Sentenza 30 luglio 1999
Massime • 1
La questione concernente la sussistenza o meno della decadenza dalle prestazioni previdenziali, quale prevista degli artt. 47 d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e 6 D.L. 29 marzo 1991 n. 103, conv. in legge primo giugno 1991 n. 166, non rientra tra quelle (relative a prestazioni derivanti dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 495 del 1993 e 240 del 1994) oggetto della previsione di estinzione del giudizio di cui all'art. 36, comma quinto, legge 23 dicembre 1998 n. 448, che fa riferimento testuale alle sole questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996; le quali presuppongono la riconosciuta esistenza del diritto alle prestazioni contemplate dalle citate pronunce della Corte costituzionale e in generale riguardano unicamente le modalità di soddisfacimento del credito del pensionato, salvo in particolare le questioni (anch'esse assoggettate ad estinzione) che concernono l'accertamento del requisito reddituale per beneficiare del regime della cosiddetta cristallizzazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/07/1999, n. 8306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8306 |
| Data del deposito : | 30 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. Florindo MINICHIELLO - rel. Consigliere -
Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRUXELLES 20, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PATRIZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SALVATORE CABIBBO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANDREA BARBUTO, CARLO DE ANGELIS, GABRIELLA PESCOSOLIDO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso.
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 1063/92 del Tribunale di Como, depositata il 14/11/92, R.G.N.83/91;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/05/99 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato PATRIZI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione e l'estinzione per il resto.
Svolgimento del processo
Con un unico motivo di ricorso, la signora BB GI chiede l'annullamento della sentenza del Tribunale di Como del 14 novembre 1992, che, pronunciando sull'appello principale dell'INPS e sull'appello incidentale di essa BB, ne ha rigettato le domande concernenti il diritto all'integrazione al minimo della pensione SO n.00098098 fino al 30 settembre 1983 e quello al successivo mantenimento della prestazione nell'importo cristallizzato a tale data.
L'INPS, senza proporre controricorso, ha depositato procura (apposta sulla copia del ricorso notificatogli).
Motivi della decisione
1. Denunciando violazione dell'art. 6 del D.l. 29 marzo 1991 n.103, convertito dalla legge 10 giugno 1991 n.166, la ricorrente si duole che il Tribunale abbia ravvisato la decadenza prevista da detta norma, senza considerare che la verifica del compimento o no della decadenza stessa avrebbe dovuto essere operata con riguardo alla data della domanda d'integrazione e successiva cristallizzazione. Deduce, in subordine, che, anche considerando l'integrazione come un tutt'uno con il diritto alla pensione, la decadenza non avrebbe determinato la perenzione di ogni diritto ma solo dei ratei pregressi.
2. Il ricorso va accolto alla stregua delle osservazioni seguenti.
È da rilevare, anzitutto, che la questione concernente la sussistenza o no della decadenza ai sensi degli artt. 47 del d.p.r. 30 aprile 1970 n.639 e 6 del d.l. 1991/n.103 non rientra fra le questioni (relative a prestazioni derivanti dalle sentenze costituzionali n.495 del 1993 e n.240 del 1994) oggetto della previsione di estinzione di cui all'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n.448.
Al riguardo, va considerato che, nelle more del giudizio, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi, intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la citata legge n.448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". La disciplina di cui ai richiamati commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n.662 del 1996, come sostituiti o autenticamente interpretati dalla legge n.448 del 1998, presuppone, di norma, la riconosciuta esistenza del diritto alle prestazioni contemplate dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994 (nonché dalla sentenza n. 495 del 1993) ed incide esclusivamente sulle modalità di soddisfazione del credito spettante al titolare;
sicché la questione attinente all'esistenza stessa non è una questione di cui a tali commi, ma si radica esclusivamente nelle norme di previsione delle condizioni d'insorgenza del diritto a quelle prestazioni, come emendate da tali sentenze, eccezion fatta per quegli aspetti della fattispecie costitutiva che risultino essi stessi regolati dalla suddetta disciplina.
Una eccezione del genere è rinvenibile, per quanto in questa sede rileva, in ordine all'accertamento del requisito reddituale alla cui presenza la stessa sentenza n. 240 del 1994 ha condizionato la possibilità di fruizione, da parte del pensionato, del regime di cristallizzazione dell'importo integrativo attinto al 30 settembre 1983. Infatti, il nuovo testo dell'art. 1, comma 182, della legge 1996/n.662, intervenendo al riguardo, espressamente dispone in ordine ai criteri con i quali dev'essere condotta la verifica di quel requisito, in tal modo incidendo su di una condizione dell'azione, ossia sulla fattispecie costitutiva del diritto rivendicato. Ne consegue che quante volte il giudizio abbia ad oggetto, come nella specie, la conservazione della prestazione integrativa cristallizzata alla suddetta data, tante volte si configura una questione di cui all'art. 1, comma 182, della legge n.662 del 1996, sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e, quindi, anche una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione dei giudizi pendenti. Altrettanto non può dirsi della questione di decadenza, oggetto del motivo di ricorso, la quale si sostanzia nella, proposizione di una questione pregiudiziale attinente all'esistenza del diritto all'integrazione ed alla successiva cristallizzazione, senza che (in questa sede) rilevino profili concernenti la consistenza del reddito del soggetto titolare di quest'ultimo. (Nè - ovviamente - la previsione dell'estinzione può riguardare la questione - nella specie pure posta dal ricorso - della spettanza dell'integrazione per il periodo anteriore al 30 settembre 1983, essendo tale questione del tutto estranea all'ambito oggettivo di incidenza della sentenza costituzionale n. 240 del 1994). Rispetto alla prospettazione fin qui svolta, non assume rilievo dirimente il contenuto dell'ordinanza della Corte Costituzionale n. 76 del 1999; la quale, nel rilevare l'assoluta pregiudizialità, rispetto ad ogni altra, della questione di estinzione di cui al citato art. 36, quinto comma, della legge n. 448 del 1998, non ha avuto occasione, in quanto non sollecitata dal giudice a quo, di affrontare il problema esegetico posto dalla limitazione della previsione di estinzione ai soli giudizi aventi ad oggetto le "questioni di cui ai commi 181 e 182", senza menzione di quelli nei quali sia da accertare l'esistenza del diritto alle prestazioni di cui alle citate sentenze nn. 495 del 1993 e 240 del 1994. Tutto ciò premesso, osserva la Corte che la censura principale della ricorrente è fondata (il che naturalmente comporta l'assorbimento della deduzione subordinata), atteso l'insegnamento al riguardo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte. Le quali, dettando un principio condiviso da innumerevoli pronunce successive ed anche da questo Collegio, hanno affermato, con sentenza n. 1691 del 24 febbraio 1997 (alla cui motivazione si rinvia), che la verifica del rispetto o no della decadenza in questione dev'essere compiuta con riferimento alla data di presentazione della domanda amministrativa d'integrazione al minimo della pensione, non potendo essere considerato equivalente, a tal fine, il provvedimento di liquidazione della pensione non integrata, che non investe l'autonomo diritto all'integrazione al minimo ma solo la spettanza del trattamento pensionistico.
Cassando, perciò, l'impugnata sentenza, la Corte, data l'impossibilità di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., deve rinviare la causa ad altro giudice, il quale (nel decidere sui contrapposti appelli delle parti) accerterà la sussistenza o no della decadenza alla stregua del principio dettato dalla citata pronuncia della Sezioni Unite (n. 1691/97). Il giudice di rinvio, in caso di esito negativo di tale verifica, emetterà le conseguenti statuizioni in favore della BB limitatamente a quanto spettantele per integrazione al minimo (fino al 30 settembre 1983); mentre, con riguardo alla pretesa concernente la cd. cristallizzazione (cioè il mantenimento, per il periodo successivo al 30 settembre 1983, dell'importo della pensione spettante a tale data), risultando necessario l'accertamento del requisito reddituale ai sensi della sentenza costituzionale n. 240 del 1994, valuterà l'applicabilità della previsione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 36, quinto comma, della legge 1998/n.448:
estinzione non pronunciabile, allo stato, da questa Corte, dal momento che l'accertamento dell'esistenza del diritto alla cristallizzazione per ragioni - compresa quella connessa all'esistenza o no della decadenza - non attinenti al reddito si pone come un prius logico-giuridico rispetto alla verifica del requisito reddituale predetto).
3. Il giudice di rinvio, designato nel Tribunale di Lecco (Sezione Lavoro), provvederà anche alla disciplina delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia - anche per le spese - al Tribunale di Lecco.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 1999