Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2016, n. 34738
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Sentenza 19 febbraio 2016

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In ipotesi di sentenza di condanna definitiva per il reato previsto dall'art.643 cod.pen., per avere il coniuge imputato indotto l'incapace a contrarre matrimonio, il pubblico ministero non può promuovere, ai sensi dell'art.125 cod. civ., l'azione di nullità del matrimonio, dopo la morte del coniuge persona offesa. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari, in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva accolto l'istanza del pubblico ministero di dichiarazione di nullità del matrimonio sul presupposto che "l'ordinamento giuridico non può consentire al condannato di godere i frutti del delitto", ancorchè il giudice della cognizione avesse già rimesso le parti innanzi al giudice civile ai sensi dell'art. 263, comma terzo, cod. proc. pen.)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2016, n. 34738
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34738
    Data del deposito : 19 febbraio 2016

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