Sentenza 6 marzo 2015
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, la configurabilità del reato previsto dall'art. 9 ter cod. strada, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità con riferimento a conducenti di veicoli a motore, esclude l'applicazione della disposizione sanzionatoria amministrativa di cui all'art. 141, comma nono, cod. strada per effetto del principio di specialità, posto che la fattispecie incriminatrice presenta, rispetto a quella costitutiva dell'illecito amministrativo, l'elemento specializzante dell'utilizzo di un veicolo a motore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2015, n. 14166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14166 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 06/03/2015
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - N. 566
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZOSO Liana Maria - Consigliere - N. 52219/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MU IM N. IL 14/03/1974;
avverso la sentenza n. 1142/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 16/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINELLI FELICETTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. BAGATTINI Federico del Foro di Firenze che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/06/2012 il Tribunale di Firenze-sezione distaccata di Pontassieve - dichiarava IC ME e LL SI responsabili in ordine al reato di cui all'art. 9 ter C.d.S., commi 1 e 2 e in ordine al reato di cui all'art. 590 c.p. e li condannava rispettivamente, il primo, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, il secondo alla pena di anni due e mesi due di reclusione, oltre al pagamento prò quota delle spese processuali. Avverso tale sentenza il difensore degli imputati ha proposto appello.
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 16.01.2014, in parziale riforma della sentenza emessa nel giudizio di primo grado, concesse a LL le attenuanti generiche e a IC l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, attenuanti dichiarate equivalenti all'aggravante prevista dall'art. 9 ter C.d.S., comma 2, esclusa la recidiva contestata a LL, rideterminava la pena irrogata agli imputati in mesi 10 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa ciascuno.
Avverso tale sentenza LL SI, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per cassazione per ottenerne l'annullamento e la censurava per i seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza per mancanza della motivazione e violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Lamentava la difesa che la Corte territoriale non si era pronunciata sui motivi di appello in cui era stata sostenuta l'erronea interpretazione della fattispecie di cui all'art. 9 ter C.d.S., commi 1 e 2 e in cui era stato affermato che nella fattispecie che ci occupa sarebbe stata sussistente la fattispecie amministrativa di cui all'art. 141 C.d.S., commi 5 e 9.
2) Violazione di legge ex art. 606 C.d.S., comma 1, lett. b, con riferimento all'art. 9 ter C.d.S., commi 1 e 2. Sosteneva la difesa che l'art. 9 ter C.d.S., sanziona tutte quelle "competizioni" che non siano caratterizzate da un previo accordo tra i partecipanti, "competizioni" non autorizzate, ne' programmate, ma che possono nascere spontaneamente tra utenti della strada a bordo di veicoli a motore. E pertanto necessaria la sussistenza del dolo in tutti i partecipanti. Invece, secondo la difesa, nella fattispecie che ci occupa, sarebbe applicabile l'art. 141 C.d.S., comma 5, norma che proibisce al "conducente" di gareggiare in velocità, la cui violazione è punita solo con una sanzione amministrativa, dal momento che l'intenzione di gareggiare non era condivisa da tutti i partecipanti, ma era propria di un solo soggetto.
3) Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Secondo la difesa il LL non aveva aderito all'invito del IC di partecipare alla competizione. Nè, come ritiene la sentenza impugnata, le dichiarazioni dei testi LI e CA portavano a tale conclusione. Anzi la manovra posta in essere dal LL tesa ad ostacolare il sorpasso da parte del IC evidenzierebbe una condotta di guida, probabilmente imprudente e inopportuna, ma tesa piuttosto a scoraggiare le velleità di gareggiare del coimputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Non meritano accoglimento il primo e il secondo motivo. La difesa lamenta l'erronea qualificazione della condotta del ricorrente nell'ambito di operatività dell'art. 9 ter C.d.S., anziché in quello dell'art. 141 C.d.S., comma 9. Tanto premesso si osserva che è necessario stabilire in primo luogo se i due illeciti possano concorrere. Analogamente a quanto previsto dall'art. 9, comma 8 (fuori dei casi... ), che consente l'irrogazione della sanzione amministrativa a chi organizzi competizioni sportive su strada non autorizzate purché la condotta non concreti violazione dell'art. 9 bis, il tenore letterale dell'art. 141, comma 9 (salvo quanto previsto...), consente di escludere il concorso tra l'illecito amministrativo ivi sanzionato e l'illecito penale contemplato dall'art. 9 ter, nel caso in cui la gara si svolga tra veicoli a motore.
In quest'ultima ipotesi infatti la condotta, la cui pericolosità è desumibile in generale anche per l'illecito amministrativo dal fatto che chi gareggia in velocità utilizza la sede stradale in maniera impropria rispetto alla finalità di circolazione, è stata configurata dal legislatore come ipotesi delittuosa, non potendosi escludere che tale condotta sia assistita, oltre che dalla consapevolezza dell'agente di porsi in una situazione pericolosa per la sicurezza stradale, anche dalla volontà di assumere tale rischio. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti,(cfr, Cass., sez. 4^, sent. N. 17811 del 21.03.2014, Rv.258911) in tema di circolazione stradale, la configurabilità del reato previsto dall'art. 9 ter C.d.S., che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità con riferimento a conducenti di veicoli a motore, esclude l'applicazione della disposizione sanzionatoria amministrativa di cui all'art. 141 C.d.S., comma 9, per effetto del principio di specialità, posto che la fattispecie incriminatrice presenta, rispetto a quella costitutiva dell'illecito amministrativo, l'elemento specializzante dell'utilizzo di n veicolo a motore.
Correttamente quindi i giudici della Corte di appello di Firenze hanno ritenuto applicabile alla fattispecie che ci occupa l'art. 9 ter C.d.S..
Infondato è poi il secondo motivo di ricorso in punto di responsabilità.
Si osserva (cfr. Cass., Sez. 4^, Sent. n. 4842 del 2.12.2003, Rv. 229369) che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento;
ciò in quanto l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente a questa Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. Tanto premesso la motivazione della sentenza impugnata appare logica e congrua e supera quindi il vaglio di questa Corte nei limiti sopra indicati. I giudici della Corte di appello di Firenze hanno infatti chiaramente evidenziato gli elementi da cui hanno dedotto la sussistenza della responsabilità del LL in ordine al reato ascrittogli. In particolare hanno evidenziato che era emerso, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi LI e CA, che i due imputati (sia il LL che il IC) , dopo essersi per caso trovati sulla medesima strada alla guida di due autovetture sportive dello stesso tipo, hanno ingaggiato una "gara" di velocità, sia pure in modo del tutto estemporaneo e senza che sussistesse un preventivo accordo. A tal proposito i giudici della Corte territoriale hanno osservato che il LI aveva potuto vedere le due autovetture guidate da IC e da LL che si allontanavano a forte velocità perché la strada era rettilinea ed egli si trovava in una posizione favorevole perché lievemente sopraelevata, come emergeva dalle fotografie in atti. Quindi le manovre con chiarezza riferite dal LI potevano spiegarsi solo con una competizione, alla quale entrambi gli imputati volevano partecipare. Tale gara di abilità era compatibile anche con momenti di lieve rallentamento. In tal modo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, veniva spiegata la manovra del LL (consistente nel "toccare"leggermente i freni) che aveva ostacolato il sorpasso da parte del IC. Secondo i giudici di appello non si trattava tanto di ostacolare l'occasionale avversario, quanto di dimostrare di essere in grado di controllare l'autovettura meglio di lui e di restare sempre davanti rispetto a lui, anche con manovre rivolte ad impedire il sorpasso. D'altra parte, osservavano i giudici di appello, era ben difficile sostenere che il LL, pilota professionista, non sarebbe stato in grado di spostarsi sulla destra e lasciare che il IC lo superasse, in considerazione anche della larghezza della strada che entrambi stavano percorrendo. Il proposto ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2015