Versione
27 marzo 2014
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24 giugno 2014
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Art. 16. Disposizioni finanziarie (( 1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ne' un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti. In considerazione della complessita' della materia trattata e dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica di cui all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria )) 2. La revisione del sistema fiscale di cui alla presente legge persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, anche attraverso la crescita economica, nel rispetto del principio di equita', compatibilmente con il rispetto dell' articolo 81 della Costituzione nonche' degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo.
1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria )) 2. La revisione del sistema fiscale di cui alla presente legge persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, anche attraverso la crescita economica, nel rispetto del principio di equita', compatibilmente con il rispetto dell' articolo 81 della Costituzione nonche' degli obiettivi di equilibrio di bilancio e di riduzione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo stabiliti a livello europeo.
Commentari • 10
- 1. FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI: Semplificazione e incentivi per la trasmissione opzionale dei dati delle fatture.Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera d), con il quale il Governo e' delegato a introdurre norme per incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonche' di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e le …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 22/12/2015, n. 273Provvedimento: […] La prima disposizione censurata, modificatrice dell'art. 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita), stabilisce che qualora uno o più decreti legislativi attuativi della delega determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede mediante compensazione con le risorse finanziarie recate da decreti legislativi presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. […]Leggi di più...
- imposte e tasse·
- riserva all'erario di maggiori entrate·
- ricorso della regione siciliana·
- comma 10·
- contabilità nazionale e degli enti pubblici·
- censure generiche e assertive·
- inammissibilità della questione.·
- ricorso della regione sicilia·
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- lamentata illegittimità della destinazione del gettito fiscale·
- insussistenza·
- genericità delle censure·
- comma 11·
- inammissibilità.·
- art. 50