Sentenza 11 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2004, n. 11423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11423 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 11/02/2004
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - N. 782
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 005481/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di AVEZZANO;
nei confronti di:
1) NZ TO N. IL 12/12/1951;
avverso ORDINANZA del 04/03/2002 TRIBUNALE di AVEZZANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G., il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO
- che, con ordinanza pronunciata all'udienza dibattimentale del 4.3.2002, il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica dichiarava la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso nei confronti di EN IO e disponeva che gli atti fossero restituiti al P.M.;
- che il P.M. proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, sull'assunto dell'abnormità del provvedimento, motivato con la mancata notifica al difensore dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 - bis c.p.p.;
- che il ricorso deve dichiararsi inammissibile in quanto la decisione impugnata non può considerarsi abnorme;
- che nella giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito che non è abnorme il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento abbia dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio emesso dal Pubblico Ministero per mancata notifica al difensore dell'indagato dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 415 bis, comma 1, cod. proc. pen., richiamato dagli artt. 550, comma 1, e 552, comma 2, stesso codice, non rilevando, in contrario, che la mancata notifica sia dipesa dal fatto che, nel corso delle indagini preliminari, non fosse intervenuta la nomina del difensore di fiducia e non vi fosse stata occasione di dar luogo alla nomina di un difensore d'ufficio, ben potendo tale ultimo adempimento, pur in assenza di specifica previsione, essere attuato dal Pubblico Ministero proprio ai fini della notifica di cui al citato art. 415 bis Cass., Sez. 2^, 9 maggio 2002, P.M. in proc. Del Rosario, rv. 222514);
che, non essendo ravvisabile abnormità, l'ordinanza dibattimentale non è autonomamente impugnabile, stante il principio di tassatività delle impugnazioni di cui all'art. 568 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2004