- 1. TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 14/05/2021, n. 271Provvedimento: […] Ritenuto che il ricorso appare, ad un primo esame, assistito dal necessario fumus boni iuris , laddove evidenzia che il respingimento della SCIA emesso dall'amministrazione comunale è intervenuto al di fuori del termine di trenta giorni previsto dalla legge (e ciò, anche facendo applicazione delle sospensioni dei termini dei procedimenti amministrativi introdotte, via via, con l'art. 103 del D.L. 18/2002, con l'art. 37 del D.L. 23/2020, e con l'art. 41 del D.L. 34/2020);Leggi di più...
- termine procedimento amministrativo·
- autotutela amministrativa·
- irripetibilità spese cautelare·
- danno da mancato accoglimento SCIA·
- cambio destinazione d'uso·
- art. 55 cod. proc. amm.·
- sospensione efficacia provvedimento·
- fumus boni iuris·
- SCIA