Sentenza 19 febbraio 2016
Massime • 1
In ipotesi di sentenza di condanna definitiva per il reato previsto dall'art.643 cod.pen., per avere il coniuge imputato indotto l'incapace a contrarre matrimonio, il pubblico ministero non può promuovere, ai sensi dell'art.125 cod. civ., l'azione di nullità del matrimonio, dopo la morte del coniuge persona offesa. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva accolto l'istanza del pubblico ministero di dichiarazione di nullità del matrimonio sul presupposto che "l'ordinamento giuridico non può consentire al condannato di godere i frutti del delitto", ancorchè il giudice della cognizione avesse già rimesso le parti innanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2016, n. 34738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34738 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2016 |
Testo completo
347 38/1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Rel. Presidente - SENTENZA ADET TONI NOVIK Dott. N.745/2016- - Consigliere - ANGELA TARDIO Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE FRANCESCO IA SILVIO BONITO Dott. N. 22632/2015 - Consigliere - Dott. ROSA ANNA SARACENO - Consigliere - ANTONIO CAIRO Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AY IA NA N. IL 14/02/1977 avverso l'ordinanza n. 72/2005 GIP TRIBUNALE di MILANO, del 17/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.Alhuli Cond dhe te lut l'amuvelerentсе оши ого маги cen nuvie Udit i difensor Avv.; RILEVATO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 17 marzo 2015, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha accolto l'istanza del pubblico ministero in sede di dichiarare la nullità del matrimonio tra il defunto AR OR e MA IN OL UL, già condannata con sentenza definitiva per il delitto di circonvenzione di incapace per aver indotto, abusando del suo stato di infermità e di deficienza psichica dovuta anche all'età, il OR a contrarre matrimonio ed a compiere atti patrimoniali pregiudizievoli. Sulla premessa che l'ordinamento giuridico non può consentire al condannato di godere i frutti del delitto, il giudice dell'esecuzione riteneva suo compito -ancorché il G.i.p. avesse già rimesso le parti innanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma 3, cod. proc. pen.- dare esecuzione al giudicato penale e, richiamate due sentenze del giudice di legittimità, riteneva che la nullità del matrimonio dovesse essere dichiarata di ufficio. Per conseguenza, OL LC non poteva vantare alcuna ragione di credito che potesse trovare fonte in quel matrimonio e non aveva veste di erede legittimaria. A confutazione delle argomentazioni del difensore, il giudice riteneva inapplicabile in sede penale la norma che inibiva al pubblico ministero l'azione di nullità per il decorso del termine di decadenza (art. 125 cod. civ). Disponeva la comunicazione dell'ordinanza agli enti assistenziali e previdenziali per le determinazioni di competenza, al fine di evitare erogazioni sine titulo e per il recupero delle somme indebitamente erogate.
2. Avverso questa ordinanza ha presentato ricorso per cassazione OL UL, a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Premessa la vicenda penale ed accennata quella civile, con il primo ed il terzo motivo deduce violazione di legge. La domanda di nullità del matrimonio formulata dal pubblico ministero doveva essere qualificata come annullamento per vizio del consenso (artt. 1427 e 122 cod. civ.) ed era prescritta perché presentata 13 anni dopo la morte del coniuge. La domanda inoltre non poteva essere proposta innanzi al giudice dell'esecuzione, ma su di essa doveva provvedere il giudice della cognizione, come affermato anche dalla sentenza richiamata nel provvedimento impugnato (n. 27.412 del 2008) o il giudice civile.
2.2. Con il secondo motivo, afferma che all'accoglimento della richiesta del pubblico ministero ostava l'art. 125 cod. civ.
2.3. Con il quarto motivo, contesta il giudice dell'esecuzione abbia apoditticamente affermato l'inapplicabilità nel caso in esame dell'art. 125 citato, e ribadisce che la dichiarazione di nullità del contratto deve essere of 1 pronunciata nell'ambito del giudizio di cognizione, mancando una questione da dirimere in sede di esecuzione della sentenza penale. In sostanza, afferma il difensore, l'intervento del giudice dell'esecuzione era stato diretto a sostenere le ragioni delle eredi, evitando loro gli oneri connessi all'introduzione di una esecuzione civile.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua articolata requisitoria scritta ha chiesto che il provvedimento impugnato sia annullato senza rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di doglianza possono essere esaminati congiuntamente. Il ricorso è fondato e va accolto. Né il pubblico ministero, né il giudice dell'esecuzione avevano il potere di richiedere il primo e dichiarare il secondo la nullità del matrimonio, sicchè il provvedimento emesso, nel suo profilo strutturale, si pone al di fuori dell'ordinamento giuridico e non è suscettibile di inquadramento nei tipici atti processuali. La visione della funzione etica del diritto penale, come espresso nell'ordinanza impugnata, con il connesso dovere di sanare i guasti "del miope formalismo", non può essere accolto, pena, in un ordinamento che vede il giudice soggetto alla legge e riconosce la legittimità della sua azione solo se ad essa conforme e coerente, la «deriva della giurisdizione verso l'instabilità del diritto "liquido"». La controversia sulla proprietà dei beni in sequestro, come si legge nell'ordinanza e nel ricorso, era stata già rimessa innanzi al giudice civile, funzionalmente competente, e a detto giudice competeva risolvere tutte le questioni necessarie per la definizione della causa, ivi compreso lo status della ricorrente.
2. Ciò posto, va in primo luogo osservato che è inconferente il richiamo che si legge nel provvedimento impugnato alla sentenza 27.412 del 2008 di altra sezione di questa Corte. In quel caso, la dichiarazione di nullità di un contratto traslativo della proprietà era funzionale al recupero del bene nel patrimonio dell'avente diritto. La sentenza aveva cura di precisare: "Diverso sarebbe il caso in cui la situazione giuridica fosse più complessa, la fattispecie civile e penale meno chiaramente sovrapponibile, oppure si profilassero interessi di terzi che dovrebbero essere valutati in una sede in cui costoro possano intervenire per difendere le proprie ragioni". Non pertinente è anche il richiamo alla sentenza 19.665 del 2008: come si legge in parte motiva in quel caso la valutazione della nullità della donazione 2 f serviva ad integrare l'elemento materiale del reato in relazione al grave pregiudizio dell'atto per l'incapace naturale.
3. Il matrimonio è atto di natura personalissima che trova nel codice una sua disciplina particolare, diversa da quella delle comuni tipologie contrattuali. Basti pensare all'età dei nubendi, al regime degli impedimenti matrimoniali, agli effetti dell'interdizione, della simulazione, dei vizi del consenso. Da ciò consegue che non possono trovare applicazione a questo istituto le norme previste per i contratti ed il regime dell'annullamento (di cui al primo motivo). Il vizio del consenso nel matrimonio può rilevare a mente degli artt. 129, 120, 122. Negli ultimi due casi l'impugnazione può essere proposta solo dai coniugi, mentre nel primo la legittimazione compete anche al pubblico ministero. Questi, per l'art. 102, deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione. In ogni caso, in forza dell'art. 125, l'azione di nullità non può essere promossa dal pubblico ministero dopo la morte di uno dei coniugi. La norma è coerente con la natura di atto personalissimo che è propria del matrimonio e, al contempo, stabilisce un preciso limite alla possibilità che soggetti terzi siano ammessi ad impugnare il matrimonio contratto da uno dei coniugi che sia affetto da vizi della volontà (artt. 122 e 123 c.c.) o da incapacità di intendere e volere (art. 120 c.c.). Peraltro, nella stessa ottica, l'art. 127 prevede che l'azione per impugnare il matrimonio non si trasmette agli eredi se non quando il giudizio è già pendente alla morte dell'attore.
4. L'ordinanza va annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nella parte in cui dichiara la nullità del matrimonio tra MA IN OL UL e il defunto AR OR. Così deciso, in Roma il 19 febbraio 2016 Il Presidente estensore DEPOSITATA Adet /N IN CANCELLERIA -9 AGO 2016 A DI C AS REM IL CANCELLIERE E T R E N I O Z O C