Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/02/2001, n. 2907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2907 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
IN 02 9 07 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE RISOLUZIONE CONTRATTUALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MA SPADONE Presidente R.G.N. 845/99 Dott. Rafaele CORONA Consigliere 2952/99 Cron. 5965 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Rep. 318 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Consigliere - Ud. 05/12/00 Dott. Olindo SCHETTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMM. OR OR SAS IN LIQ IN PERS AMM. e liquidatore, Sig. OL AR VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell'avvocato SMEDILE SERGIO, che CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE lq difende, giusta delega in atti;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio - ricorrente dal Sig.Sig. 6202 per diritti ✓6000 contro 27 FEB. 2001. BASSAN LINO, BASSAN AR;
IL CANCELLIERE intimati - LIRE 3000 e sul 2° ricorso n° 02952/99 proposto da: CANCELLERIA 2000 BASSAN LINO, BASSAN AR, elettivamente domiciliati FRANCIA 182, presso lo studio 2000 in ROMA C.SO 1 CG073586. -1- CG073587 NARDI SIMONETTA, che li difende, giusta dell'avvocato delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - - nonchè
contro
IMM. OR OR SAS IN LIQ in persona del legale rapp.te p.t.; - intimatq - avverso la sentenza n. 3299/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 28/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica ни udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato SM DILE Sergio, difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito 1'Avvocato NARDI Simonetta difensore doi resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del principale;
in persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. Francesco MELE che ha concluso per il Generale Dott. rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 17.7.1974 la sas Immobiliare Cortina Nord conveniva, avanti il Tribunale di Milano, SS IN e SS MA. L'attrice, premesso di avere convenuto la vendita a costoro, con contratto preliminare del 24.2.1968, di alcune unità immobiliari site in Peschiera Borromeo al prezzo complessivo di lire 23.120.000, di cui lire 2.800.000 nell'occasione corrispostele come caparra, e le rimanenti lire 20.320.000 con "cambio lavori impianti idrosanitari riscaldamento", ma peraltro in prosieguo stabilen- dosi il saldo residuo in contanti, lamentava il mancato versamento relativo in ragione di lire 13.087.354; chiedeva perciò dichiararsi risolto il suindicato contratto per inadempimento dei SS, con loro condanna al rilascio degli immobili e proprio diritto a ritenere le somme riscosse "a titolo di danno". Costituitosi il contraddittorio, i convenuti contestavano l'importo del l oro effettivo debito, siccome pari solo a lire 3.592.364, e concluder per il rigetto della domanda. Aribunale, A decisione della causa il con del 20 dicembre 1984, premesso l'inter- sentenza 3 venuto accertamento, a mezzo di consulenza tecnica, 38.0008,del residuo dovuto nell'importo di lire 4.238. stimava infondata la pretesa dell'attrice del maggior corrispettivo dettosi, e del tutto giusti- ficato, pertanto, il rifiuto opposto dai promissari acquirenti, che escludeva integrare 10 inadem- pimento dedotto, pur essendo dagli stessi dovuti gli interessi del 10% convenuti in contracto a decorrere dalla modificata pattuizione di saldo in danaro. La poi adita Corte di appello di Milano, con sentenza del 28.6.1988, dichiarava inammissibile il gravame incidentale di SS IN e SS MA in tema di interessi, e rigettava insieme il dalla promittente gravame principale proposto stimando che il divario della somma venditrice, vantatane а credito rispetto al debito infine accertato, e di sostanziale "lievità", denotasse lo scarsissimo rilievo del connesso inadempimento ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1455 cod. civ.. Proposto ricorso per cassazione dalla società, e resistendo con controricorso i SS, il giudice di legittimità, con sentenza del 7.6.1993 n° 6367, affermava doversi comparare, nell'indagine sulla 4 gravità dell'inadempimento, non la somma pretesa con quella realmente dovuta, bensì quest'ultima con il prezzo complessivamente pattuito, e coordinando la valutazione dell'elemento obiettivo della dellamancata prestazione con il comportamento controparte e con l'interesse di questa all'esatto adempimento nel termine pattuito, tenendo infine altresì conto del comportamento dei SS succes- sivo alla domanda di risoluzione, siccome suscet- tibile di rendere l'inadempimento di scarsa impor- tanza ex art. 1455 cit.; riteneva inoltre erronea, in rito, la statuita inammissibilità del gravame incidentale, ed accogliendo quindi il ricorso in questi precisati limiti cassa l'impugnata sentenza, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Procedeva alla conseguenziale riassunzione la Immobiliare Cortina Nord con citazione del sas 5.7.1994, rinnovando le antecedenti domande. Resistevano in giudizio i convenuti ripropo- nendo per converso la questione degli interessi. Con sentenza 1.7-28.11.97 il giudice del rinvio confermava le statuizioni rese tra le parti dal Tribunale di Milano in data 15.5-20.12.1984 e compensate tra le parti dichiarava interamente 5 tutte le successive spese processuali. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la IMMOBILIARE OR OR SAS in liquidazione sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria. Resistono con controricorso IN e MA SS i quali hanno a loro volta proposto ricorso incidentale affidato ad un'unica censura. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avversO la medesima sentenza (art. 335 cpc). Ciò posto, con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc" violazione dei principi di diritto dettati nella fattispecie da Cassazione n. 6367 del 1993 con omessa motivazione su alcuni punti decisivi della controversia e con insufficiente e contrad- dittoria motivazione su altri punti, nonché viola- zione degli artt. 1453, 1455, 1208, 1209, 1220 e 1230 c.c.". Osserva la ricorrente che pur partendo dall'esatta premessa che il suo compito era quello di valutare "la gravità dell'inadempienza" e di 6 verificare l'eventuale "sensibile alterazione dello equilibrio contrattuale" il giudice del rinvio, attenersi ai principi di diritto fissati senza dalla Cassazione nella controversia "de qua", era giunto a considerazioni del tutto illogiche ed erratamente motivate affermando che non ricorrevano le ipotesi di cui sopra e quindi di poter dichia- rare la risoluzione del contratto per inadempimento condividendo quindi quanto a suo tempo aveva deciso il Tribunale di Milano. Innanzitutto quel giudice, pur dando atto del diritto della venditrice all'attribuzione sullo importo capitale degli interessi convenzionali del nell'affrontare il problema della gravità e10%, quindi dell'entità dell'inadempimento si era limitato a prendere in considerazione il puro e solo capitale (£. 4.238.008), in contrasto pertanto con il principio di diritto indicato dal giudice di legittimità secondo cui a tal fine doveva tenersi conto anche del comportamento dei SS successivo alla domanda di risoluzione. Inoltre non si era tenuto conto della tardività dell'offerta reale di £.
9.076.405 effettuata dai SS nel gennaio 1986, dopo la sentenza di primo grado e addirittura incompleta in quanto a tale 7 data il debito comprensivo degli interessi conven- zionali di 14 anni era di £. 10.171.216. Infine, nella verifica dell'equilibrio contrat- tuale a lui affidata dal giudice di legittimità, il giudice del rinvio non aveva tenuto nel debito conto le doglianze di essa ricorrente circa la inflazione galoppante negli anni 1970 e 1980 e 1'introduzione dell'INVIM, omettendo altresì, in violazione dell'art. 1230 C.C., la valutazione sull'avvenuta novazione in contanti. Le censure non hanno pregio. La Corte di legittimità aveva censurato la pronunzia pregressa della Corte del merito sul rilievo che, ai fini della risoluzione del contratto, l'indagine in ordine alla gravità della inadempienza doveva commisurare, secondo un crite- rio di proporzionalità, la mancata prestazione al tutto, inoltre valutando se in dipendenza di essa si fosse verificata una sensibile alterazione del- l'equilibrio contrattuale. Ciò premesso, e rammentato che il versamento residuale a saldo era infine risultato ammontare a lire 4.238.008 in linea capitale ha ritenuto il giudice del rinvio che un debito siffatto non avesse concretato una situazione di inadempimento 8 idonea a fondare la formulata domanda giudiziale di risoluzione. Invero, ed in primo luogo, la comparazione da effettuarsi in argomento, ovvero fra il prezzo nominale pattuito da un lato, ed il conclusivo credito (non coperto cioè da controprestazioni) dall'altro, non poteva tener conto di fenomeni e accadimenti più generali sopravvenuti nel tempo quali la lievitazione dei prezzi del mercato giacchèimmobiliare e innovazioni tributarie 1'inequivoca portata dell'accordo era nel senso di istituire una forma di regolamento del prezzo mediante elementi omogenei e prestabiliti. Sicchè l'importo dovuto а saldo e più volte indicatosi (lire 4.238.008), se raffrontato al globale prezzo concordato per la compravendita (al punto 3 del contratto preliminare), pari a lire 23.120.000, non era in sé di entità oggettivamente rilevante ai fini in discussione. Ma, soprattutto, doveva considerarsi che il preliminare, nel prevedere che ilcontratto regolamento del prezzo sarebbe avvenuto, in quota del tutto preponderante, attraverso una sorta di "cambio" o di conguaglio a mezzo di prestazioni da effettuarsi in prosieguo da parte dei SS nel settore dell'impiantistica termoidraulica, non poneva per ciò stesso un termine per la stipula- zione del previsto atto pubblico di trasferimento, limitandosi ad una indiretta fissazione, entro 30 giorni dal saldo del prezzo in conformità a quelle peculiari modalità convenute. Detto altrimenti, l'interesse almeno in origine perseguito dalla società proprietaria non era in quello di acquisire un tempo più o meno ravvicinato il corrispettivo in forma pecuniaria, bensì piuttosto quello di assicurarsi in un arco di tempo non determinabile a priori, né infatti precisato, le lavorazioni oggetto dell'accordo, onde per un arco di almeno tre anni e mezzo, dopo la conclu- sione dell'accordo iniziale, non era assolutamente configurabile una qualche occorsa mora dei SS. Che, infatti, non erano tenuti ad altro che a prestare di volta in volta gli interventi operativi loro richiesti, e come di certo per molto tempo avvenuto, fino cioè ad eguagliare con il valore di quelli il debito esistente a loro carico. Una prima definizione delle rispettive posizioni contabili progressivamente maturate si sarebbe avuto intorno all'autunno dell'anno 1972, allorquando - giusta la considerazione fatta dal 10 Tribunaleribunale ed ormai acquisita - le parti in causa avevano concordato che il saldo del prezzo venisse invece effettuato in forma monetaria, così parzialmente innovandosi la modalità di regolamento inizialmente stabilita, onde era propriamente solo da tale epoca che poteva apprezzarsi un concreto interesse della creditrice ad ottenere il pagamento residuale spettantele, sollecitato con diffida intorno alla metà del mese di giugno 19-74, ed a fronte della quale veniva risposto il 3 luglio successivo offrendo la minor somma di lire 3.5 92.364: dalle quali contrapposte tesi Ai era originata in quei medesimi giorni la controversia giudiziale. Il cui esito, in primo grado, che aveva ridimensionato in cospicua misura la pretesa della attrice, era stato accettato dai convenuti, seppure con espressa riserva di impugnazione, nel gennaio dell'anno 1986, procedendosene così all'offerta reale dell'importo (per capitale ed interessi al 10%) di lire 9.076.405, però rifiutato, ed al susseguente deposito ex art. 1212 cod. civ.. Un siffatto comportamento concorreva, ad avviso della Corte del rinvio, nel contesto della vicenda in esame, a sminuire od a contenere ulteriormente 11 il pregiudizio determinatosi per l'interesse della tempestiva creditrice in ragione della mancata, riscossione della somma di spettanza. Tenuto altresì conto che non emergevano altre specifiche incidenze negative doveva, secondo quel giudice, a conclusione di questa valutazione globale e proporzionale, escludersi che l'inadempi- mento dei fratelli SS fosse stato di importanza tale da alterare in dimensione significativa lo equilibrio contrattuale, in modo da concretare la invocata ipotesi di risoluzione, onde la decisione di rigetto resa al riguardo dal Tribunale bunale meritava di essere senz'altro condivisa. Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni costituiscono apprezzamento di fatto circa l'inesi- stenza di un inadempimento dei SS di importanza tale da giustificare la richiesta risoluzione contrattuale, condotto nel pieno rispetto degli obblighi del giudice del rinvio e nell'ambito della corretta interpretazione delle norme di legge richiamate dalla ricorrente, non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione congrua, immune da lacune ° distorsioni oltre che da vizi sul piano logico e pertanto incensurabile in questa sede di legittimità. 12 J Passando ora all'esame del ricorso incidentale, con esso i deduce come nel caso di specie, nono- stante i cinque gradi di giudizio caratterizzati dal sistematico rigetto integrale di tutte le domande formulate dalla attuale ricorrente, i giudici abbiano sempre compensato le spese. La censura non ha pregio giacchè sul punto è sufficiente richiamare la consolidata giurispru- denza di questa Suprema Corte (tra le tante Cass. n. 7535/93) secondo cui in tema di regolamento delle spese processuali il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo il quale le spese non possono esser poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la dell'opportunità della compensazionevalutazione totale o parziale delle stesse. Alla stregua delle svolte argomentazioni vanno rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale, mentre ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del presente giudizio. 13 Roma 5 dicembre 2000. Alfredo Mendia extreme Ye Previdente врагёон IL CANCY UERE C1 Francesc Garrania DEPOSITATO IN CANCELLERIA 27 FEB. 2001 Rome IL CANCELLIERECT Frances Altaniaاز 86600 330000 1097 X29 11 2857 41.32 306T AECO CORTE SUPREMA CASSAZIONE 192,43 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 5.4.2011 Serie 4 al n. 13155 versate € 18263 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 14