Sentenza 10 luglio 2019
Massime • 1
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in considerazione della differenza esistente tra i due tipi di responsabilità e della natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato presupposto.
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- 5. 231/2001: il vantaggio esiguo e l’episodicità delle violazioni sono esimenti per l’ente?Accesso limitatoFrancesco Sbisà · https://www.altalex.com/ · 27 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/07/2019, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2019 |
Testo completo
0 1420-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE ACR Composta da Sent. n. sez. 1935 Grazia Lapalorcia Presidente - Luca Ramacci -UP 10/7/2019 Claudio Cerroni R.G.N. 9017/2019 Giovanni Liberati - Relatore - Antonella Di Stasi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trento nel procedimento nei confronti di Autotrasporti Benedetti S.n.c., con sede in Lavis, frazione Sorni, via ai Rauti 24 avverso la sentenza del 5/9/2018 del Tribunale di Trento visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo l'annullamento sena rinvio e la trasmissione degli atti per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 settembre 2018 il Tribunale di Trento ha assolto, ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., per la particolare tenuità del fatto, la S.n.c. Autotrasporti Benedetti dall'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies d.lgs. 231/01, in relazione al reato di cui all'art. 256 d.lgs. 152/2006 (contestatole per l'esecuzione di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da parte del legale rappresentante della società, nell'interesse della tenuita stessa), ritenendo che l'offesa provocata da tale illecito sia di particolare in considerazione del modesto vantaggio conseguito dall'ente, della riparazione successiva e della non abitualità del comportamento.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Trento, lamentando l'inosservanza e l'errata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. da parte del Tribunale, per essere tale causa di esclusione della punibilità applicabile solamente ai reati e non anche agli illeciti amministrativi commessi dalle persone giuridiche e disciplinati dal d.lgs. 231/2001, risultando, tra l'altro, irrilevante nei confronti dell'ente l'eventuale proscioglimento degli imputati per la particolare tenuità del fatto, la cui realizzazione costituisce presupposto sufficiente per poter affermare la responsabilità dell'ente nel cui interesse il reato sia stato commesso e che da esso abbia tratto profitto, anche nel caso in cui gli autori siano stati dichiarati non punibili. Nel caso in esame il Tribunale aveva affermato come sussistenti gli elementi costitutivi del reato presupposto e il vantaggio per l'ente, con la conseguente sussistenza dei presupposti per applicare all'ente la sanzione amministrativa, indebitamente esclusa dal Tribunale, risultando errato il richiamo contenuto nella sentenza impugnata alla mancata previsione nell'art. 8 del d.lgs. 231/2001 della causa di esclusione della punibilità contemplata dall'art. 131 bis cod. pen., non ancora introdotta nell'ordinamento all'epoca della approvazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti. CONSIDERATO IN DIRITTO ricorso del pubblico ministero è fondato. 1. 2. Questa Corte ha già chiarito, e si tratta di principio che il Collegio condivide e ribadisce, che la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non è applicabile alla responsabilità amministrativa degli enti per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione, in considerazione della differenza esistente tra la responsabilità penale (che, per espressa previsione legislativa può ora essere esclusa nel caso di particolare tenuità del danno e del pericolo provocati dalla condotta, nella concorrenza delle altre condizioni richieste dall'art. 131 bis cod. pen.), e quella amministrativa dell'ente per il fatto di reato commesso da chi al suo interno si trovi in posizione apicale o sia soggetto alla altrui direzione. La giurisprudenza ha ormai chiarito che quella amministrativa degli enti è un tertium genus di responsabilità, il quale, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un sistema di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di EN colpevolezza (Sez. Un., n. 38343 del 24 aprile 2014, P.G., R.C., Espenhahn e ShSliberos altri, Rv. 261112). 2 E' stata chiarita anche la natura autonoma della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ponga in essere il reato- presupposto. Ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 231/2001, rubricato per l'appunto "autonomia della responsabilità dell'ente", la responsabilità dell'ente deve essere affermata anche nel caso in cui l'autore del suddetto reato non sia stato identificato, non sia imputabile, ovvero il reato sia estinto per causa diversa dall'amnistia (Sez. 5, n. 20060 del 4 aprile 2013 P.M. in proc. Citibank, Rv. 255414; Sez. 6, n. 28299 del 10 novembre 2015, Bonomelli, Rv. 267048). Ciò significa che la responsabilità amministrativo-penale da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente l'ente, trovando nella commissione di un reato da parte della persona fisica il solo presupposto, ma non già l'intera sua concretizzazione. La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza autonoma dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica (v. Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio Melinda S.C.A., Rv. 274320). Tale autonomia esclude che l'eventuale applicazione all'agente della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa, dovendo egualmente il giudice procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso (cfr. Sez. 3, n. 9072 del 17/11/2017, dep. 28/02/2018, Ficule, Rv. 272447). Detta causa di esclusione della punibilità non è, poi certamente applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente, essendo espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un reato, la cui punibilità viene esclusa per la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, mentre, come evidenziato, quella dell'ente trova nella realizzazione di un reato solamente il proprio presupposto storico, ma è volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell'ente. La circostanza, sottolineata dal Tribunale nella motivazione della sentenza impugnata, che tale causa di esclusione della punibilità non sia contemplata dall'art. 8 d.lgs. 231/2001, che, come evidenziato, prevede i casi di esenzione da responsabilità dell'ente, non consente di ritenere applicabile agli enti la causa di esclusione della punibilità prevista per i reati dall'art. 131 bis cod. pen., inserita, come sottolineato dal pubblico ministero ricorrente, dall'art. 1, comma 2, d.lgs. 28/2015, cioè successivamente al d.lgs. 231/2001. Risulta, in definitiva, errata l'applicazione compiuta dal Tribunale di detta causa di esclusione della punibilità all'ente chiamato a rispondere di un illecito amministrativo, non essendone consentita l'estensione a tale tipo di responsabilità, con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere 3 Ghibease annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Trento. Così deciso il 10/7/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia Lapalorcia Giovanni Liberati неровния Shiberon DEPOZITATA IN CARTELLAN 15 GEN 2020 IL CANCELLI DEPERTO Luana